Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 6581 del 16 febbraio 2023
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 6581 del 16/02/2023
Circolazione Stradale - Art. 213 del Codice della Strada e art. 589-bis c.p. - Omicidio stradale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa - Sussistenza - Anche per il reato di omicidio stradale, con l'applicazione della pena su richiesta delle parti, è sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel codice della strada, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne, come previsto dall'art. 213 del C.d.S..
RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In data 10/6/2022 il GUP del Tribunale di (Omissis) ha applicato a (Soggetto 1) ex art.444 e ss. cod. proc. pen. su concorde richiesta delle parti, la pena condizionalmente sospesa, con non menzione, di mesi otto di reclusione alla sospensione della patente per anni 1 e confisca amministrativa dell'autovettura, in relazione al reato di cui all'art. 589-bis co. 1 cod. pen., commesso in (Omissis) il 12/2/2021.
2. Il (Soggetto 1), a mezzo del proprio difensore, ha impugnato la sentenza lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di confisca amministrativa del veicolo, in assenza delle circostanze aggravanti previste dall'art. 589-bis cod. pen.
Si sottolinea, altresì, che le parti hanno concordato perché venissero applicate all'imputato la diminuente di cui all'art. 589-bis co. 7 cod. pen. e le circostanze attenuanti generiche e sono state ritenuto congrue la pena condizionalmente sospesa, con la non menzione, di mesi otto di reclusione e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di un anno.
Si evidenzia che, nel disporre la confisca (amministrativa) del veicolo, il GIP ha fatto riferimento all'art. 213 cod. strada, collocato nel Titolo VI, Capo I, Sezione II del codice stesso, rubricati "Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni". Il dato per il ricorrente non è inconferente, ma rimarca l'errore applicativo in cui è caduto il giudice nel dispositivo della sentenza oggetto di impugnazione, nella misura in cui ha attinto ad una sanzione amministrativa accessoria ad un illecito anch'esso di natura amministrativa, del tutto estraneo al suo sindacato.
D'altronde, se pure volesse argomentarsi un mero errore di diritto del giudice a quo, "reo" di aver citato direttamente l'art. 213 ma implicitamente passando per il diverso art. 224-ter cod. strada, la soluzione non cambierebbe. Anzi, la disposizione da ultimo citata finirebbe per convalidare le censure difensive, nella misura in cui statuisce: «nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili».
3. In data 19/12/2022 il P.G. presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
4. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, come si legge correttamente nell'ordinanza impugnata, l'art. 213 co. 4 cod. strada prevede che "è sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel presente codice, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne".
5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 25 gennaio 2023.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2023.
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