PRONTUARIO CODICE DELLA STRADA
Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI
Capo II
Sezione II - Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 213
Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa
(Vedi art. 213 del Codice della Strada)
(Vedi art. 394 e art. 395 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)
Note comuni:
Regolamenta la disciplina sulle misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa
Il regolamento specifica la caratteristiche del sequestro del veicolo; la vendita e distruzione dei veicoli e delle altre cose sequestrate.
_____ 213-1 _____
Riferimento normativo: art. 213 comma 5 in relazione all'art. 213 comma 5
Per essersi rifiutato ovvero aver omesso di trasportare o custodire a proprie spese il veicolo.
Codice violazione: [3284]
Descrizione violazione: In qualità di autore della violazione, o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati, rifiutava di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 1.814,00
- diurna scontata del 30%: euro -
- notturna:
- notturna scontata del 30%:
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria:
- Sospensione del titolo di guida da 1 a 3 mesi secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II
- Veicolo immesso presso depositeria individuata ai sensi dell'art. 214-bis.
Note al verbale: -
Note operative:
- In questo caso l'organo di polizia indica nel verbale di sequestro i motivi che non hanno consentito l'affidamento in custodia del veicolo e ne dispone la rimozione ed il trasporto in un apposito luogo di custodia individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. La liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura - ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento da parte del prefetto.
_____ 213-2 _____
Riferimento normativo: art. 213 comma 5 in relazione all'art. 213 comma 5
Soggetto che ha assunto la custodia di un veicolo sottoposto a sequestro, circola o consente a terzi di circolare abusivamente con lo stesso.
Codice violazione: [3293]
Descrizione violazione: Circolava alla guida del veicolo, in qualità di custode, che risultava essere sottoposto alla misura cautelare del sequestro.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 1.984,00
- diurna scontata del 30%: euro -
- notturna:
- notturna scontata del 30%:
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria:
- Revoca del titolo di guida, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II
- Veicolo immesso presso depositeria individuata ai sensi dell'art. 214-bis, per successiva alienazione
Note al verbale: -
Note operative:
- La patente non viene ritirata, ma si deve annotare il numero della patente nel verbale, che verrà trasmesso alla Prefettura, per la successiva revoca della patente.
- L'infrazione si contesta o notifica al solo custode del veicolo.
- Qualora il veicolo venisse danneggiato, so applica l'art. 334 c.p.
.
DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U. che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.