Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 2633 del 21 gennaio 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 2633 del 21/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 213 e 224 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica - Estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida della confisca del veicolo - Competenza - Il giudice che dichiari l'estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool per esito positivo della messa alla prova, non può applicare ne la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ne' la confisca del veicolo, perché si tratta di provvedimenti di competenza del Prefetto, ai sensi dell'art. 224 C.d.S..


RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO

1. (Soggetto 1) ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), perché estinto per esito positivo della messa alla prova.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge, poiché il Tribunale ha illegittimamente applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in violazione dell'art. 224 C.d.S.. Laddove infatti venga dichiarato estinto il reato per esito positivo della messa alla prova, la competenza ad accertare i presupposti dell'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e, nell'affermativa, ad irrogare la stessa non appartiene più al giudice penale ma all'autorità amministrativa e, segnatamente, al prefetto, come stabilito da un consolidato orientamento giurisprudenziale.

3.Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullamento senza rinvio limitatamente alla disposta sospensione della patente di guida, con trasmissione degli atti al Prefetto di (Omissis).

4. La doglianza è fondata. Si è, infatti, chiarito, in giurisprudenza, che il giudice che dichiari l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-ter c.p., non può applicare ne la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ne' la confisca, perché si tratta di provvedimenti di competenza del Prefetto, ai sensi dell'art. 224 C.d.S., comma 3, (Sez. 4, n. 29639 del 23/06/2016, Rv. 267880). In considerazione, infatti, della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dall'accertamento della penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli art. 186 C.d.S., comma 9 bis, e art. 187 C.d.S., comma 8 bis, non può trovare applicazione la disciplina ivi prevista, che lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224 C.d.S., la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria (Sez. 4 n. 40069 del 17/09/2015, Rv. 264819; Sez.4, n. 43003 del 17/09/2015, Rv. 264752; Sez. 4, n. 5049 dell'11/11/2010, Rv. 249518). Ragion per cui trova applicazione il disposto dell'art. 224 C.d.S., comma 3, a norma del quale, nel caso di estinzione del reato, la competenza a procedere all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria appartiene al prefetto. Nel caso di specie, pertanto, il giudice, nel dichiarare estinto il reato di cui all'art. 186 C.d.S., ai sensi dell'art. 168 ter c.p., avrebbe dovuto limitarsi a trasmettere gli atti al prefetto, senza applicare la sanzione amministrativa accessoria. Si impone pertanto un pronunciamento rescindente sul punto, dovendosi demandare al prefetto l'ulteriore corso della procedura inerente alla eventuale applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

5. La sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente alla statuizione relativa all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, statuizione che va eliminata, con trasmissione di copia della presente sentenza al Prefetto di (Omissis), per quanto di competenza ex art. 224 C.d.S., comma 3.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, statuizione che elimina. Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Prefetto di (Omissis), per quanto di competenza ex art. 224 C.d.S., comma 3.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2023.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o odinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, è possibile iscriversi liberamente al canale pubblico Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale