CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

CAPO I
Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni

Sezione I
Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazioni di queste ultime

 

Articolo 202 CdS
Pagamento in misura ridotta (1)

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 387 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
   2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico.
   2.1. Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.
   2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L'agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. Qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente può effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico.
   2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis, è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando o ufficio da cui l'agente accertatore dipende.
   2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter, è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis.
   3. Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con sé; in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall'identificazione.
   3-bis. Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per le violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni il verbale di contestazione è trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni.

 

(1) Il pagamento per i verbali relativi al codice della strada, in contanti o con strumenti elettronici, è esente dall'imposta di bollo, qualsiasi sia l'importo, come da risoluzione Agenzia delle entrate 18.4.2016 n. 25/E e circolare Ministero dell'interno 21.4.2016, prot. n. 300/A/2881/16/127/34.

 

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OSSERVAZIONI

* Il pagamento immediato in misura ridotta nelle mani dell'agente accertatore delle violazioni riguardanti gli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è ammesso solo quando conducente è titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E, e non anche quando titolare della sola patente di guida di cat. B.
* In caso di violazione commessa da conducente alla guida di un veicolo immatricolato all'estero (o con targa EE) per la quale il C.d.S. non prevede il pagamento in misura ridotta (artt. 176, 192, etc C.d.S.), è lecito ritenere che il trasgressore debba comunque corrispondere all'agente accertatore a titolo di cauzione (non a titolo liberatorio) l'importo pari al minimo edittale previsto per la violazione originariamente commessa (qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato UE o aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo) o l'importo pari alla metà del massimo edittale per la violazione originariamente commessa (qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato extra UE) alla luce di quanto riportato, in maniera generalizzata, dall'art. 207, comma 2 del C.d.S. "Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facoltà prevista del pagamento di misura ridotta, egli deve versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione.".
 In caso di mancato pagamento dell'importo a titolo di cauzione, è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.
* La circolazione abusiva con veicolo sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del sequestro, ai sensi dell'articolo 193 comma 2 del C.d.S., condotto dal soggetto avente la custodia dello stesso configura, la violazione contenuta nell'art. 213, comma 8 del C.d.S. (sanzione accessoria della revoca della patente di guida del conducente e l'alienazione del veicolo) oltre alla sanzione pecuniaria per la quale è prevista la possibilità della riduzione del 30% dell'importo (qualora il pagamento avvenga entro i 5 giorni) poiché tale possibilità è preclusa solo "... alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ..., e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida" (art. 202, comma 1 del C.d.S.), ed il trasferimento di proprietà del veicolo al custode acquirente non può essere considerata "confisca".
* Qualora nel corso di un controllo a carico di conducente di veicolo rientrante nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 561 del 2006 si accertino violazioni all'art. 174 del C.d.S. nell'arco dei 28 giorni precedenti a quello del controllo (quando lo stesso era dipendente di impresa diversa da quella attuale), l'obbligato in solido al pagamento della somma dovuta da indicare su ogni V.d.C. sarà sempre l'impresa da cui dipendeva il conducente al momento della violazione, anche quando una o più violazione preveda il pagamento immediato all'organo accertatore.
 In quest'ultimo caso, infatti, in caso di mancato pagamento della sanzione, non sarà possibile procedere all'applicazione del fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere (e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni) in quanto appartenente ad impresa diversa da quella da cui dipendeva il conducente al momento della commessa violazione.
* Seppur non espressamente previsto dall'art. 199 del C.d.S. (Non trasmissibilità dell'obbligazione), alla luce della sentenza della Corte di Cassazione Civile, sezione III, n. 2501 del 06/03/2000 (trasmissibilità di violazione valutaria al soggetto obbligato solidalmente) che nell'occasione menziona gli artt. 6 e 7 della Legge n. 689/1981, appare lecito pensare che il decesso del responsabile della violazione comporti l'estinzione dell'obbligazione di pagare la relativa sanzione anche nei confronti del soggetto obbligato solidalmente, poiché quest'ultimo non potrebbe svolgere alcuna azione di regresso nei confronti di alcuno (autore della violazione o i suoi eredi).
* Colui che ha provveduto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, sia essa in misura ridotta che scontata del 30% (se avvenuta entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione), effettuata in eccesso o ripetuta rispetto alla somma prevista, può richiederne il rimborso all'ente che ha incassato la somma versata in eccesso attraverso formale richiesta o - se quest'ultima fosse disattesa e ricorrano le condizioni - agendo in giudizio secondo quanto previsto dall'art. 2033 del c.c. (Indebito oggettivo).
* Il pagamento in misura ridotta scontato del 30% effettuato oltre il termine di 5 giorni non può mai soddisfare l'effetto estintivo della violazione, ma la somma versata è trattenuta come acconto della somma da corrispondere entro i 60 giorni, notificando al proprietario (e, se noto, anche al conducente) il verbale con indicato l’importo residuo dovuto.
* La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione (art. Art. 2504-bis del c.c. - Effetti della fusione). Soggiacciono a tale principio anche le sanzioni amministrative non pagate di una precedente società incorporata o fusa con altra società.

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 29428 del 24/10/2023
Circolazione Stradale - Artt. 200 e 202 del Codice della Strada - Contenuti del verbale di accertamento - Omessa informazione del pagamento in misura ridotta - La mancata informazione nel verbale di contestazione relativa al fatto che per l'infrazione contestata non è ammesso il pagamento della violazione in misura ridotta, non costituisce motivo di nullità alla luce del fatto che, nel momento in cui il verbale non contiene tale indicazione, la parte è indotta a ritenere che quel pagamento non sia consentito e quindi, allorché ciò corrisponda alla previsione normativa, non è ravvisabile alcuna lesione al suo diritto di difesa.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 8882 del 29/03/2023
Circolazione Stradale - Artt. 202, 203 e 204-bis del Codice della Strada - Pagamento in misura ridotta della sanzione - Successivo ricorso avverso il verbale - Limiti dell'opposizione - In tema di violazioni al codice della strada, il pagamento in misura ridotta della sanzione estingue la sola sanzione principale, e non anche quella accessoria, con l'effetto che mentre l'eventuale opposizione alla prima diventa improponibile, il sanzionato può avanzare legittimamente opposizione alla seconda, ma, in tale ipotesi l'opposizione può denunziare esclusivamente vizi attinenti alla sanzione accessoria, e non anche alla violazione principale.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 36727 del 15/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 11 e 200 del Codice della Strada - Contestazione della violazione - Mancata cognizione diretta del verbalizzante - Valutazione delle prove - Sussistenza - L'organo giudicante, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio quali le dichiarazioni rese da un testimone, le fotografie prodotte e i rilievi eseguiti sul luogo del sinistro stradale che si era verificato, e senza attribuire al verbale di accertamento alcuna efficacia probatoria privilegiata, può ritenere dimostrata la sussistenza della violazione contestata, anche se il verbale di accertamento fa piena prova delle dichiarazioni rese dagli accertatori con riferimento ai fatti avanti a loro accaduti.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 258 del 09/01/2014
Circolazione Stradale - Artt. 188 e 202 del Codice della Strada - Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide - Esposizione del contrassegno speciale di parcheggio per disabili scaduto di validità - Deroga temporale - L'esposizione all'interno del veicolo di un contrassegno speciale di parcheggio per disabili scaduto di validità non da diritto ad alcuna deroga temporale alle prescrizioni del codice della strada al di fuori del periodo in cui esso aveva efficacia, rendendo legittima la contestazione della norma violata.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 1412 del 23/01/2007
Circolazione Stradale - Artt. 11, 12, 192 e 202 del Codice della Strada - Mancato arresto del veicolo all'invito degli agenti che espletano i servizi di polizia stradale - Mancata indicazione della sanzione sul verbale notificato successivamente - Irrilevanza - Nessuna norma impone la comunicazione al trasgressore della sanzione edittale da corrispondere in caso di violazione notificata successivamente per avere omesso di arrestare il veicolo all'invito imposto degli agenti che espletano i servizi di polizia stradale poiché il diritto di difesa non resta in concreto menomato dalla mancata conoscenza della sanzione astrattamente prevista dalla norma che prevede il comportamento illecito, purchè nel verbale notificato siano indicati non tanto il precetto violato quanto, soprattutto, la condotta materiale che ne integra la violazione, anche nel caso in cui si stata erroneamente indicata la norma applicabile, potendo gli elementi mancanti essere conosciuti dal trasgressore con l'uso della normale diligenza.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 16745 del 09/08/2005
Circolazione Stradale - Artt. 195, 196 e 202 del Codice della Strada - Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie - Principio di solidarietà - L'azione di regresso di cui all'art. 196 c.d.s. riconosciuta al proprietario del veicolo, solidalmente responsabile con l'autore delle infrazioni al codice della strada punibili con sanzione amministrativa, non trova fondamento in una responsabilità contrattuale od extracontrattuale, ma nella surrogazione legale del proprietario nel diritto al pagamento di una somma nei confronti di colui verso il quale la sanzione è diretta e che ha dovuto corrispondere non per una sua condotta illecita, ma per il mero fatto di non avere provato che la circolazione del veicolo era avvenuta contro la sua volontà.

 

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