OSSERVAZIONI
* Una cooperativa sociale che gestisce diversi asili comunali non può immatricolare un autobus per "uso proprio" e destinarlo a scuolabus per il trasporto di alunni poiché, nel caso di specie, non sarebbe destinato al soddisfacimento dell'attività principale che persegue la cooperativa, ma sarebbe destinato ad una attività temporanea della stessa a beneficio di terzi.
* Il conducente di un veicolo immatricolato per uso proprio ed assunto con una qualifica diversa da quella di autista, in possesso di una patente di categoria C1 o C, anche se guida complessivamente per meno del 30% dell’orario mensile di lavoro, quando utilizza un veicolo di m.c.p.c. superiore a 3,5 t. per il trasporto di merce da consegnare ad un proprio cliente, non è esentato dal possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC).
* Alla luce del fatto che nel trasporto di merci in conto proprio utilizzando veicoli con m.c.p.c. superiore a 6 t. è sanzionabile l'utilizzo di veicoli di proprietà, usufrutto, leasing o acquisto con patto di riservato dominio di altre imprese (anche se di trasporto di merci in conto proprio), non è possibile immatricolare un semirimorchio senza possedere già un trattore stradale.
* Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose può guidare, a partire da:
a) 18 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, e del superamento del relativo esame;
b) 18 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C1 e C1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, e del superamento del relativo esame;
c) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, e del superamento del relativo esame.
(Art. 18, comma 2 del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 - Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore).
* La circolazione su strada delle macchine operatrici che, "In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione" (art. 58, comma 1, periodo 2 del C.d.S.), anche con agganciato un rimorchio, è ammessa a condizione che sia finalizzata unicamente al trasporto di beni strumentali e/o di materiali connessi all'attività di cantiere, escludendo il trasporto di altri beni per conto proprio o di terzi.
* L'art. 122, comma 2 del C.d.S. consente all'aspirante, in possesso della prescritta autorizzazione, di esercitarsi alla guida su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima (purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore) senza fare alcuna distinzione rispetto alla classificazione del veicolo.
Nel caso di autocarri, il veicolo non deve effettuare attività di trasporto merce.
* L'attuale normativa prevede che i preposti alla guida ed alla scorta di veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza per il trasporto di cose in conto proprio, risultino lavoratori dipendenti, senza specificare la tipologia dell'assunzione. Per tale motivo quest'ultimo può essere assunto, oltre che con contratto a tempo indeterminato, anche con contratto a tempo determinato o con contratto di lavoro intermittente (c.d. "a chiamata").
* Alla luce della definizione contenuta nell'art. 54, comma 1, lett. d) del C.d.S., gli autocarri - a prescindere se intestati a persona fisica o giuridica e se immatricolato ad uso proprio o di terzi - sono "veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse"; per tale motivo il trasporto di persone diverse dal conducente a bordo dello stesso che non sono attinenti all'uso o al trasporto dei materiali trasportati o da trasportare è sanzionato dall'art. 82, commi 8 e 10 del C.d.S. e con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi.
* Alla luce della definizione di "autocarri" di cui all'art. 54, comma 1, lett. d) del C.d.S. "veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse" è lecito desumere che un veicolo immatricolato come tale, sulla cui carta di circolazione è anche ammesso il trasporto di persone (anche con indicato il numero di esse), è ammesso anche il trasporto, in qualità di passeggeri, di famigliari o terze persone (non necessariamente dipendenti del proprietario) che, comunque, devono essere in grado di dimostrare la loro presenza a bordo dello stesso in quanto addette all'uso o al trasporto delle cose stesse.
* L'autista di un autotreno, dipendente dell'azienda, inquadrato con la qualifica di "operaio generico" che svolge la mansione di autista per un periodo superiore a 3 mesi deve essere inquadrato ad un livello superiore (quello di autista).
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