GIURISPRUDENZA
.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 6700 del 16/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 11 e 192 del Codice della Strada e art. 337 c.p. - Espletamento dei servizi di polizia stradale - Inottemperanza all'invito a fermarsi - Resistenza a pubblico ufficiale - Specialità dell'illecito - Nel reato di resistenza a pubblico ufficiale, integra l'elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che, per sfuggire all'intervento delle forze dell'ordine, non ottempera all'invito a fermarsi dandosi alla fuga alla guida di un'autovettura al fine di ostacolare il compimento di un atto dell'ufficio da parte di un funzionario, ufficiale o agente al quale spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida pericolosa, quale il mancato rispetto dei limiti di velocità e dei segnali stradali, l'incolumità personale degli altri utenti della strada.
.Corte di Cassazione Penale, Sezione VII, sentenza numero 3817 del 30/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 12 e 192 del Codice della Strada e art. 497-ter c.p. - Espletamento dei servizi di polizia stradale - Possesso di segni distintivi contraffatti - Integra il reato di cui all'art. 497-ter c.p. la detenzione di tre casacche di colore blu scuro recanti la scritta "Polizia" ed una paletta segnaletica di colore bianco e rosso catarifrangente recante la scritta "Protezione civile" che, pur senza riprodurre fedelmente gli originali, ne simulino la funzione, siano cioè idonei a trarre agevolmente in inganno i cittadini sulle qualità personali di colui che ne fa uso e sul potere connesso all'uso stesso del segno.
.Corte di Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza numero 39315 del 18/10/2022
Circolazione Stradale - Artt. 12 e 192 del Codice della Strada e art. 337 c.p. - Resistenza a un pubblico ufficiale - Integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale l'elemento materiale della violenza proprio della condotta del soggetto che si dà alla fuga alla guida di una autovettura non limitandosi a cercare di sottrarsi all'inseguimento, ma ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida obiettivamente pericolosa, l'incolumità personale degli agenti che avevano ordinato al ricorrente di fermarsi, che è stata posta a rischio prima ancora che iniziasse la fuga, dato che in tal caso la violenza viene a coincidere con il momento in cui ci si oppone all'atto d'ufficio e se ne impedisce il compimento.
.Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 23191 del 14/06/2022
Circolazione Stradale - Artt. 12 e 192 del Codice della Strada e art. 575 c.p. - Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti - Anche l'azione dell'investimento stradale ben può sostanziare il tentativo di omicidio quando essa risulti teleologicamente orientata a cagionare la morte o sia obiettivamente idonea a provocare l'evento, mettendo in pericolo la vita e non soltanto l'incolumità fisica e sia, altresì, diretta in modo non equivoco a provocare detto evento.
.Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 6918 del 25/02/2022
Circolazione Stradale - Artt. 11, 12, 192 del Codice della Strada e 651 CP - Servizi di polizia stradale, obbligo verso funzionari, ufficiali ed agenti e rifiuto di fornire le proprie generalità - La potestà del pubblico ufficiale, in questo caso appartenente alla Polizia Locale, di richiedere indicazioni sulla identità personale sullo stato o su altre qualità personali, non è circoscritta alla ipotesi che il soggetto attivo della contravvenzione sia responsabile di un reato o di un illecito amministrativo, ed il reato sussiste anche quando esibisce successivamente i propri documenti ai Carabinieri giunti sul posto.
.Corte di Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza numero 6604 del 23/02/2022
Circolazione Stradale - Artt. 12 e 192 del Codice della Strada e art. 337 c.p. - Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti che espletano servizi di polizia stradale - Resistenza a un pubblico ufficiale - Presupposti per la configurabilità del reato - Qualora non sussista prova di un comportamento volto ad operare un diretto condizionamento dell'azione degli agenti, attraverso una condotta oppositiva diretta, con violenza o minaccia, ad ostacolare o impedire l'attività istituzionale, deve escludersi la natura violenta dell'azione e concludersi che questa si è risolta in una mancata collaborazione, non sufficiente ad integrare il reato di resistenza a un pubblico ufficiale.
.Corte di Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza numero 17061 del 05/04/2017
Circolazione Stradale - Artt. 12 e 192 del Codice della Strada e art. 337 c.p. - Resistenza a pubblico ufficiale - Elementi del reato - Nel reato di resistenza a pubblico ufficiale, la violenza o minaccia deve consistere in un comportamento idoneo ad opporsi all'atto che il pubblico ufficiale sta legittimamente compiendo, in grado di ostacolarne la realizzazione; in mancanza di elementi che rendano evidente la messa in pericolo per la pubblica incolumità e l'indiretta coartazione psicologica dei pubblici ufficiali, l'indagato non deve rispondere di tale reato.
.Corte di Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza numero 35826 del 01/10/2007
Circolazione Stradale - Artt. 12 e 192 del Codice della Strada e art. 337 c.p. - Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti - Resistenza a un pubblico ufficiale - Ad integrare l'elemento materiale del reato di resistenza a pubblico ufficiale è sufficiente la violenza o la minaccia c.d. impropria esercitata anche su persona diversa dal pubblico ufficiale operante o sulle cose e che comprende ogni comportamento idoneo ad impedire, a ostacolare o a frustrare l'esplicazione della pubblica funzione, giacché anche in tal caso sussiste, sotto il profilo psicologico, la volontà di opporre una forza di resistenza positiva all'attività del pubblico ufficiale. In riferimento alla fuga, lo integra quando questa si estrinsechi con modalità tali da evidenziare il chiaro proposito d'interdire od ostacolare al pubblico ufficiale il compimento del proprio ufficio, come percorrere ad alta velocità le strette vie frequentate da molta gente, determinando così situazione di generale pericolo, concretizzatasi in una minaccia indiretta che ostacoli la regolare esplicazione della pubblica funzione.
.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 1412 del 23/01/2007
Circolazione Stradale - Artt. 11, 12, 192 e 202 del Codice della Strada - Mancato arresto del veicolo all'invito degli agenti che espletano i servizi di polizia stradale - Mancata indicazione della sanzione sul verbale notificato successivamente - Irrilevanza - Nessuna norma impone la comunicazione al trasgressore della sanzione edittale da corrispondere in caso di violazione notificata successivamente per avere omesso di arrestare il veicolo all'invito imposto degli agenti che espletano i servizi di polizia stradale poiché il diritto di difesa non resta in concreto menomato dalla mancata conoscenza della sanzione astrattamente prevista dalla norma che prevede il comportamento illecito, purchè nel verbale notificato siano indicati non tanto il precetto violato quanto, soprattutto, la condotta materiale che ne integra la violazione, anche nel caso in cui si stata erroneamente indicata la norma applicabile, potendo gli elementi mancanti essere conosciuti dal trasgressore con l'uso della normale diligenza.
DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o ordinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.