CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO

 

Articolo 192 CdS
Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti

(Vedi art. 192 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo.
   2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con sé.
   3. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi, possono:
      - procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento del veicolo medesimo;
      - ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada;
      - ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele.
   4. Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli necessari ai fini dell'espletamento del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermino nonostante l'ordine intimato con idonei segnali. Le caratteristiche di detti mezzi, nonché le condizioni e le modalità del loro impiego, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e di giustizia.
   5. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il personale militare, anche non coadiuvato dal personale di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, impartisce per consentire la progressione del convoglio militare.
   6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87,00 a euro 344,00.
   7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.362,00 a euro 5.456,00.

 

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OSSERVAZIONI

* Il conducente di un veicolo che non ottempera all'alt imposto dall'organo di controllo, come è noto, viola il disposto contenuto nell'art. 192, commi 1 e 6 del C.d.S. (senza escludere, nel caso che ponga in essere una serie di manovre finalizzate a impedire l'inseguimento, anche il reato di cui all’art. 337 C.P. - Resistenza a pubblico ufficiale - Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 6700 del 16/02/2023), nella prassi prevede che la violazione sia notificata al proprietario, e che questi comunichi le generalità del conducente per la successiva detrazione dei 3 punti dalla patente di guida del responsabile. Qualora che il conducente sia riconosciuto dagli agenti operanti senza dubbio alcuno, la violazione di cui sopra può essere notificata direttamente a lui.
* L'identificazione del conducente di veicolo che non ottempera all'invito di fermarsi, dandosi alla fuga prima di essere raggiunto dagli agenti, accertata grazie agli elementi soggettivi (dichiarazioni dei passeggeri del mezzo su cui prendevano posto) ed a quelli oggettivi (documenti persi sul posto), possono costituire validi elementi per procedere alla contestazione delle violazioni amministrative accertate, circa quanto disposto dall'art. 13 delle Legge n. 689/1981.
Sottrarre dalla disponibilità del Pubblico Ufficiale, strappandoglielo dalle mani, un qualsiasi documento atto alla guida o alla circolazione (come ad esempio la patente di guida o la carta di circolazione) concretizza pur sempre un atto di violenza finalizzato ad impedire all'operante l'esercizio delle sue funzioni, configurando quasi sempre il reato di cui all'art. 337 del C.P. (Resistenza a pubblico ufficiale), la cui gradualità dovrà emergere dalla dettagliata descrizione dei fatti riportati nella C.N.R..
* La violazione per il conducente di un veicolo che non ottempera all'invito di fermarsi rivolto da funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale comporta, oltre al pagamento in misura ridotta di una sanzione pecuniaria (non ammessa) anche la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida del conducente.
 Qualora questi resti sconosciuto, le sue generalità dovranno essere fornite dal proprietario del mezzo (o altro obbligato in solido) attraverso invito formale.
 Solo dall'identificazione del conducente decorrerà il termine di 10 giorni per la trasmissione del verbale al prefetto.
* L'inottemperanza all'invito di fermarsi rivolto al conducente del veicolo da parte dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo comporta la violazione di cui all'art. 192, commi 1 e 6 del C.d.S, ma quando all'inottemperanza all'invito di fermarsi consegue la fuga, ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida pericolosa, quale il mancato rispetto dei limiti di velocità e dei segnali stradali, l'incolumità personale degli altri utenti della strada, allora ben si configura il reato di resistenza a pubblico ufficiale (Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 6700 del 16/02/2023).
L'obbligo che hanno i conducenti dei veicoli nei confronti dei funzionari, ufficiali e agenti ai quali spettano l'espletamento dei servizi di polizia stradale di esibire i documenti che devono avere con se', nonchè di permettere agli stessi di procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento del veicolo medesimo, oltre che eseguire gli ordini di non proseguire la marcia in determinate circostanze va inteso nella sua completezza e, pertanto, non possono allontanarsi (o darsi alla fuga) prima che tutti gli atti siano compiuti per non incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 192, comma 6 del presente C.d.S., sempre che il comportamento adottato dal conducente non costituisca reato.
Va, comunque, rammentato che l'attuale giurisprudenza non configura il reato di resistenza a p.u. (art. 337 C.P.) se la condotta di fuga non mette in pericolo l’incolumità degli agenti (Corte di Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza numero 17061 del 05/04/2017).

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 6700 del 16/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 11 e 192 del Codice della Strada e art. 337 c.p. - Espletamento dei servizi di polizia stradale - Inottemperanza all'invito a fermarsi - Resistenza a pubblico ufficiale - Specialità dell'illecito - Nel reato di resistenza a pubblico ufficiale, integra l'elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che, per sfuggire all'intervento delle forze dell'ordine, non ottempera all'invito a fermarsi dandosi alla fuga alla guida di un'autovettura al fine di ostacolare il compimento di un atto dell'ufficio da parte di un funzionario, ufficiale o agente al quale spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida pericolosa, quale il mancato rispetto dei limiti di velocità e dei segnali stradali, l'incolumità personale degli altri utenti della strada.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione VII, sentenza numero 3817 del 30/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 12 e 192 del Codice della Strada e art. 497-ter c.p. - Espletamento dei servizi di polizia stradale - Possesso di segni distintivi contraffatti - Integra il reato di cui all'art. 497-ter c.p. la detenzione di tre casacche di colore blu scuro recanti la scritta "Polizia" ed una paletta segnaletica di colore bianco e rosso catarifrangente recante la scritta "Protezione civile" che, pur senza riprodurre fedelmente gli originali, ne simulino la funzione, siano cioè idonei a trarre agevolmente in inganno i cittadini sulle qualità personali di colui che ne fa uso e sul potere connesso all'uso stesso del segno.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza numero 39315 del 18/10/2022
Circolazione Stradale - Artt. 12 e 192 del Codice della Strada e art. 337 c.p. - Resistenza a un pubblico ufficiale - Integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale l'elemento materiale della violenza proprio della condotta del soggetto che si dà alla fuga alla guida di una autovettura non limitandosi a cercare di sottrarsi all'inseguimento, ma ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida obiettivamente pericolosa, l'incolumità personale degli agenti che avevano ordinato al ricorrente di fermarsi, che è stata posta a rischio prima ancora che iniziasse la fuga, dato che in tal caso la violenza viene a coincidere con il momento in cui ci si oppone all'atto d'ufficio e se ne impedisce il compimento.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 23191 del 14/06/2022
Circolazione Stradale - Artt. 12 e 192 del Codice della Strada e art. 575 c.p. - Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti - Anche l'azione dell'investimento stradale ben può sostanziare il tentativo di omicidio quando essa risulti teleologicamente orientata a cagionare la morte o sia obiettivamente idonea a provocare l'evento, mettendo in pericolo la vita e non soltanto l'incolumità fisica e sia, altresì, diretta in modo non equivoco a provocare detto evento.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 6918 del 25/02/2022
Circolazione Stradale - Artt. 11, 12, 192 del Codice della Strada e 651 CP - Servizi di polizia stradale, obbligo verso funzionari, ufficiali ed agenti e rifiuto di fornire le proprie generalità - La potestà del pubblico ufficiale, in questo caso appartenente alla Polizia Locale, di richiedere indicazioni sulla identità personale sullo stato o su altre qualità personali, non è circoscritta alla ipotesi che il soggetto attivo della contravvenzione sia responsabile di un reato o di un illecito amministrativo, ed il reato sussiste anche quando esibisce successivamente i propri documenti ai Carabinieri giunti sul posto.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza numero 6604 del 23/02/2022
Circolazione Stradale - Artt. 12 e 192 del Codice della Strada e art. 337 c.p. - Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti che espletano servizi di polizia stradale - Resistenza a un pubblico ufficiale - Presupposti per la configurabilità del reato - Qualora non sussista prova di un comportamento volto ad operare un diretto condizionamento dell'azione degli agenti, attraverso una condotta oppositiva diretta, con violenza o minaccia, ad ostacolare o impedire l'attività istituzionale, deve escludersi la natura violenta dell'azione e concludersi che questa si è risolta in una mancata collaborazione, non sufficiente ad integrare il reato di resistenza a un pubblico ufficiale.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza numero 17061 del 05/04/2017
Circolazione Stradale - Artt. 12 e 192 del Codice della Strada e art. 337 c.p. - Resistenza a pubblico ufficiale - Elementi del reato - Nel reato di resistenza a pubblico ufficiale, la violenza o minaccia deve consistere in un comportamento idoneo ad opporsi all'atto che il pubblico ufficiale sta legittimamente compiendo, in grado di ostacolarne la realizzazione; in mancanza di elementi che rendano evidente la messa in pericolo per la pubblica incolumità e l'indiretta coartazione psicologica dei pubblici ufficiali, l'indagato non deve rispondere di tale reato.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza numero 35826 del 01/10/2007
Circolazione Stradale - Artt. 12 e 192 del Codice della Strada e art. 337 c.p. - Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti - Resistenza a un pubblico ufficiale - Ad integrare l'elemento materiale del reato di resistenza a pubblico ufficiale è sufficiente la violenza o la minaccia c.d. impropria esercitata anche su persona diversa dal pubblico ufficiale operante o sulle cose e che comprende ogni comportamento idoneo ad impedire, a ostacolare o a frustrare l'esplicazione della pubblica funzione, giacché anche in tal caso sussiste, sotto il profilo psicologico, la volontà di opporre una forza di resistenza positiva all'attività del pubblico ufficiale. In riferimento alla fuga, lo integra quando questa si estrinsechi con modalità tali da evidenziare il chiaro proposito d'interdire od ostacolare al pubblico ufficiale il compimento del proprio ufficio, come percorrere ad alta velocità le strette vie frequentate da molta gente, determinando così situazione di generale pericolo, concretizzatasi in una minaccia indiretta che ostacoli la regolare esplicazione della pubblica funzione.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 1412 del 23/01/2007
Circolazione Stradale - Artt. 11, 12, 192 e 202 del Codice della Strada - Mancato arresto del veicolo all'invito degli agenti che espletano i servizi di polizia stradale - Mancata indicazione della sanzione sul verbale notificato successivamente - Irrilevanza - Nessuna norma impone la comunicazione al trasgressore della sanzione edittale da corrispondere in caso di violazione notificata successivamente per avere omesso di arrestare il veicolo all'invito imposto degli agenti che espletano i servizi di polizia stradale poiché il diritto di difesa non resta in concreto menomato dalla mancata conoscenza della sanzione astrattamente prevista dalla norma che prevede il comportamento illecito, purchè nel verbale notificato siano indicati non tanto il precetto violato quanto, soprattutto, la condotta materiale che ne integra la violazione, anche nel caso in cui si stata erroneamente indicata la norma applicabile, potendo gli elementi mancanti essere conosciuti dal trasgressore con l'uso della normale diligenza.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o ordinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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