PRONTUARIO CODICE DELLA STRADA
Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 192
Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti
(Vedi art. 192 del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)
Note comuni:
Regolamenta la disciplina gli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti
_____ 192-1 _____
Riferimento normativo: art. 192 comma 1 in relazione all'art. 192 comma 6
Perché non si fermava all'alt rivoltogli dagli organi di polizia in servizio.
Codice violazione: [3274]
Descrizione violazione: Circolava sulla strada senza fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti quando questi era in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro -
- diurna scontata del 30%: euro -
- notturna:
- notturna scontata del 30%:
Decurtazione punti: 3
Sanzione accessoria: -
Note al verbale: -
Note operative:
- Redigere relazione di servizio narrando lo svolgimento dei fatti ed il verbale di contestazione della violazione per l’inoltro alle competenti autorità.
- Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con sé; in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall'identificazione.
- Sanzione da euro 87,00 a 344,00
_____ 192-2 _____
Riferimento normativo: art. 192 comma 2 in relazione all'art. 192 comma 6
Conducente che rifiuta di esibire i documenti richiesti dagli organi di polizia in servizio.
Codice violazione: [3271]
Descrizione violazione: Conducente di veicolo non esibiva, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti, quando questi era in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo:
- il documento di circolazione, se prescritto;
- la patente di guida, se prescritta;
- ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con sé.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro -
- diurna scontata del 30%: euro -
- notturna:
- notturna scontata del 30%:
Decurtazione punti: 3
Sanzione accessoria: -
Note al verbale: -
Note operative:
- Se il fatto non costituisce reato. Indicare quale documento non veniva esibito. Redigere relazione di servizio narrando lo svolgimento dei fatti ed il verbale di contestazione della violazione per l’inoltro alle competenti autorità.
- Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con sé; in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall'identificazione.
- Sanzione da euro 87,00 a 344,00
- Nella casistica presente, il fatto non costituisce reato.
_____ 192-3 _____
Riferimento normativo: art. 192 comma 3 in relazione all'art. 192 comma 6
Conducente che rifiuta di consentire l'ispezione del veicolo, ovvero non osserva gli ordini impartiti.
Codice violazione: [vedasi casistica]
Descrizione violazione: Conducente che non si atteneva ad una delle disposizioni di seguito indicate impartitegli da funzionari, ufficiali e agenti, quando questi era in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo:
[3264] - ispezionare il veicolo al fine di verificare l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento del veicolo medesimo;
[3268] - non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada;
[3268] - fermare la marcia, o comunque non proseguire nella stessa, qualora il veicolo sia sprovvisto di mezzi antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti;
[3268] - fermare la marcia, o comunque proseguire nella stessa, con l'osservanza di specifiche cautele.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 87,00
- diurna scontata del 30%: euro 60,90
- notturna:
- notturna scontata del 30%:
Decurtazione punti: 3
Sanzione accessoria: -
Note al verbale: -
Note operative:
_____ 192-4 _____
Riferimento normativo: art. 192 comma 4 in relazione all'art. 192 comma 6
Perché non si fermava all'ordine di un posto di blocco.
Codice violazione: [3278]
Descrizione violazione: Conducente che non si fermava ad un posto di blocco istituito dagli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, al fine di effettuare controlli necessari ai fini dell'espletamento del loro servizio.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro -
- diurna scontata del 30%: euro -
- notturna:
- notturna scontata del 30%:
Decurtazione punti: 10
Sanzione accessoria: -
Note al verbale: -
Note operative:
- Se il fatto non costituisce reato, altrimenti si applica art. 337 c.p.
- Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli necessari ai fini dell'espletamento del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermino nonostante l'ordine intimato con idonei segnali. Le caratteristiche di detti mezzi, nonché le condizioni e le modalità del loro impiego, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della giustizia.
- Applicare solo in caso di posto di blocco e non posto di controllo.
- Sanzione da € 1.362,00 a € 5.456,00
_____ 192-5 _____
Riferimento normativo: art. 192 comma 5 in relazione all'art. 192 comma 6
Conducente che non ottempera alle segnalazioni del personale militare impartite per la progressione del convoglio militare.
Codice violazione: [3265]
Descrizione violazione: Conducente che non ottempera alle segnalazioni che il personale militare, anche non coadiuvato dal personale di polizia stradale, impartisce per consentire la progressione del convoglio militare.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 87,00
- diurna scontata del 30%: euro 60,90
- notturna:
- notturna scontata del 30%:
Decurtazione punti: 3
Sanzione accessoria: -
Note al verbale: -
Note operative:
.
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