OSSERVAZIONI
* Alla luce delle recenti disposizioni contenute nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 0031762 del 24/10/2023 (Conversioni patenti di guida rilasciate da Paesi non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo i cui titolari sono residenti in Italia da più di quattro anni) richiamata espressamente dalla successiva Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 0032944 del 03/11/2023 (che abroga eventuali disposizioni contenute in precedenti Circolari della scrivente Direzione in contrasto con quelle definite nella predetta Circolare del 24/10/2023), "il titolare di una patente di guida extracomunitaria sia residente in Italia da un periodo superiore a quattro anni, non può più essere considerato - come in passato- da codesti UMC, un motivo ostativo per la conversione della patente stessa, salvo nei casi in cui sia espressamente previsto nel testo dello specifico Accordo, tra l'Italia e il Paese che ha emesso la patente da convertire". Nei casi sopra riportati, negli Accordi "... è prevista la convertibilità della patente solo entro i primi quattro anni dallo stabilimento della residenza in Italia".
Per completezza, è doveroso precisare che "...in caso contrario la domanda di conversione dovrà essere respinta poiché non rispetta le disposizioni contenute nello specifico Accordo vigente. Anche in questa fattispecie, quindi, non dovrà essere posta in essere alcuna ulteriore procedura (non è prevista né la revisione patente, né l'esperimento pratico di guida)".
* Se durante un controllo del documento di guida ottenuto per conversione dell'originaria patente di guida rilasciata all'estero a cittadino straniero emergesse che nel campo dedicato al luogo di nascita è riportato la sua nazione di provenienza, a carico dello stesso non sarebbe addebitabile alcuna violazione, in base a quanto riportato nel testo della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 28819/23.3.5 del 19/09/2019 (Procedure amministrative per il conseguimento della patente di guida della categoria B) secondo la quale, per il caso sopra esposto, "... sarà iscritto, nell'apposito campo dedicato al luogo di nascita, lo Stato di provenienza desunto dagli stessi documenti".
* Il cittadino ucraino in possesso di patente di guida rilasciata nel suo Paese e del permesso soggiorno in corso di validità rilasciato per protezione temporanea, può fare richiesta di conversione del proprio documento di guida o, se non in possesso di quest'ultimo, può conseguire la patente di guida italiana, purchè in possesso dei requisiti prescritti.
* Il cittadino UE o extra UE che rientra nel suo Paese di origine provvedendo alla sua cancellazione dai registri dell'anagrafe interrompe, di fatto, la continuità della residenza in Italia. Per tale motivo, in caso di suo successivo rientro in Italia, i termini per l'eventuale conversione della patente del suo Paese di provenienza parte dalla data della nuova acquisizione della residenza in Italia.
* Attualmente, in forza all'Accordo internazionale bilaterale in materia di conversione patenti fra i due Stati, la patente marocchina rilasciata a partire dal 1 ottobre 2010 diviene definitiva dopo due anni, e pertanto non possono essere convertite, senza esami, patenti marocchine nella titolarità di soggetti che abbiano acquisito la residenza in Italia prima del concludersi dei due anni di provvisorietà della patente di cui alla normativa marocchina, dovendo in tal caso trovare applicazione la disposizione che la patente sia sottoposta a revisione ex art. 128 del C.d.S. (Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 1992 del 27/02/2023).
* "Il Ministero dell'Interno, con nota prot. n. 27-25/A-157 del 15 settembre 2006 ha fatto conoscere che non sussistono impedimenti al rilascio di patenti di guida e di carte di circolazione in capo a cittadini extracomunitari il cui permesso di soggiorno sia in corso di rinnovo, nel rispetto dei criteri fissati dalla richiamata direttiva del 5 agosto 2006". Conseguentemente "La ricevuta, postale o rilasciata dalle competenti autorità di P.S., attestante la presentazione della richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno deve ritenersi utile al fine:
1. della ammissione e dello svolgimento degli esami, sia teorici sia pratici, per il conseguimento della abilitazione alla guida di veicoli;
2. del rilascio dei documenti di abilitazione alla guida (fogli rosa, patenti di guida, certificati di idoneità alla guida di ciclomotori, ecc.), ivi compresa l'ipotesi di rilascio a seguito di conversione di patenti estere;
3. del rinnovo di validità e dell'aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida;
4. del rilascio dei duplicati dei documenti di abilitazione alla guida;
5. del rilascio dei documenti di circolazione (carte di circolazione, certificati di circolazione per ciclomotori, ecc.);
6. l'aggiornamento e la duplicazione dei documenti di circolazione.".
* Per procedere, quando possibile, alla conversione di una patente rilasciata da uno stato estero, è necessario che non sussistano provvedimenti ostativi quale, ad esempio, l'inibizione alla guida.
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