Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quinta, sentenza n. 24123 del 22 giugno 2022

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione V, sentenza numero 24123 del 22/06/2022
Circolazione Stradale - Art. 136 del Codice della Strada - Artt. 477 e 482 c.p. - Conversioni di patenti rilasciate da uno Stato extra UE - Sospetto di patente originaria falsa - Di fronte ad un dato dimostrativo, quale l'attestazione del Consolato di origine circa il possesso di patente del paese di provenienza, è necessario che siano adeguatamente motivate le ragioni del sospetto di falsità della patente di guida estera sottoposta a sequestro dopo essere stata oggetto di conversione in patente italiana.


RITENUTO IN FATTO

1. L'ordinanza impugnata è stata emessa il 22 febbraio 2022 dal Tribunale del riesame di Forlì, che ha respinto l'istanza di riesame reale presentata avverso i decreti di perquisizione e sequestro emessi dal pubblico ministero del medesimo Tribunale che avevano condotto a sottoporre a vincolo la patente di guida italiana e quella apparentemente rilasciata dalle autorità tunisine a L. Y., indagato per i reati di cui agli artt. 477, 482, 48 e 480 c.p..

L'ipotesi di reato alla base dei decreti di sequestro è che L. abbia presentato alla MCTC di Forlì, per la conversione ex art. 136 C.d.S., una patente di guida tunisina falsa.

2. Contro l'anzidetta ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, formulando un unico motivo, in cui lamenta violazione di legge.

Il ricorrente, si legge nell'impugnativa, lamenta "la mancanza dei requisiti di coerenza e ragionevolezza del percorso argomentativo seguito dal Giudice del riesame". In particolare, quando il Collegio del riesame ha sostenuto che l'attestazione che l'indagato fosse munito di patente di guida tunisina, rilasciata dalle autorità consolari (attestazione prodotta dalla difesa in udienza, n.d.r.), non era sufficiente ad escludere la falsificazione della patente prodotta alla MCTC per la conversione, non aveva tenuto conto che l'attestazione di autenticità del documento che il Tribunale avrebbe preteso era impedita dal sequestro del documento. Ad ogni buon conto - prosegue il ricorrente - se l'autorità tunisina aveva certificato che L. è titolare di patente di guida n. (OMISSIS), mai sospesa né ritirata, allora non si comprenderebbe perché il medesimo avrebbe dovuto falsificarla, con tutti i rischi connessi. Peraltro la falsificazione non è palese, tanto che la Polizia di Forlì ha dovuto inviare il documento ai colleghi di Bologna. In via subordinata il ricorrente osserva che, quand'anche si ritenesse necessario sottoporre la patente tunisina ad ulteriori accertamenti, non si comprende perché quella italiana frutto della conversione debba rimanere in sequestro, dal momento che il requisito per ottenerla è, a norma dell'art. 136 C.d.S., l'essere titolare di patente di guida estera in corso di validità, circostanza comprovata dall'attestazione prodotta al Tribunale del riesame.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Osserva il Procuratore generale che l'art. 136 C.d.S., prevede, tra l'altro, che "La patente convertita è ritirata e restituita, da parte dell'ufficio della motorizzazione che ha provveduto alla conversione, all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata, precisandone i motivi". Il Tribunale del riesame, con motivazione effettiva, ha ritenuto giustificato il sequestro della patente tunisina, ravvisando il fumus della sua falsificazione sulla base degli accertamenti della polizia giudiziaria ed in attesa di più penetranti verifiche, ritenendola, dunque, corpo del reato di falso (e dando atto degli accertamenti in corso); nel contempo, è stato ritenuto giustificato pure il sequestro della patente italiana frutto della conversione, dovendo ritenersi che anch'essa sia corpo del reato o cosa pertinente al reato perché, senza la consegna ed il ritiro della patente estera ritenuta illecita, la conversione non sarebbe intervenuta.

4. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con cui ha obiettato alla requisitoria del Procuratore generale, facendo rilevare che l'unico requisito per la conversione è il possesso di valida patente di guida estera e dei requisiti psicofisici, mentre il ritiro del documento è solo un adempimento successivo alla già avvenuta conversione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Prima di passare al vaglio concreto dell'impugnativa, va ricordato che il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in tema di sequestro è circoscritto al vizio di "violazione di legge" ex art. 325 c.p.p., comma 1, nel quale rientrano anche quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o apparente o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice; esulano, invece, dal novero dei vizi deducibili l'illogicità manifesta e la contraddittorietà del costrutto argomentativo (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129).

Solo in detto ambito, dunque, potrà svolgersi il giudizio demandato al Collegio e tale precisazione era doverosa proprio in ragione dell'approccio adottato dal ricorrente.

2. Sulla base delle anzidette coordinate esegetiche, il ricorso deve essere accolto.

2.1. Innanzitutto va rilevato che il provvedimento impugnato difetta del tutto di motivazione quanto al sequestro della patente di guida italiana, che, peraltro, non è oggetto della falsificazione per cui si procede, trattandosi solo del documento ottenuto grazie alla produzione, alla MCTC, della patente di guida tunisina che si assume fasulla. Ne consegue che il Tribunale del riesame dovrà chiarire, trattandosi di sequestro probatorio, se la patente italiana sia corpo del reato ovvero cosa pertinente al reato e quale sia la funzione probatoria che il vincolo sulla medesima imposto deve soddisfare, nell'uno (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548) e nell'altro caso.

2.2. Quanto alla patente di guida tunisina, il ricorso ugualmente deve essere accolto, dal momento che la motivazione che fonda sulla necessità degli accertamenti sul documento in sequestro ad onta della produzione difensiva circa il possesso, in capo all'indagato, di una patente tunisina con lo stesso numero di quella che si assume fasulla, è apparente. Il Tribunale del riesame, infatti, non ha spiegato le ragioni del mantenimento del vincolo, pur non affermando che il documento del Consolato di Tunisia in Italia non fosse genuino ovvero che esso riportasse un dato falso. In altri termini, di fronte ad un dato dimostrativo, potenzialmente idoneo ad incrinare fortemente il sospetto di falsità della patente, il Collegio del riesame ha sostanzialmente taciuto, limitandosi a dare atto della produzione difensiva, nello stesso momento però apoditticamente ribadendo la necessità di svolgere i programmati accertamenti sulla patente.

3. All'annullamento con rinvio consegue che il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del riesame reale, dovrà riesaminare la regiudicanda, spiegando le ragioni del mantenimento del vincolo ex art. 253 c.p.p., sia in relazione alla patente italiana che a quella tunisina, fornendo adeguata giustificazione della rilevanza o meno della produzione difensiva.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Forlì per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2022.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2022.

 

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