Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 29428 del 24 ottobre 2023

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 29428 del 24/10/2023
Circolazione Stradale - Artt. 200 e 202 del Codice della Strada - Contenuti del verbale di accertamento - Omessa informazione del pagamento in misura ridotta - La mancata informazione nel verbale di contestazione relativa al fatto che per l'infrazione contestata non è ammesso il pagamento della violazione in misura ridotta, non costituisce motivo di nullità alla luce del fatto che, nel momento in cui il verbale non contiene tale indicazione, la parte è indotta a ritenere che quel pagamento non sia consentito e quindi, allorché ciò corrisponda alla previsione normativa, non è ravvisabile alcuna lesione al suo diritto di difesa.


RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza n. 220 pubblicata il 29-5-2020 del Tribunale di Massa ha accolto l'appello proposto da (Soggetto 1) avverso la sentenza del giudice di pace di (Omissis), che aveva rigettato l'opposizione proposta dallo stesso (Soggetto 1) all'ordinanza ingiunzione con la quale il Prefetto di (Omissis) gli aveva irrogato sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 218 C.d.S. commessa il (Omissis) perché, avendo la patente di guida sospesa, "in qualità di conducente e proprietario del motociclo targato (Omissis) circolava in violazione degli orari previsti dall'ordinanza del Prefetto di (Omissis) prot. n. 1089/2016 con cui il permesso è stato concesso. In (Omissis)".

Il Tribunale, in integrale riforma della sentenza impugnata, ha annullato l'ordinanza ingiunzione opposta e ha condannato il Prefetto di (Omissis) alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi. Ha dichiarato fondato e assorbente rispetto al merito dell'impugnazione il motivo riferito all'illegittimità della contestazione. Premesso che i requisiti della contestazione dell'illecito amministrativo in materia di circolazione stradale dovevano ritenersi previsti a pena di nullità, ha considerato che per gli illeciti di cui agli artt. 194 C.d.S. e ss. le disposizioni di cui agli artt. 200 e 201 C.d.S. prevedevano espressamente, tra i requisiti della contestazione, anche quello dell'indicazione della sanzione pecuniaria in misura ridotta ex art. 383 reg. esec. C.d.S. o comunque, laddove non fosse consentito il pagamento in misura ridotta, la menzione dell'esclusione e dei relativi presupposti; ha dichiarato che tale ultima evenienza sembrava discendere immediatamente dalle prerogative sancite dalla legge in favore del contravventore circa l'immediato esercizio della tutela giurisdizionale in luogo di quella amministrativa D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, ex art. 7; ha aggiunto che l'obbligo di informazione previsto dalla disposizione regolamentare doveva riguardare le modalità di estinzione anticipata della sanzione pecuniaria sia in positivo che in negativo, in quanto elementi integranti la contestazione e astrattamente oggetto del giudizio di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7.

2. Con atto notificato il 30-12-2020 la Prefettura di (Omissis) - Ufficio Territoriale del Governo ha proposto tempestiva impugnazione avverso la sentenza, sulla base di unico motivo.

Ha resistito con controricorso (Soggetto 1).

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380 bis. 1 c.p.c. e in prossimità dell'adunanza in camera di consiglio il controricorrente ha depositato memoria illustrativa.

All'esito della camera di consiglio del giorno 3-10-2023 la Corte ha riservato il deposito dell'ordinanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'unico motivo rubricato "art. 360, comma 1, n. 3: violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 200 e D.P.R. n. 495 del 1992, art. 383 in quanto non applicabili in relazione alla sanzione di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 218, comma 6, "il ricorrente evidenzia che il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 202, comma 3-bis esclude il pagamento in misura ridotta, tra le altre, per le violazioni di cui all'art. 218 C.d.S., comma 6, e prevede che per tali violazioni il verbale di contestazione sia trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni. Perciò, poiché la violazione era stata elevata ai sensi dell'art. 202, comma 3-bis per la violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 218, comma 6 non era ammesso il pagamento in misura ridotta, la sanzione è stata determinata dal Prefetto con l'ordinanza ingiunzione e non trovano applicazione il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 200 e D.P.R. n. 495 del 1992, art. 383 per cui non sussiste il vizio per il quale la sentenza impugnata ha annullato l'ordinanza-ingiunzione.

2. Il ricorso è fondato.

Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 200, comma 2 nella formulazione introdotta dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 35, comma 1, lett. b) vigente alla data dell'accertamento del (Omissis), dispone: "Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite. Il verbale, che può essere redatto anche con l'ausilio di sistemi informatici, contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione. Nel regolamento sono determinati i contenuti del verbale".

Il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 202, comma 3-bis introdotto dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 23, comma 2 e in vigore alla data dell'accertamento del (Omissis), dispone: "Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per le violazioni previste dagli artt. 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni il verbale di contestazione è trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni".

Il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 383, comma 2 dispone: "L'accertatore deve inoltre fornire al trasgressore ragguagli circa la modalità per addivenire al pagamento in misura ridotta, quando sia consentito, precisando l'ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento, l'ufficio o comando presso il quale questo può essere effettuato ed il numero di conto corrente postale o bancario che può eventualmente essere usato a tale scopo. Deve essere indicata l'autorità competente a decidere ove si proponga ricorso".

Quindi, come evidenzia il ricorrente, per la violazione contestata nella fattispecie, di cui all'art. 218 C.d.S., comma 6 il pagamento in misura ridotta non era consentito e il verbale di contestazione dell'infrazione doveva essere trasmesso al Prefetto. Diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, si esclude che il verbale di accertamento dovesse contenere a pena di nullità l'informazione relativa al fatto che nella fattispecie non era consentito il pagamento in misura ridotta, perché l'art. 200 C.d.S. non individua tale elemento tra quelli che il verbale deve contenere e tale elemento non è previsto neppure dal regolamento, al quale l'art. 200 rinvia per la determinazione del contenuto del verbale. Infatti, l'art. 383 reg. esec. C.d.S. esplicitamente prevede che i ragguagli relativi al pagamento in forma ridotta debbano essere forniti quando tale pagamento in forma ridotta sia consentito.

Richiamato il principio secondo il quale, in tema di violazione del codice della strada, la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, dipende unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio del diritto di difesa al quale è preordinata, e solo tale accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza-ingiunzione (Cass. Sez. 2 14-1-2016 n. 462 Rv. 638212-01), si esclude che l'informazione relativa al fatto che per l'infrazione contestata non sia ammesso il pagamento in forma ridotta sia elemento necessario al fine di garantire l'esercizio del diritto di difesa nell'impugnazione del verbale, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata. E' evidente che, nel momento in cui il verbale non contiene le indicazioni relative alle modalità del pagamento in forma ridotta, la parte è indotta a ritenere che quel pagamento non sia consentito e quindi, allorché ciò corrisponda alla previsione normativa, non è ravvisabile alcuna lesione al suo diritto di difesa.

3. Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Massa in persona di diverso magistrato, il quale si atterrà a quanto sopra ritenuto ed esaminerà gli altri motivi di appello, che la sentenza impugnata non ha esaminato in quanto ha erroneamente accolto il primo motivo di appello ritenuto assorbente.

Il giudice del rinvio statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 385 c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Massa in persona di diverso magistrato per la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte suprema di cassazione, il 3 ottobre 2023.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2023.

 

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