CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO

 

Articolo 176 CdS
Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali

(Vedi art. 176 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 373 e art. 374 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all'art. 175, comma 1, è vietato:
      a) invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito;
      b) effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio;
      c) circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non per arrestarsi o riprendere la marcia;
      d) circolare sulle corsie di variazione di velocità se non per entrare o uscire dalla carreggiata.
   2. È fatto obbligo:
      a) di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di marcia, nonché di dare la precedenza ai veicoli in circolazione su quest'ultima corsia;
      b) di impegnare tempestivamente, per uscire dalla carreggiata, la corsia di destra, immettendosi quindi nell'apposita corsia di decelerazione sin dal suo inizio;
      c) di segnalare tempestivamente nei modi indicati nell'art. 154 il cambiamento di corsia.
   3. In occasione di arresto della circolazione per ingorghi o comunque per formazione di code, qualora la corsia per la sosta di emergenza manchi o sia occupata da veicoli in sosta di emergenza o non sia sufficiente alla circolazione dei veicoli di polizia e di soccorso, i veicoli che occupano la prima corsia di destra devono essere disposti il più vicino possibile alla striscia di sinistra.
   4. In caso di ingorgo è consentito transitare sulla corsia per la sosta di emergenza al solo fine di uscire dall'autostrada a partire dal cartello di preavviso di uscita posto a cinquecento metri dallo svincolo.
   5. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli è vietato sostare o solo fermarsi, fuorché in situazioni d'emergenza dovute a malessere degli occupanti del veicolo o ad inefficienza del veicolo medesimo; in tali casi, il veicolo deve essere portato nel più breve tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando comunque qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento.
   6. La sosta d'emergenza non deve eccedere il tempo strettamente necessario per superare l'emergenza stessa e non deve, comunque, protrarsi oltre le tre ore. Decorso tale termine il veicolo può essere rimosso coattivamente e si applicano le disposizioni di cui all'art. 175, comma 10.
   7. Fermo restando il disposto dell'art. 162, durante la sosta e la fermata di notte, in caso di visibilità limitata, devono sempre essere tenute accese le luci di posizione, nonché gli altri dispositivi prescritti dall'art. 153, comma 5.
   8. Qualora la natura del guasto renda impossibile spostare il veicolo sulla corsia per la sosta di emergenza o sulla piazzola d'emergenza, oppure allorché il veicolo sia costretto a fermarsi su tratti privi di tali appositi spazi, deve essere collocato, posteriormente al veicolo e alla distanza di almeno 100 m dallo stesso, l'apposito segnale mobile. Lo stesso obbligo incombe al conducente durante la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o in ogni altro caso di limitata visibilità, qualora siano inefficienti le luci di posizione.
   9. Nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, salvo diversa segnalazione, è vietato ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto merci, la cui massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai conducenti di veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale superiore ai 7 m di impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata.
   10. Fermo restando quanto disposto dall'art. 144 per la marcia per file parallele è vietato affiancarsi ad altro veicolo nella stessa corsia.
   11. Sulle autostrade e strade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, l'esazione può essere effettuata mediante modalità manuale o automatizzata, anche con sistemi di tele pedaggio con o senza barriere. I conducenti devono corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti. Ove previsto e segnalato, i conducenti devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere ed incolonnarsi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto. I servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), relativi alla prevenzione e accertamento delle violazioni dell'obbligo di pagamento del pedaggio possono essere effettuati, previo superamento dell'esame di qualificazione di cui all'articolo 12, comma 3, anche dal personale dei concessionari autostradali e stradali e dei loro affidatari del servizio di riscossione, limitatamente alle violazioni commesse sulle autostrade oggetto della concessione nonché, previo accordo con i concessionari competenti, alle violazioni commesse sulle altre autostrade.
   11-bis. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati solidalmente sia il conducente sia il proprietario del veicolo, come stabilito dall'articolo 196.
   12. I conducenti dei veicoli adibiti ai servizi dell'autostrada, purché muniti di specifica autorizzazione dell'ente proprietario, sono esentati, quando sussistano effettive esigenze di servizio, dall'osservanza delle norme del presente articolo relative al divieto di effettuare:
      a) la manovra di inversione del senso di marcia;
      b) la marcia, la retromarcia e la sosta in banchina di emergenza;
      c) il traino dei veicoli in avaria.
Sono esonerati dall'osservanza del divieto di attraversare i varchi in contromano in prossimità delle stazioni di uscita o di entrata in autostrada i veicoli e/o trasporti eccezionali purché muniti di autorizzazione dell'ente proprietario della strada.
   13. I conducenti di cui al comma 12, nell'effettuare le manovre, che devono essere eseguite con la massima prudenza e cautela, devono tenere in funzione sui veicoli il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante.
   14. Sono esonerati dall'osservanza del divieto di effettuare le manovre di cui al comma 12 anche i conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e delle autoambulanze, che tengano in funzione il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce blu lampeggiante.
   15. Il personale in servizio sulle autostrade e loro pertinenze è esonerato, in caso di effettive esigenze di servizio e con l'adozione di opportune cautele, dall'osservanza del divieto di circolazione per i pedoni.
   16. Per l'utente di autostrada a pedaggio sprovvisto del titolo di entrata, o che impegni gli impianti di controllo in maniera impropria rispetto al titolo in suo possesso, il pedaggio da corrispondere è calcolato dalla più lontana stazione di entrata per la classe del suo veicolo. All'utente è data la facoltà di prova in ordine alla stazione di entrata.
   17. Chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza delle stazioni, creando pericolo per la circolazione, nonché per la sicurezza individuale e collettiva, ovvero ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 a euro 1.731,00.
   18. Parimenti il conducente che circola sulle autostrade con veicolo non in regola con la revisione prevista dall'art. 80 (1), ovvero che non l'abbia superata con esito favorevole, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173,00 a euro 694,00. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo la prenotazione per la visita di revisione. Si applicano le norme dell'art. 214.
   19. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera a), quando il fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli, è punito con la sanzione amministrativa da euro 2.046,00 a euro 8.186,00.
   20. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere b), c) e d), e dei commi 6 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 a euro 1.731,00.
   21. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87,00 a euro 344,00.
   22. Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria della revoca della patente di guida e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti di violazione delle disposizioni del comma 1, lettere c) e d), alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi.

 

(1) La Circolare Ministero Dell'interno Dipartimento Della Pubblica Sicurezza, prot. n. 300/STRAD/1/0000019050.U/2022 del 08.06/2022 (Possibilità di percorrere, qualora risulti la via più breve, il tratto autostradale in caso di avvenuta contestazione della violazione di cui all'art. 80, comma 14, del codice della strada) ritiene "... che non sia percorribile un tratto autostradale da parte di un veicolo sanzionato precedentemente ai sensi dell'art. 80, comma 14 cds, anche se tale strada rappresenta la via più breve per raggiungere la destinazione autorizzata dall'organo di polizia procedente.
 Tale principio, trova applicazione non solo sulle autostrade ma anche sulle strade extraurbane principali ... l'art. 399 del regolamento di esecuzione del codice della strada, che disciplina l'ipotesi di ritrito della carta di circolazione, prevedendo che l'organo di polizia procedente deve consentire a che il veicolo sia condotto in un luogo di deposito o custodia usando la via più breve e limitatamente al periodo di tempo necessario, è norma di carattere generale che si ritiene derogata ove ricorrono le specifiche condizioni elencate nell'art. 175, comma 2, lett. h) cds. ...
 Pertanto, sia in caso di applicazione della sanzione di cui all'art. 176, comma 18 in autostrada, sia dell'art. 80, comma 14 su strada extraurbana principale, al trasgressore deve essere intimato di abbandonare tali strade alla prima uscita. Di conseguenza, il divieto di circolazione in autostrada e su strada extraurbana principale dovrà essere previsto anche per l'autorizzazione rilasciata in caso di applicazione della sanzione di cui all'art. 80, comma 14 su un strada diversa.
 A tal proposito, si ritiene che in caso di inottemperanza all'invito di non percorre le suddette strade, l'interessato dovrà rispondere di una violazione che, tuttavia, è strettamente connessa alla sanzione presupposta:
   • in caso di contestazione dell'art. 80, comma 14, il veicolo è sospeso dalla circolazione salvo la possibilità di raggiungere la destinazione e soltanto attraverso il percorso autorizzato dall'organo di polizia stradale procedente. Pertanto, in caso di percorrenza di un tragitto diverso, il conducente risponderà della violazione di cui all'art. 80, comma 14, quinto periodo, per aver circolato con il veicolo sospeso dalla circolazione;
   • in caso di contestazione dell'art. 176, comma 18, il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo con le medesime possibilità di circolazione indicate nell'ipotesi precedente.  In questo caso, l'ipotesi di circolazione su un tragitto diverso configura la violazione di cui all'art. 214, comma 8 cds, per aver circolato con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo
.".

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U.  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

OSSERVAZIONI

* La prevenzione e l'accertamento delle violazioni dell'obbligo di pagamento del pedaggio autostradale (ove previsto) possono essere effettuati, previo superamento dell'esame di qualificazione di cui all'articolo 12, comma 3 del C.d.S., anche dal personale dei concessionari autostradali e stradali e dei loro affidatari del servizio di riscossione, limitatamente alle violazioni commesse sulle autostrade oggetto della concessione nonché, previo accordo con i concessionari competenti, alle violazioni commesse sulle altre autostrade (art. 176, comma 11 del C.d.S.).
* In caso di grave incidente su tratto autostradale, l'obbligo che grava sul gestore di segnalare con congruo anticipo e con mezzi idonei l'incolonnamento ed il blocco stradale non può esaurirsi solo posizionando i normali segnali di pericolo o facendo confluire nella zona più pattuglie della Polstrada, ma - per non rendersi responsabile di condotta omissiva per non aver assolto gli obblighi spettanti - deve attivarsi con misure più incisive, come segnalare l'incolonnamento del traffico e/o, se del caso, ricorrendone i presupposti, bloccare il traffico facendo uscire gli automobilisti prima del tratto interessato dal sinistro e senza rallentare le uscite con il pagamento dei pedaggi (Corte di Cassazione Civile, Sezione III, sentenza numero 1505 del 02/02/2001).
* La circolazione in ambito autostradale con veicolo la cui revisione periodica obbligatoria, in base alle scadenze previste per la categoria, è stata ripetutamente omessa, è sanzionata dall'art. 176, comma 18 del C.d.S. e con il raddoppio della sanzione pecuniaria, nonostante che tale ipotesi non sia espressamente citata nella suddetta norma.
 Infatti, la circolare del Ministero dell'Interno, prot. n. 300/A/28536/105/2 del 21.03.1995, oltre ad escludere l'applicazione congiunta degli artt. 80 e 176 del C.d.S., recita espressamente che "... appare necessario sottolineare un'incongruenza che, con le modifiche apportate col D.L.vo 10.9.1993, n. 360, si è verificata quando il legislatore ha disciplinato la recidiva dell'infrazione inserendo un inciso nel 14° comma dell'art. 80.
A parere di quest'Ufficio il mancato inserimento nell'art. 176 non può che riferirsi ad una mera dimenticanza del legislatore,
...".
Normalmente, durante la circolazione (anche in autostrada) il conducente del veicolo con revisione scaduta che esibisce regolare prenotazione alla visita di revisione prima della sua scadenza, può continuare a circolare fino alla data fissata per la visita senza incorrere nella violazione prevista dall'art. 80, comma 14 (o art. 176, comma 18) del C.d.S.
 Qualora la prenotazione alla visita di revisione sia stata effettuata dopo la sua naturale scadenza, si procede alla contestazione della violazione dell'art. 80, comma 14 (o art. 176, comma 18) del C.d.S. ma, nel caso di circolazione in autostrada, non si procederà al fermo amministrativo del veicolo, in quanto la norma prevede che il mezzo sia "restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario" dopo la prenotazione per la visita di revisione
Anche al conducente di un veicolo immatricolato in uno Stato UE o extra UE che circola sulle autostrade col veicolo sprovvisto della prescritta revisione obbligatoria (prevista dall'art. 80 del C.d.S.), ovvero che non l'abbia superata con esito favorevole, si applica la sanzione pecuniaria prevista e punita dall'art. 176, comma 18 del C.d.S. e la sanzione accessoria del fermo amministrativo che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo la prenotazione per la visita di revisione, e non necesariamente dopo l'avvenuta revisione.
* Tranne particolari eccezioni, il traino dei veicoli in autostrada è vietato. Ma, in tali rare occasioni, il carro soccorso (carro attrezzi) non solo deve essere autorizzato ad operare in autostrada, ma deve essere munito anche di specifica autorizzazione al traino dei veicoli in avaria per non incorrere nella violazione prevista dall'art. 175, comma 7, lett. a) e comma 14 del C.d.S..
* "Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo, è consentita l'immediata restituzione del veicolo stesso, previo pagamento delle spese di intervento e rimozione all'incaricato del concessionario del servizio di rimozione che ne rilascia ricevuta" (art. 397, comma 2 del Reg. C.d.S.).
Nel caso che, l'interessato sopraggiunga durante l'attesa dell'intervento del carro gru per le operazioni di rimozione del veicolo in sosta vietata, questi non è tenuto ad attendere l'arrivo sul posto del carro gru ed il completamento delle operazioni e non è tenuto ad alcun pagamento delle spese di intervento e rimozione.
A seguito della contestazione della violazione di cui all'art. 176, comma 18 del C.d.S. (circolazione in autostrada di veicolo non sottoposto alla prescritta revisione), non è sufficiente sottoporre alla revisione il veicolo, ma è necessario richiedere la fine del suo fermo amministrativo.
La circolazione del veicolo successivamente sottoposto alla prescritta revisione, ma senza che per lo stesso sia stata richiesta la fine del suo fermo amministrativo comporta, nei confronti del custode, la violazione di cui all'art. 214, comma 8 del C.d.S. con la revoca della patente di guida e l'alienazione del veicolo.
* Quando, a carico del conducente del veicolo, l'infrazione accertata prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione. Qualora il documento di guida non sia in possesso del conducente, allo stesso si contesta il disposto contenuto nell'art. 180 del C.d.S. con la menzione, nelle note del verbale di contestazione, dell'immediato ritiro della stessa al momento dell'esibizione. E questo a prescindere dal tempo trascorso tra la contestazione della violazione e l'esibizione del documento di guida.

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 19573 del 17/06/2022
Circolazione Stradale - Art. 176 del Codice della Strada e art. 726 c.p. - Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali - Atti contrari alla pubblica decenza - Espletare i propri bisogni fisiologici sul guardrail posto a delimitazione della corsia di emergenza di un tratto dell'autostrada senza porre in atto le cautele possibili per evitare di essere visto da terzi, configura l'illecito di atti contrari alla pubblica decenza previsto dall'art. 726 c.p..

 

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