CODICE DELLA STRADA
Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO
Articolo 175 CdS
Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali
(Vedi art. 175 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 372 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)
1. Le norme del presente articolo e dell'art. 176 si applicano ai veicoli ammessi a circolare sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e su altre strade, individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ente proprietario, e da indicare con apposita segnaletica d'inizio e fine.
2. È vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1:
a) (1) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 centimetri cubici se a motore termico, ovvero di potenza inferiore a 11 kW se a motore elettrico, e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 centimetri cubici se a motore termico;
b) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1300 kg, ad eccezione dei tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cm3 se a motore termico e comunque di potenza non inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente;
c) veicoli non muniti di pneumatici;
d) macchine agricole e macchine operatrici;
e) veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti;
f) veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie suscettibili di dispersione;
g) veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti dagli articoli 61 e 62, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 10;
h) veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione (2);
i) veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato.
3. Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano ai veicoli appartenenti agli enti proprietari o concessionari dell'autostrada o da essi autorizzati. L'esclusione di cui al comma 2, lettera d), relativamente alle macchine operatrici-gru come individuate dalla carta di circolazione, non si applica sulle strade extraurbane principali.
4. Nel regolamento sono fissati i limiti minimi di velocità per l'ammissione alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di determinate categorie di veicoli.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi restando i poteri di ordinanza degli enti proprietari di cui all'art. 6, possono essere escluse dal transito su talune autostrade, o tratti di esse, anche altre determinate categorie di veicoli o trasporti, qualora le esigenze della circolazione lo richiedano. Ove si tratti di autoveicoli destinati a servizi pubblici di linea, il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti mentre per quelli appartenenti alle Forze armate il concerto è realizzato con il Ministro della difesa.
6. È vietata la circolazione di pedoni e animali, eccezion fatta per le aree di servizio e le aree di sosta. In tali aree gli animali possono circolare solo se debitamente custoditi. Lungo le corsie di emergenza è consentito il transito dei pedoni solo per raggiungere i punti per le richieste di soccorso.
7. Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale è vietato:
a) trainare veicoli che non siano rimorchi;
b) richiedere o concedere passaggi;
c) svolgere attività commerciali o di propaganda sotto qualsiasi forma; esse sono consentite nelle aree di servizio o di parcheggio se autorizzate dall'ente proprietario;
d) campeggiare, salvo che nelle aree all'uopo destinate e per il periodo stabilito dall'ente proprietario o concessionario.
8. Nelle zone attigue alle autostrade o con esse confinanti è vietato, anche a chi sia munito di licenza o di autorizzazione, svolgere attività di propaganda sotto qualsiasi forma ovvero attività commerciali con offerta di vendita agli utenti delle autostrade stesse.
9. Nelle aree di servizio e di parcheggio, nonché in ogni altra pertinenza autostradale è vietato lasciare in sosta il veicolo per un tempo superiore alle ventiquattro ore, ad eccezione che nei parcheggi riservati agli alberghi esistenti nell'ambito autostradale o in altre aree analogamente attrezzate.
10. Decorso il termine indicato al comma 9, il veicolo può essere rimosso coattivamente; si applicano le disposizioni di cui all'art. 159.
11. Gli organi di polizia stradale provvedono alla rimozione dei veicoli in sosta che per il loro stato o per altro fondato motivo possano ritenersi abbandonati, nonché al loro trasporto in uno dei centri di raccolta autorizzati a norma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Per tali operazioni i predetti organi di polizia possono incaricare l'ente proprietario.
12. Il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono consentiti solo agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente, dall'ente proprietario. Sono esentati dall'autorizzazione le Forze armate e di polizia.
13. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettere e) ed f), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 a euro 1.731,00.
14. Chiunque viola le disposizioni del comma 7, lettere a), b) e d), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42,00 a euro 173,00, salvo l'applicazione delle norme della legge 28 marzo 1991, n. 112.
15. Chiunque viola le disposizioni dei commi 7, lettera c), e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 a euro 1.731,00. Dalla detta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le disposizioni di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
16. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42,00 a euro 173,00. Se la violazione riguarda le disposizioni di cui al comma 6 la sanzione è da euro 26,00 a euro 102,00.
17. Accertate le violazioni di cui ai commi 2 e 4, gli organi di polizia impongono ai conducenti di abbandonare con i veicoli stessi l'autostrada, dando la necessaria assistenza per il detto abbandono. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere e) ed f), la norma si applica solo nel caso in cui non sia possibile riportare il carico nelle condizioni previste dalle presenti norme.
(1) Lettera sostituita dalla Legge 09.11.2021 n. 156, di conversione del D.L. 10.09.2021 n. 121.
(2) La Circolare Ministero Dell'interno Dipartimento Della Pubblica Sicurezza, prot. n. 300/STRAD/1/0000019050.U/2022 del 08.06/2022 (Possibilità di percorrere, qualora risulti la via più breve, il tratto autostradale in caso di avvenuta contestazione della violazione di cui all'art. 80, comma 14, del codice della strada) ritiene "... che non sia percorribile un tratto autostradale da parte di un veicolo sanzionato precedentemente ai sensi dell'art. 80, comma 14 cds, anche se tale strada rappresenta la via più breve per raggiungere la destinazione autorizzata dall'organo di polizia procedente.
Tale principio, trova applicazione non solo sulle autostrade ma anche sulle strade extraurbane principali ... l'art. 399 del regolamento di esecuzione del codice della strada, che disciplina l'ipotesi di ritrito della carta di circolazione, prevedendo che l'organo di polizia procedente deve consentire a che il veicolo sia condotto in un luogo di deposito o custodia usando la via più breve e limitatamente al periodo di tempo necessario, è norma di carattere generale che si ritiene derogata ove ricorrono le specifiche condizioni elencate nell'art. 175, comma 2, lett. h) cds. ...
Pertanto, sia in caso di applicazione della sanzione di cui all'art. 176, comma 18 in autostrada, sia dell'art. 80, comma 14 su strada extraurbana principale, al trasgressore deve essere intimato di abbandonare tali strade alla prima uscita. Di conseguenza, il divieto di circolazione in autostrada e su strada extraurbana principale dovrà essere previsto anche per l'autorizzazione rilasciata in caso di applicazione della sanzione di cui all'art. 80, comma 14 su un strada diversa.
A tal proposito, si ritiene che in caso di inottemperanza all'invito di non percorre le suddette strade, l'interessato dovrà rispondere di una violazione che, tuttavia, è strettamente connessa alla sanzione presupposta:
• in caso di contestazione dell'art. 80, comma 14, il veicolo è sospeso dalla circolazione salvo la possibilità di raggiungere la destinazione e soltanto attraverso il percorso autorizzato dall'organo di polizia stradale procedente. Pertanto, in caso di percorrenza di un tragitto diverso, il conducente risponderà della violazione di cui all'art. 80, comma 14, quinto periodo, per aver circolato con il veicolo sospeso dalla circolazione;
• in caso di contestazione dell'art. 176, comma 18, il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo con le medesime possibilità di circolazione indicate nell'ipotesi precedente. In questo caso, l'ipotesi di circolazione su un tragitto diverso configura la violazione di cui all'art. 214, comma 8 cds, per aver circolato con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo.".
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