CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO

 

Articolo 153 CdS
Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

(Vedi art. 153 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma 3 i proiettori di profondità possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti.
   2. I proiettori di profondità non devono essere usati fuori dei casi rispettivamente previsti nel comma 1. Di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti e quelli di profondità possono essere sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori. Inoltre sui veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi si devono tenere accesi i proiettori anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore e nei casi indicati dal comma 1, nei centri abitati anche se l'illuminazione pubblica sia sufficiente.
   3. I conducenti devono spegnere i proiettori di profondità passando a quelli anabbaglianti nei seguenti casi:
      a) quando stanno per incrociare altri veicoli, effettuando la commutazione delle luci alla distanza necessaria affinché i conducenti dei veicoli incrociati possano continuare la loro marcia agevolmente e senza pericolo;
      b) quando seguono altro veicolo a breve distanza, salvo che l'uso dei proiettori di profondità avvenga brevemente in modo intermittente per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare;
      c) in qualsiasi altra circostanza se vi sia pericolo di abbagliare gli altri utenti della strada ovvero i conducenti dei veicoli circolanti su binari, su corsi d'acqua o su altre strade contigue.
   4. È consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità per dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti e per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare. Tale uso è consentito durante la circolazione notturna e diurna e, in deroga al comma 1, anche all'interno dei centri abitati.
   5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza.
   6. Nei centri abitati e nelle ore e nei casi indicati nel comma 1, durante la sosta al margine della carreggiata, i veicoli a motore, e loro rimorchi se agganciati, aventi lunghezza non superiore a 6 metri e larghezza non superiore a 2 metri possono essere segnalati, utilizzando in luogo delle luci di posizione, le luci di sosta poste dalla parte del traffico.
   7. I conducenti dei veicoli a motore devono azionare la segnalazione luminosa di pericolo:
      a) nei casi di ingombro della carreggiata;
      b) durante il tempo necessario a collocare e riprendere il segnale mobile di pericolo ove questo sia necessario;
      c) quando per avaria il veicolo è costretto a procedere a velocità particolarmente ridotta;
      d) quando si verifichino improvvisi rallentamenti o incolonnamenti;
      e) in tutti i casi in cui la fermata di emergenza costituisce pericolo anche momentaneo per gli altri utenti della strada.
   8. In caso di nebbia con visibilità inferiore a 50 metri, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto deve essere usata la luce posteriore per nebbia, qualora il veicolo ne sia dotato.
   9. È vietato l'uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da quelli indicati nell'art. 151.
   10. Chiunque viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87,00 a euro 344,00.
   11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo ovvero usa impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42,00 a euro 173,00.

 

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OSSERVAZIONI

* Al fine di agevolare talune manovre (retromarcia), non è insolito accertare nella parte posteriore di autocarri, rimorchi o semirimorchi dei fari supplementari azionati manualmente dal conducente (attraverso un apposito interruttore posto nella cabina di guida) o automaticamente (quando entrano in funzione le luci di retromarcia) senza la prescritta approvazione. In entrambi i casi tale dispositivo supplementare non è ammesso.
* Sempre più spesso si accerta il montaggio, all'interno del gruppo ottico del veicolo, di una lampadina aggiuntiva di un colore diverso (solitamente blu o anche rossa) da quello consentito (bianco). Tale comportamento costituisce violazione al disposto contenuto nell'art. 72, comma 13 del C.d.S. (circolazione con dispositivo non conforme) ed a quello contenuto nell'art. 153, commi 9 e 11 del C.d.S. (uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da quelli indicati nell'art. 151 del C.d.S.), sempre che tale operazione non modifichi la centralina (in tal caso troverebbe applicazione il disposto contenuto nell'art. 78, commi 3 e 4 del C.d.S. per le "modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione".

 

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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