Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 10019 del 13 marzo 2025

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 10019 del 13/03/2025
Circolazione Stradale - Artt. 149 e 153 del Codice della Strada e artt. 589-bis e 590 c.p. - Omicidio stradale - Tamponamento a catena - Percezione del pericolo - Mancato azionamento della segnalazione luminosa di pericolo - Rilevanza causale rispetto all'evento - Casi di esclusione - Nel tamponamento a catena è esclusa la rilevanza causale o concausale rispetto all'evento del mancato azionamento della segnalazione luminosa da parte della vettura tamponata in ragione della percepibilità del pericolo da parte del conducente della vettura tamponante costituita dalla piena visibilità, dalla velocità notevolmente ridotta della macchina tamponata e dalla lunga colonna di vetture formatasi a causa di un incidente verificatosi diverse centinaia di metri più avanti.


RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di (Omissis), con la pronuncia indicata in epigrafe, pur riducendo la pena, ha confermato la responsabilità di (Soggetto 1) per l'omicidio stradale e lesioni personali (lievi) plurime, conseguenza di un tamponamento a catena, e le conseguenti statuizioni civili.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso fondato su sei motivi, di seguito enunciati nei termini strettamente necessari alla motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con i motivi primo e, in parte, secondo si deduce la violazione di legge, anche in termini di difetto assoluto di motivazione per apoditticità, per aver la Corte territoriale ritenuto non operante, nel caso di tratto stradale caratterizzato da ottima visibilità, il disposto dell'art. 153 cod. strada, laddove prescrive l'azionamento della segnalazione luminosa di pericolo, tra le varie ipotesi, (anche) quando si verificano improvvisi rallentamenti o incolonnamenti. Ne sarebbe quindi conseguito l'errore nell'aver escluso un contributo causale (concorrente o esclusivo) del conducente della prima vettura tamponata (poi deceduto), per non aver quest'ultimo, pur incolonnatosi, azionato la segnalazione luminosa di pericolo (c.d. "quattro frecce") invece azionata da una delle due vetture che lo precedevano.

2.2. La Corte territoriale, prosegue il ricorrente con la censura di cui al secondo motivo oltre che con il terzo motivo, nonostante specifiche deduzioni dell'appellante, avrebbe altresì omesso di motivare in merito alla rilevanza causale della condotta del conducente della prima vettura tamponata, deceduto per il conseguente trauma cranico encefalico, consistita nell'omesso utilizzo della cintura di sicurezza e nell'aver assunto sostanze stupefacenti (di tipo cocaina).

2.3. Con i motivi quarto e quinto si deducono, rispettivamente, a) la violazione dell'art. 62-bis cod. pen., per essere state escluse le circostanze attenuanti generiche argomentando solo dall'insufficienza, a tali fini, della mera incensuratezza (quarto motivo); b) l'illegalità della pena per essere stato determinato l'aumento di pena per le tre ipotesi di lesioni personali lievi, calcolato sulla pena base per l'omicidio stradale (ex art. 589-bis, comma ottavo, cod. pen.), in entità superiore al massimo edittale previsto dall'art. 590 cod. pen. in tre mesi di reclusione per ciascuna delle dette lesioni (quinto motivo).

2.4. Con il sesto motivo, infine, si deduce la violazione dell'art. 222 cod. strada, per aver la Corte territoriale confermato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni due solo in ragione della disattenzione alla guida e senza considerare il mancato superamento del limite di velocità e la colpa del guidatore poi deceduto.

3. Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di indicati in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, complessivamente considerato, è fondato nei termini di seguito evidenziati.

2. La Corte d'Appello ha confermato il giudizio di responsabilità di (Soggetto 1) per l'omicidio stradale di (Soggetto 2), conducente del veicolo direttamente tamponato dalla vettura condotta dall'imputato, e lesioni personali lievi plurime in offesa della donna trasportata nella vettura tamponata oltre che di altri due soggetti occupanti una delle ulteriori due vetture coinvolte nel conseguente tamponamento a catena (ex art. 589-bis, commi primo e ottavo, cod. pen.).

Trattasi di fatti ritenuti cagionati per colpa, oltre che generica, caratterizzata dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (segnatamente gli artt. 141 e 149 cod. strada), in tratto autostradale (con limite pari a 130 km/h) rettilineo, asciutto e percorso dall'imputato in condizioni di ottima visibilità (alla velocità di 108 km/h). Il riferimento è al non aver mantenuto il controllo del veicolo condotto oltre che distanze di sicurezza tali da assicurarne l'arresto tempestivo ed evitare la collisione con il veicolo che lo precedeva nello stesso senso di marcia e a velocità notevolmente ridotta, in quanto già incolonnato dietro altre vetture in ragione di un incidente verificatosi a diverse centinaia di metri di distanza.

3. Sono inammissibili per mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata i motivi primo e, in parte, secondo, con i quali si deduce la violazione di legge, anche in termini di difetto assoluto di motivazione, per aver la Corte territoriale ritenuto non operante, nel caso di tratto stradale caratterizzato da ottima visibilità, il disposto dell'art. 153 cod. strada (per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non coglie la ratio decidendi del provvedimento impugnato, venendo così meno, in radice, l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, A.; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, L., Rv. 254584 - 01).

La Corte d'Appello è lungi dall'aver affermato l'inoperatività, con rifermento a tratti stradali caratterizzati da ottima visibilità, della prescrizione di cui all'art. 153 cod. strada circa l'azionamento della segnalazione luminosa di pericolo quando si verificano improvvisi rallentamenti o incolonnamenti. Con motivazione non apodittica e insindacabile in sede di legittimità, in quanto coerente e non manifestamente illogica, il giudice d'appello ha invece escluso la rilevanza causale o concausale rispetto all'evento del mancato azionamento della segnalazione luminosa da parte della vettura direttamente tamponata dall'imputato, prescritto dall'art. 153 cod. strada. Ciò in ragione della percepibilità da parte dell'imputato, nonostante il mancato azionamento della segnalazione luminosa di pericolo da parte della vettura direttamente tamponata, della lunga colonna di vetture, formatasi a causa di un incidente verificatosi diverse centinaia di metri più avanti, nella quale si era già inserita, a velocità notevolmente ridotta, la macchina poi tamponata. I giudici di merito, in particolare, hanno argomentato dalla già descritta situazione di contesto del sinistro caratterizzata da ottima visibilità del relativo tratto autostradale, rettilineo e asciutto, oltre che dell'intervenuto incolonnamento dì vetture.

4. Il ricorrente non confronta il suo dire con la motivazione della sentenza impugnata anche laddove, con l'ultima parte del secondo motivo di ricorso e con il terzo motivo, deduce l'omessa motivazione in merito alla prospettazione difensiva per cui avrebbe avuto rilevanza causale o concausale rispetto al decesso la pregressa assunzione di cocaina da parte della persona offesa.

Il tamponamento è stato accertato come causalmente riconducibile alla sola condotta dell'imputato e non evitabile dalla persona offesa, con manovre volte a sottrarre il veicolo alla forza d'urto della vettura tamponante. La Corte territoriale, muovendo dall'acquisito supporto tecnico-scientifico, ha infine individuato la causa del decesso nel solo trauma cranico dovuto al tamponamento, in assenza di altri fattori causali e, quindi, di un supposto e non provato stato di alterazione psicofisica della persona offesa dovuto alla riscontrata assunzione di stupefacente.

5. Diversamente deve dirsi in merito alla dedotta rilevanza causale (esclusiva o concorrente), in ipotesi anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., rispetto all'evento morte per trauma cranico encefalico, dell'omesso azionamento da parte della persona offesa della cintura di sicurezza (profilo di censura articolato nell'ultima parte del secondo motivo e nel terzo motivo).

In merito all'accertamento circa la rilevanza causale o concausale della detta condotta della vittima non vi è traccia nell'apparato motivazionale della sentenza di primo grado, sul punto sindacata dall'appellante. In merito la Corte territoriale si limita a escludere rilevanza alla circostanza in termini autoreferenziali e senza rendere percepibile il sotteso iter logico-giuridico, salvo laddove, con illogicità manifesta, sembra voler argomentare l'irrilevanza causale dell'omesso azionamento delle cinture, rispetto alla morte per trauma cranico encefalico, dalla mera velocità notevolmente ridotta del veicolo tamponato.

6. All'accoglimento del profilo di censura di cui innanzi conseguono l'assorbimento degli altri motivi di ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte d'Appello di (Omissis) che, oltre a considerare le ragioni sottese alle doglianze rimaste assorbite, dovrà regolamentare le spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di (Omissis), cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.

Così deciso il 16 gennaio 2025.

Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2025.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o odinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, è possibile iscriversi al canale pubblico e gratuito Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale