CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO

 

Articolo 149 CdS
Distanza di sicurezza tra veicoli

(Vedi art. 149 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 348 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono.
   2. Fuori dei centri abitati, quando sia stabilito un divieto di sorpasso solo per alcune categorie di veicoli, tra tali veicoli deve essere mantenuta una distanza non inferiore a 100 m. Questa disposizione non si osserva nei tratti di strada con due o più corsie per senso di marcia.
   3. Quando siano in azione macchine sgombraneve o spargitrici, i veicoli devono procedere con la massima cautela. La distanza di sicurezza rispetto a tali macchine non deve essere comunque inferiore a 20 m. I veicoli che procedono in senso opposto sono tenuti, se necessario, ad arrestarsi al fine di non intralciarne il lavoro.
   4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42,00 a euro 173,00.
   5. Quando dall'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo deriva una collisione con grave danno ai veicoli e tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'art. 80, comma 7, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 87,00 a euro 344,00. Ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
   6. Se dalla collisione derivano lesioni gravi alle persone, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 a euro 1.731,00, salva l'applicazione delle sanzioni penali per i delitti di lesioni colpose o di omicidio colposo. Si applicano le disposizioni del capo II, sezione I e II, del titolo VI.

 

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OSSERVAZIONI

* La velocità talmente ridotta tenuta dal conducente tamponato, tanto da risultare inadeguata alle caratteristiche della strada percorsa al punto da produrre una insidia per la circolazione degli altri veicoli e sufficiente a produrre il concorso colposo della vittima nella produzione dell'evento sinistroso, esclude comunque l'interruzione del nesso causale tra l'evento e la condotta di guida di colui che ha tamponato che non tiene in alcuna considerazione le peculiari condizioni della strada e non si avvede del veicolo tamponato, la cui condotta del conducente non è tale da ritenersi imprevedibile, improvvida ed imperita (Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 22135 del 01/06/2011).
* Nel caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta causati dalla spinta meccanica in avanti impressa dal veicolo sopraggiunto a velocità sostenuta all'ultimo veicolo della colonna, causando così un tamponamento a catena delle altre vetture, non trova applicazione la presunzione di uguale colpa, ex art. 2054, comma 2, c.c. a carico dei conducenti di ciascuna coppia di veicoli, ma l'unico responsabile degli effetti delle collisioni è da ricercare nel conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa (Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 3, ordinanza numero 15788 del 15/06/2018).
* In caso di sinistro per tamponamento, le norme presenti nel C.d.S. da applicare circoscritte, alternativamente, a due:
   - l'art. 141 (Velocità) per non aver regolato la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione o
   - l'art. 149 (Distanza di sicurezza tra veicoli) per non aver tenuto, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con lo stesso.
 In base a quanto sopra premesso, la sostanziale differenza è nel veicolo che precede (tamponato): se questi è fermo è preferibile applicare l'art. 141 (in quanto lo stesso è un ostacolo prevedibile); se in fase di movimento o di rallentamento è preferibile applicare l'art. 149 (in quanto il veicolo tamponante non manteneva una distanza di sicurezza da quello che lo precedeva).
* Quando, a carico del conducente del veicolo, l'infrazione accertata prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione. Qualora il documento di guida non sia in possesso del conducente, allo stesso si contesta il disposto contenuto nell'art. 180 del C.d.S. con la menzione, nelle note del verbale di contestazione, dell'immediato ritiro della stessa al momento dell'esibizione. E questo a prescindere dal tempo trascorso tra la contestazione della violazione e l'esibizione del documento di guida.

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 7890 del 23/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 142, 154 e 149 del Codice della Strada e art. 590-bis c.p. - Lesioni personali stradali gravi o gravissime - Immissione repentina nella corsia di sorpasso a velocità ridotta - Tamponamento - Attenuante del concorso di colpa - L'immissione repentina dell'autovettura nella corsia di sorpasso a velocità ridotta, tamponata violentemente da un veicolo che sopraggiunge ad una velocità superiore a quella consentita, potrebbe costituire valido riconoscimento dell'attenuante del concorso di colpa della persona offesa, alla luce della motivazione carente e manifestamente illogica del giudicante, che omette di esaminare se la condotta della vittima sia stata perfettamente lecita ed estranea al decorso causale.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 3581 del 06/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 141 e 149 del Codice della Strada - Incidente stradale - Velocità - Distanza di sicurezza tra veicoli - Tamponamento - Responsabilità - In tema di sinistro stradale, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 3, ordinanza numero 3398 del 03/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 149 e 193 del Codice della Strada - Sinistro stradale - Distanza di sicurezza tra veicoli - Prova liberatoria del soggetto tamponante - Nell'urto da tergo durante la marcia trova applicazione la presunzione "de facto" dell'inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante che, operando in deroga a quella di pari responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, cod. civ., grava il tamponante dell'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 9242 del 22/03/2022
Circolazione Stradale - Art. 149 del Codice della Strada - Incidente stradale - Tamponamento - Presunzione di colpa - Solo fornendo la prova che la collisione si è verificata per cause a lui non imputabili, in conducente del veicolo che tampona può sottrarsi alla presunzione di colpa contenuta nell'art. 149 del vigente C.d.S., che inquadra le regole della distanza di sicurezza tra veicoli tra veicoli.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 5760 del 22/02/2022
Circolazione Stradale - Artt. 149 e 193 del Codice della Strada - Incidente stradale - Distanza di sicurezza tra veicoli - Tamponamento - Responsabilità - In caso di tamponamento tra veicoli trova applicazione la presunzione di responsabilità esclusiva a carico del conducente del veicolo investitore avendo violato la norma sulla distanza di sicurezza ai sensi dell'art. 149 del vigente C.d.S., e non la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 c.c..

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 15788 del 15/06/2018
Circolazione Stradale - Artt. 141 e 149 del Codice della Strada - Distanza di sicurezza tra veicoli - Scontri successivi tra veicoli incolonnati causati dalla spinta meccanica generata dal sopraggiungere veloce del veicolo - Responsabilità - Nel caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta causati dalla spinta meccanica in avanti impressa dal veicolo sopraggiunto a velocità sostenuta all'ultimo veicolo della colonna, causando così un tamponamento a catena delle altre vetture, l'unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 22135 del 01/06/2011
Circolazione Stradale - Art. 140, 141 e 149 del Codice della Strada - Principio informatore della circolazione - Doveri di prudenza e diligenza dell'utente - Velocità - Distanza di sicurezza tra veicoli - La velocità ridotta tenuta dal conducente del veicolo tamponato, tanto da risultare inadeguata alle caratteristiche della strada percorsa al punto da produrre una insidia per la circolazione degli altri veicoli, produce un corso di colpa di quest'ultimo ma esclude l'interruzione del nesso causale tra l'evento e la condotta di guida di colui che ha tamponato.

 

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