GIURISPRUDENZA
.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 7890 del 23/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 142, 154 e 149 del Codice della Strada e art. 590-bis c.p. - Lesioni personali stradali gravi o gravissime - Immissione repentina nella corsia di sorpasso a velocità ridotta - Tamponamento - Attenuante del concorso di colpa - L'immissione repentina dell'autovettura nella corsia di sorpasso a velocità ridotta, tamponata violentemente da un veicolo che sopraggiunge ad una velocità superiore a quella consentita, potrebbe costituire valido riconoscimento dell'attenuante del concorso di colpa della persona offesa, alla luce della motivazione carente e manifestamente illogica del giudicante, che omette di esaminare se la condotta della vittima sia stata perfettamente lecita ed estranea al decorso causale.
.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 3581 del 06/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 141 e 149 del Codice della Strada - Incidente stradale - Velocità - Distanza di sicurezza tra veicoli - Tamponamento - Responsabilità - In tema di sinistro stradale, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza.
.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 3, ordinanza numero 3398 del 03/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 149 e 193 del Codice della Strada - Sinistro stradale - Distanza di sicurezza tra veicoli - Prova liberatoria del soggetto tamponante - Nell'urto da tergo durante la marcia trova applicazione la presunzione "de facto" dell'inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante che, operando in deroga a quella di pari responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, cod. civ., grava il tamponante dell'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile.
.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 9242 del 22/03/2022
Circolazione Stradale - Art. 149 del Codice della Strada - Incidente stradale - Tamponamento - Presunzione di colpa - Solo fornendo la prova che la collisione si è verificata per cause a lui non imputabili, in conducente del veicolo che tampona può sottrarsi alla presunzione di colpa contenuta nell'art. 149 del vigente C.d.S., che inquadra le regole della distanza di sicurezza tra veicoli tra veicoli.
.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 5760 del 22/02/2022
Circolazione Stradale - Artt. 149 e 193 del Codice della Strada - Incidente stradale - Distanza di sicurezza tra veicoli - Tamponamento - Responsabilità - In caso di tamponamento tra veicoli trova applicazione la presunzione di responsabilità esclusiva a carico del conducente del veicolo investitore avendo violato la norma sulla distanza di sicurezza ai sensi dell'art. 149 del vigente C.d.S., e non la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 c.c..
.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 15788 del 15/06/2018
Circolazione Stradale - Artt. 141 e 149 del Codice della Strada - Distanza di sicurezza tra veicoli - Scontri successivi tra veicoli incolonnati causati dalla spinta meccanica generata dal sopraggiungere veloce del veicolo - Responsabilità - Nel caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta causati dalla spinta meccanica in avanti impressa dal veicolo sopraggiunto a velocità sostenuta all'ultimo veicolo della colonna, causando così un tamponamento a catena delle altre vetture, l'unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa.
.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 22135 del 01/06/2011
Circolazione Stradale - Art. 140, 141 e 149 del Codice della Strada - Principio informatore della circolazione - Doveri di prudenza e diligenza dell'utente - Velocità - Distanza di sicurezza tra veicoli - La velocità ridotta tenuta dal conducente del veicolo tamponato, tanto da risultare inadeguata alle caratteristiche della strada percorsa al punto da produrre una insidia per la circolazione degli altri veicoli, produce un corso di colpa di quest'ultimo ma esclude l'interruzione del nesso causale tra l'evento e la condotta di guida di colui che ha tamponato.
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