Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione sesta - sottosezione 3, ordinanza n. 3398 del 3 febbraio 2023

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 3, ordinanza numero 3398 del 03/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 149 e 193 del Codice della Strada - Sinistro stradale - Distanza di sicurezza tra veicoli - Prova liberatoria del soggetto tamponante - Nell'urto da tergo durante la marcia trova applicazione la presunzione "de facto" dell'inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante che, operando in deroga a quella di pari responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, cod. civ., grava il tamponante dell'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile.


RITENUTO IN FATTO

- che (Soggetto 1) ricorre, sulla base di un unico motivo per la cassazione della sentenza n. 1651/20, del 6 novembre 2020, della Corte di Appello di (Omissis), che - accogliendo il gravame esperito in via incidentale dalle società Cattolica Spa e Unipol Assicurazioni Spa avverso la sentenza n. 1109/15, del 30 luglio 2015, del Tribunale di (Omissis) - ha ritenuto applicabile, in relazione al sinistro stradale subito dal (Soggetto 1), la presunzione di eguale responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., così limitando, nella misura del 50%, il credito risarcitorio del danneggiato, stimato dal primo giudice nella misura di Euro 146.760,28;

- che, in punto di fatto, l'odierno ricorrente riferisce di essere stato vittima di un sinistro stradale occorsogli il (Omissis) consistito nel tamponamento, da tergo, del proprio ciclomotore, quale conseguenza di un precedente scontro frontale tra due autovetture (rispettivamente condotte da (Soggetto 4) e (Soggetto 3), nonché assicurate per la "RCA" da Unipol Assicurazioni e Cattolica di Assicurazione), collisione all'esito della quale il veicolo condotto dal (Soggetto 4) tamponava il mezzo a due ruote dei (Soggetto 1);

- che il giudice di prime cure riconosceva nella misura complessiva del 70% la responsabilità dei conducenti le due autovetture nella verificazione del sinistro occorso al (Soggetto 1), la cui restante responsabilità pari al 30 %, era motivata sul rilievo della violazione dell'art. 170 C.d.S., per aver trasportato un passeggero su ciclomotore non omologato;

che la decisione del primo giudice veniva detto riformata in appello, riconoscendo l'operatività della presunzione di eguale responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c.;

- che a tale esito il secondo giudice perveniva - dopo aver accolto, peraltro, il gravame principale dei già attore, escludendo la rilevanza della violazione dell'art. 170 C.d.S., e ciò sul presupposto che "la ridotta manovrabilità del mezzo e la ridotta capacità frenante", conseguente all'infrazione sanzionata da tale norma, non avesse "avuto alcuna incidenza causale nel verificarsi del sinistro" - in accoglimento dell'appello incidentale delle due società assicuratrici, che avevano chiesto riconoscersi la responsabilità del (Soggetto 1) in misura pari al 70 % o almeno non inferiore al 50 %;

- che, in particolare, il giudice di appello riteneva che - sebbene non fosse stata raggiunta prova che il (Soggetto 1) fosse impegnato in una manovra di sorpasso (ne’, più in generale, sull'esatta dinamica del sinistro) - fosse stato, comunque, "definitivamente acclarato che il ciclomotore al momento dello scontro si trovava oltre la linea di mezzeria (anche se di poco), sulla corsia sinistra", su tali basi escludendo che, nel caso di specie, fosse "applicabile la presunzione di fatto dell'art. 149 cod. strada", tenuto conto che "la posizione del ciclomotore al momento dell'urto costituisce violazione dell'obbligo di procedere sul margine destro della carreggiata";

- che su tali basi, dunque, era stata ritenuta operante la presunzione di eguale responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente rideterminazione dell'entità del credito risarcitorio del (Soggetto 1);

- che avverso la sentenza della Corte panormita ricorre per cassazione il (Soggetto 1), sulla base - come detto - di un unico motivo;

- che esso denuncia - ai sensi dell'art: 360, comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c. - violazione e falsa applicazione degli artt. 149, comma 1, C.d.S. e 2054, comma 2, c.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, "sotto il profilo della "radicale omissione" della motivazione e/o sotto il profilo della motivazione apparente";

- che, in particolare, il giudice di appello - pur avendo anch'esso riconosciuto l'avvenuto urto, da tergo, del ciclomotore - ha ritenuto di escludere l'applicazione della presunzione di cui all'art. 149 C.d.S., ritenendo operante quella di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.;

- che la presunzione di eguale responsabilità dei conducenti i veicoli coinvolti nello scontro risulterebbe, pertanto, affermata - lamenta il ricorrente - in presenza della prova idonea a vincerla, costituita dall'accertamento che quello tra il ciclomotore la vettura del (Soggetto 4) fosse, appunto, un urto da tergo, come tale "rientrante nella fattispecie disciplinata dall'art. 149 C.d.S.";

- che a tale esito, inoltre, la sentenza impugnata è pervenuta sul rilievo che il conducente del ciclomotore non procedesse sul margine destro della strada, affermando, però, nel contempo, non essere possibile "ricostruire l'esatta dinamica del sinistro", e in particolare se la posizione del mezzo a due ruote fosse dovuta a "manovra di sorpasso o meno";

- che, dunque, oltre che da violazione delle norme suddette, la sentenza impugnata sarebbe affetta da motivazione intrinsecamente contraddittoria, in relazione alla posizione del ciclomotore;

- che ha resistito all'impugnazione, con controricorso, la società Cattolica di Assicurazione, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata;

- che sono rimasti intimati, invece, la società Unipol Assicurazioni, (Soggetto 3), (Soggetto 4) e (Soggetto 2);

- che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 23 novembre 2022;

- che sia il ricorrente che la controricorrente hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

- che il ricorso va accolto;

- che ritiene, infatti, questo Collegio di non condividere le diverse conclusioni rassegnate nella proposta del consigliere relatore, ne' i rilievi svolti dalla controricorrente nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c.;

- che, "in limine", vanno disattese le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso, formulate da Cattolica di Assicurazione nel proprio controricorso - e dalla stessa ribadite in memoria - ai sensi dei nn. 3), 4) e 6 del comma 1 dell'art. 366 c.p.c., oltre che dell'art. 360-bis c.p.c.;

- che, quanto all'esposizione sommaria dei fatti di causa, nel ribadire che si tratta di "specifico requisito di contenuto-forma del ricorso", deve, nondimeno, evidenziarsi che ne risulta assicurata l'osservanza da una narrazione idonea garantire, al giudice di legittimità, "di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia ed oggetto di impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata" (Cass. Sez. Un., sent. 18 maggio 2006, n. 11653, Rv. 588760-01), sicché quanto si richiede è, in definitiva, una "esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa", di modo che risultino "le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano- (Cass. Sez. I, ord. 3 novembre 2020, n. 24432, Rv. 659427-01), giacché la prescrizione di tale requisito "risponde non ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato" ((Omissis));

- che tale esigenza risulta soddisfatta nel caso di specie, risultando chiaro come li "thema decidendum" sia quello della corretta applicazione, o meno, della presunzione ex art. 2054, comma 2, cod. civ., pur in presenza di una ricostruzione della dinamica del sinistro che ha permesso unicamente di acclarare che il ciclomotore condotto dal (Soggetto 1) venne urtato da tergo, senza migliori accertamenti circa la sua condotta di guida, se non che egli non procedeva sul margine destro della carreggiata;

- che, pertanto, non può ritenersi violata ne la previsione di cui all'art. 366, comma 1, n. 3), c.p.c., dovendo escludersi che il presente ricorso proponga una "doglianza ex abrupto, senza alcun riferimento ai fatti" (così Cass. Sez. 1, ord. n. 24432 del 2020, cit.), ne’ quelle di cui ai nn. 4) e 6) del comma 1 del medesimo art. 366 c.p.c., avendo il ricorrente provveduto ad individuare sia il contenuto precettivo delle norme che si assumono violate, raffrontandole con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata (Cass. Sez. Un., sent. 28 ottobre 2020, n. 23745, Rv. 659448-01), sia gli atti sui quali si fonda la proposta impugnazione;

- che, d'altra parte, neppure può accogliersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mescolanza di censure eterogenee, vale a dire, nella specie, violazione di norme di diritto e difetto di motivazione;

- che, invero, "il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sè, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere Sufficiente ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati" (così Cass. Sez. sent. 6 maggio 2015, n. 9100, Rv. 635452-01; in senso sostanzialmente analogo, sebbene "a contrario", si veda anche Cass. Sez. 3, ord. 17 marzo 2017, n. 7009, Rv. 643681-01);

- che, infine, il ricorso neppure può ritenersi inammissibile - come pure eccepito dalla controricorrente - ex art. 360 bis, cod. proc. civ. visto che la sentenza impugnata, lungi dall'aver applicato i principi enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte, li ha disattesi;

- che, invero, la sentenza impugnata muove dalla premessa secondo cui "deve ritenersi definitivamente acclarato che il ciclomotore procedeva nella stessa direzione di marcia dell'autovettura" condotta dal (Soggetto 4), ed inoltre che il veicolo a due ruote "al momento dello scontro si trovava oltre la linea di mezzeria (anche se di poco), sulla corsia di sinistra", affermando, per il resto, non essere possibile "ricostruire l'esatta dinamica" della collisione, ed in particolare se la posizione assunta dal mezzo del (Soggetto 1) "fosse dovuta alla manovra di sorpasso o meno";

- che, pertanto, a fronte dell'unica certezza (l'urto da tergo) emersa all'esito dell'istruttoria, il giudice di appello, avrebbe dovuto applicare la presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, la quale - operando in deroga a quella di pari responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. - grava il tamponante dell'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui (Omissis) (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 21 aprile 2016, n. 8051, Rv. 639523-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 6 ottobre 2020, n. 21513, Rv. 659160-01; analogamente, tra gli arresti massimati, Cass. Sez.3, sent. 24 settembre 2015, n. 18884, Rv. 6368843. 01; Cass. Sez. 3, sent. 18 marzo 2014 n. 6193, Rv. 630499-01);

- che, tuttavia, l'evenienza da ultimo indicata - la non imputabilità della causa del tamponamento, - risulta integrata da "una situazione anomala ed avulsa dalle esigenze del traffico", sicché spetta "al conducente del veicolo tamponante la prova anche di tale anomalia, che rende inoperante la detta presunzione" (Cass. Sez. 3 sent. 27 agosto 2015, n. 17206, Rv. 636652-01), evenienza da escludersi in caso di "normale marcia dei veicoli e non di improvvisi, anomali e imprevedibili ostacoli", dovendo quindi, in linea generale, negarsi l'operatività dell'art. 2054, comma 2, c.c. - in caso di tamponamento da tergo - nelle "ipotesi di scontro tra veicoli in movimento" (cfr., in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 19 febbraio 2006, n. 27134, Rv. 595320-01):

- che ha errato, pertanto, la Corte panormita nel dare rilievo al solo fatto della violazione - da parte del (Soggetto 1) - dell'obbligo di procedere sul margine della strada, assumendo rilievo, ai fini del superamento della presunzione di esclusiva responsabilità del conducente del veicolo tamponante, di cui all'art. 149 C.d.S., solo la condotta del conducente del veicolo tamponato che presenti i caratteri sopra meglio descritti;

- che la sentenza, pertanto, va cassata, con rinvio alla Corte di Appello di (Omissis), in diversa composizione, per la decisione nel merito (oltre che sulle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità), alla stregua del presente principio di diritto: "in caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, C.d.S., dalla presunzione "dell'inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale".

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di (Omissis), in diversa composizione, per la decisione nel merito) oltre che sulle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2023.

 

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