Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 22135 del 1 giugno 2011
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 22135 del 01/06/2011
Circolazione Stradale - Art. 140, 141 e 149 del Codice della Strada - Principio informatore della circolazione - Doveri di prudenza e diligenza dell'utente - Velocità - Distanza di sicurezza tra veicoli - La velocità ridotta tenuta dal conducente del veicolo tamponato, tanto da risultare inadeguata alle caratteristiche della strada percorsa al punto da produrre una insidia per la circolazione degli altri veicoli, produce un corso di colpa di quest'ultimo ma esclude l'interruzione del nesso causale tra l'evento e la condotta di guida di colui che ha tamponato.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 28.5.2010 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma di quella del GUP del Tribunale di (Omissis) del 16.4.2009, all'esito del giudizio abbreviato, riduceva la pena inflitta a (Soggetto 1) a mesi sei di reclusione (per il ritenuto concorso di colpa della vittima), confermando nel resto la predetta sentenza con la quale il (Soggetto 1) era stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 539 c.p., commi 1 e 2, per aver cagionato, per colpa, la morte di (Soggetto 2), colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza delle norme sulla circolazione stradale, in particolare del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 149, commi 1 e 6 che impone di osservare la distanza di sicurezza dagli altri veicoli e comunque delle norme di prudenza che impongono di conformare la marcia alle caratteristiche della strada perché, mentre percorreva la corsia di marcia della carreggiata (OMISSIS), in tratto interessato da lavori con eliminazione della corsia di emergenza e riduzione della semicarreggiata forzata a da canalizzazione in New Jersey, a bordo dell'autocarro R. tg. (OMISSIS), tamponava il motociclo S. tg. (OMISSIS), che procedeva assai lentamente e si era spostato, costrettovi dalle peculiarità della strada verso il centro della carreggiata, determinando la caduta del conducente (Soggetto 2) che, a seguito del violento impatto, decedeva sul colpo (il (OMISSIS)).
La Polizia Stradale, ricostruito il tamponamento, elevava al conducente del camion la violazione dell'art. 149 C.d.S., commi 1 e 6, per avere proceduto senza mantenere una adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva e per non avere adeguato la propria velocità (benché inferiore agli 80 km/h prescritti in quel tratto) in modo da evitare collisioni. Circa l'andatura del (Soggetto 2), rilevava che questi procedeva ad una velocità talmente ridotta da risultare inadeguata alle caratteristiche della strada percorsa, trattandosi di arteria autostradale a veloce scorrimento, tanto da andare a produrre una insidia per la circolazione degli altri veicoli. La Corte territoriale, condivisa la ricostruzione dell'incidente operata dal GUP, ravvisava l'integrazione della violazione dell'art. 140 C.d.S., art. 141 C.d.S., commi 2 e 3, e art. 149 C.d.S., da parte dell'imputato che, sebbene in tratto autostradale interessato da restringimento per lavori in corso, non aveva tenuto conto del motociclo che procedeva assai lentamente e della necessaria manovra di rientro al centro della corsia di pertinenza, dovuta dall'incanalamento forzato dal "new jersey", non aveva ridotto l'andatura ed invaso quasi per intero la corsia di marcia alla velocità massima consentita e in quel tratto comunque imprudente proprio per le predette condizioni della strada.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il difensore di fiducia di (Soggetto 1) deducendo il vizio motivazionale.
Contesta, in particolare, la ricostruzione dell'incidente sulla scorta delle emergenze fattuali (lunghezza della frenata dell'autocarro, velocità del mezzo, distanza alla quale fu proiettato lo scooter) nonché la ritenuta eccessività della velocità dell'autocarro, consentita dalla cartellonistica in loco.
La lunghezza della frenata dell'autocarro di 40 metri faceva ritenere che il (Soggetto 1), pur trovandosi di fronte ad un ostacolo imprevedibile, avesse posto in essere l'unica manovra che poteva essergli richiesta onde evitare l'impatto e, procedendo lo scooter a velocità talmente ridotta da essere quasi fermo sulla carreggiata, la causazione del sinistro doveva ricollegarsi al comportamento della povera vittima. Rappresenta la non corretta contestabilità delle violazioni degli artt. 140 e 141 C.d.S. e che era stata omessa dalla Corte ogni valutazione in ordine a circostanze che denuncerebbero l'incuria del motociclista che aveva trascurato di assicurare il proprio mezzo e di provvedere alla revisione di esso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse aspecifiche e manifestamente infondate.
Invero, è palese la sostanziale aspecificità delle censure mosse che hanno riproposto in questa sede pedissequamente le medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattese con motivazione ampia e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile.
Ed è stato affermato che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità" (Cass. pen. Sez. 4, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e successive conformi, quale: Sez. 2, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109). Inoltre, nel ricorso non si tiene conto del fatto che il nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo", non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di Cassazione di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito (Cass. pen. Sez. 4, 19.6.2006, n. 38424), giacché, attraverso la verifica del travisamento della prova il giudice di legittimità può e deve limitarsi a controllare se gli elementi di prova posti a fondamento della decisione esistano o, per converso, se ne esistano altri inopinatamente e ingiustamente trascurati o fraintesi (Cass. pen., sez. 4, 12.2.2008, n. 15556, rv. 239533).
Ciò, peraltro, vale nell'ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell'ipotesi di doppia pronunzia conforme il limite del devolutum non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui il giudice d'appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Cass. pen., Sez. 4, 3.2.2009, n. 19710, Rv. 243636; Sez. 2, 15.1.2008, n. 5994; n. 5223 del 2007 Rv. 236130; n. 24667 del 2007, Rv. 237207).
Ne’ è possibile la prospettata rivisitazione della dinamica del sinistro, poiché "la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - e rimessa al giudice di merito e integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione" (Cass. pen., Sez. 4, 5.2.2007, n. 885):
E del tutto corretta ed acuta sia sotto il profilo ricostruttivo che logico s'appalesa, infatti, la motivazione della sentenza impugnata che, pur riconoscendo il concorso colposo della vittima nella produzione dell'evento a causa dell'eccessiva lentezza, ha comunque escluso l'interruzione del nesso causale tra l'evento e la condotta di guida dell'imputato che non tenne in alcuna considerazione le peculiari condizioni della strada e non si avvide del ciclomotore, dal momento che la condotta del ciclomotorista non fu tale da ritenersi imprevedibile, improvvida ed imperita. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2011.
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