Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione terza, ordinanza n. 9242 del 22 marzo 2022

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 9242 del 22/03/2022
Circolazione Stradale - Art. 149 del Codice della Strada - Incidente stradale - Tamponamento - Presunzione di colpa - Solo fornendo la prova che la collisione si è verificata per cause a lui non imputabili, in conducente del veicolo che tampona può sottrarsi alla presunzione di colpa contenuta nell'art. 149 del vigente C.d.S., che inquadra le regole della distanza di sicurezza tra veicoli tra veicoli.


RITENUTO IN FATTO

CHE:

1.- E. L. propone ricorso articolato in tre motivi ed illustrato da memoria nei confronti di Gen. Italia spa, M. G., nonchè del Ministero della Difesa per la cassazione della sentenza n. 1244 del 2019 pubblicata il 14 novembre 2019 dalla Corte d'Appello di Lecce, notificata il 18 novembre 2019, con la quale veniva rigettato l'appello principale proposto dall'E. ed accolti gli appelli incidentali proposti dalle Assicurazioni Gen. e dal Ministero della Difesa e pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, era rigettata la domanda di risarcimento danni da incidente stradale formulata dall'E..

2. - Gen. Italia SPA e il Ministero della Difesa resistono con distinti controricorsi. Il M. non ha svolto attività difensive in questa sede.

3. - la vicenda ha ad oggetto un incidente stradale occorso nel (OMISSIS), che coinvolgeva la vettura BMW condotta dall'E. e un autocarro dell'aeronautica militare condotto dal M., a seguito del quale perdeva la vita la moglie dell'E., trasportata sulla sua auto.

4. - L'E. agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce chiedendo il risarcimento dei danni subiti per il sinistro. Il giudice di primo grado riteneva accertata la prevalente responsabilità del ricorrente nella misura del 70% e per il 30% riteneva responsabile il controricorrente, e condannava il M. e il Ministero della Difesa, proprietario del mezzo dell'aeronautica militare, a risarcire all'E. il 50% del 30% del danno riportato. Liquidava all'attore l'importo di 240.000 Euro per la morte del coniuge, gli riconosceva un danno biologico per postumi permanenti nella misura del 20%, rigettava la domanda di danno patrimoniale proposta relativa alla perdita del lavoro, ai danni alla vettura al risarcimento di alcune spese tra cui quelle funerarie in quanto ritenuto non provato.

5. - L'appello principale dell'E. veniva rigettato con la sentenza qui impugnata con la quale viceversa, in accoglimento degli appelli incidentali, la domanda dell'E. è stata integralmente rigettata. La sentenza d'appello puntualizza che la ricostruzione in fatto della dinamica del sinistro non è stata oggetto di appello e che pertanto la dinamica come ricostruita in primo grado (il M. alla guida dell'autocarro che precedeva viaggiava non strettamente sulla destra e anzi in linea ideale prossima alla mezzeria se non addirittura sulla corsia di sorpasso, l'E. in fase di sorpasso speronava l'autocarro) doveva ritenersi passata in giudicato. Dipartendosi da quella ricostruzione dei fatti, li sussume nella fattispecie di tamponamento tra veicoli, avendo la vettura dell'E., in fase di sorpasso, urtato l'autocarro militare che lo precedeva appunto precisa che trattandosi di un tamponamento l'E. era gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria e che, non avendola fornita, rimane accertato che l'incidente sia da ascriversi a sua esclusiva responsabilità. Rigetta pertanto la domanda formulata dall'odierno ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

6. - Il ricorrente deduce con il primo motivo la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 2054 c.c., comma 2 e dagli artt. 140, 143 e 148 C.d.S. nonché l'esistenza di motivazione illogica e irriducibilmente contraddittoria fino ai limiti della motivazione apparente.

7. - Con il secondo motivo denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, indicando tale "fatto" nella prova testimoniale assunta nel procedimento penale dinanzi al tribunale di Foggia, e deduce che da tale omesso esame sarebbe derivata anche la violazione dell'art. 149 C.d.S..

8. - Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e la sussistenza di motivazione apparente, di manifesta illogicità della motivazione e di contraddittorietà processuale della motivazione per violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 c.c..

In memoria, il ricorrente sottolinea che i fatti storici la cui omessa considerazione è denunciata in ricorso, in sè rilevanti, sono indispensabili perché, se fossero stati presi in considerazione dalla Corte salentina, avrebbero portato la stessa Corte a concludere che non si è trattato di tamponamento, bensì di un urto obliquo. Ove avesse considerato i fatti in questa diversa prospettiva, la corte d'appello avrebbe escluso la presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza ex art. 149 C.d.S. con il conseguente riconoscimento della responsabilità concorsuale, come sentenziato dal Giudice di prime cure.

9. - Il ricorso è inammissibile.

Le contestazioni contenute nei tre motivi, sotto lo schermo delle diverse ipotesi di violazione di legge, tendono in realtà a contestare l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, in questa sede non rinnovabile e tra l'altro mutuato dalla stessa sentenza di primo grado, la cui ricostruzione la corte d'appello dichiara ormai definitiva quanto alla dinamica e la sussume sotto la previsione dell'art. 149 C.d.S., traendo dal fatto che, in fase di sorpasso, l'autovettura BMW del ricorrente abbia speronato da tergo l'autocarro militare, la fattispecie fosse inquadrabile nel tamponamento, con conseguente applicazione a carico del conducente del veicolo che seguiva, della presunzione di non aver saputo mantenere la distanza di sicurezza, non superata dalla prova liberatoria a carico del ricorrente.

La rivalutazione degli accertamenti fattuali è estranea al perimetro del sindacato di legittimità perchè incompatibile con i suoi caratteri morfologici e funzionali; l'accoglimento di tale richiesta implicherebbe la trasformazione del processo di cassazione in un terzo giudizio di merito nel quale ridiscutere il contenuto di fatti e di vicende del processo e dei convincimenti del giudice maturati in relazione ad essi - evidentemente non graditi - al fine di ottenere la sostituzione di questi ultimi con altri più collimanti con propri desiderata, rendendo, in ultima analisi, fungibile la ricostruzione dei fatti e le valutazioni di merito con il sindacato di legittimità avente ad oggetto i provvedimenti di merito.

La Corte d'appello richiama il corretto precedente di riferimento. Cass. n. 31009 del 2018 (Il conducente di un veicolo, nell'accingersi ad un sorpasso - che costituisce manovra pericolosa e complessa - non solo deve attivare la propria attenzione, ma altresì constatare che vi sia spazio libero sufficiente perché detta manovra possa avvenire senza alcun pericolo, dovendo soprassedere laddove, in relazione alle circostanze contingenti, non abbia la certezza della sussistenza di spazio sufficiente ad escludere ogni possibilità di collisione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale, nell'esaminare la dinamica del sinistro, aveva ritenuto applicabile la regola sussidiaria di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, del tutto omettendo di esaminare la specifica disciplina dettata dall'art. 148 C.d.S., comma 3, che impone al conducente durante la manovra di sorpasso di tenersi ad una adeguata distanza laterale di sicurezza dal veicolo sorpassato; tanto più che, nella specie, trattandosi di sorpasso di un velocipede da parte di un autocarro, il conducente di quest'ultimo avrebbe dovuto tener conto delle possibili oscillazioni e deviazioni dovute a circostanze accidentali del veicolo sorpassato che si caratterizza per un equilibrio particolarmente instabile).

Ne è insanabilmente contraddittorio il riferimento al sorpasso e l'applicazione della presunzione di responsabilità in capo al veicolo investitore, dettata dall'art. 149 per il caso del tamponamento, in quanto, sulla base della dinamica come accertata la corte d'appello ha desunto che il conducente del veicolo che seguiva abbia violato gli obblighi di prudenza e i canoni di comportamento posti dall'art. 148 in capo a chi intraprende una manovra di sorpasso, dando luogo, in ragione della violazione di quegli obblighi di prudenza, ad un tamponamento, tale essendo l'urto della vettura che proviene da tergo, sebbene concentrato, come nella specie, solo su uno spigolo della vettura che precede. Pertanto, correttamente solo fornendo la prova che la collisione si fosse verificata per causa a lui non imputabile l'E. avrebbe potuto sottrarsi alla presunzione di colpa di cui all'art. 149 C.d.S.. Ha provato a fornire tale prova nel corso del giudizio di merito, in primo grado, assumendo che fosse stato l'autocarro a scartare a sinistra all'improvviso, ma questa ricostruzione in fatto e stata ritenuta non provata già in primo grado, quindi l'inquadramento nelle regole del tamponamento di veicoli è corretta.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico della parte ricorrente le spese di giudizio sostenute dalle parti controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 5.200,00 per compensi ciascuno, oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di cassazione, il 27 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2022.

 

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