Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione sesta, ordinanza n. 3581 del 6 febbraio 2023

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 3581 del 06/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 141 e 149 del Codice della Strada - Incidente stradale - Velocità - Distanza di sicurezza tra veicoli - Tamponamento - Responsabilità - In tema di sinistro stradale, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza.


FATTI DI CAUSA

(Soggetto 1) ha agito in giudizio nei confronti di (Soggetto 2) e dell'A. Assicurazioni S.p.A. per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di un incidente stradale avvenuto in data 8 settembre 2004, tra il motociclo di proprietà di (Soggetto 4), da lui condotto, assicurato per la responsabilità civile dalla F. Assicurazioni S.p.A., e il ciclomotore di proprietà di (Soggetto 3), condotto da (Soggetto 2), assicurato per la responsabilità civile dalla A. Assicurazioni S.p.A.. La (Soggetto 2) ha proposto domanda riconvenzionale, sostenendo che la responsabilità dell'incidente fosse dell'attore e chiedendo quindi a sua volta il risarcimento dei danni; il contraddittorio è stato esteso al (Soggetto 4), a (Soggetto 3) ed alla F. Assicurazioni S.p.A..

Dopo la dichiarazione di incompetenza per valore del Giudice di Pace di (Omissis), il giudizio è stato riassunto davanti al Tribunale di (Omissis), il quale ha accolto la domanda del (Soggetto 1) ed ha condannato (Soggetto 2) e l'A. Assicurazioni S.p.A., in solido, al pagamento della somma di € 6.471,50 oltre accessori in suo favore.

La Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ridotto l'importo della condanna ad € 2.914,65, rigettando ogni altro motivo di impugnazione delle parti.

Ricorrono (Soggetto 2) e (Soggetto 3), sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso la Società C. di Assicurazione S.p.A. (subentrata alla F. Assicurazioni S.p.A. nelle posizioni soggettive di cui al presente giudizio).

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile/manifestamente infondato.

È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della proposta.

I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «vizio ex art. 360 comma 1^ n. 4 c.p.c. in relazione alla violazione degli artt. 111 Cost. - 2700 c.c. - 115-132 c. 2 n° 4 c.p.c. - vizio di motivazione per travisamento della prova».

I ricorrenti sostengono che la corte di appello, nel confermare la statuizione del giudice di primo grado, secondo il quale la responsabilità dell'incidente era da attribuire integralmente ed esclusivamente a (Soggetto 2), la quale aveva tamponato il motociclo del (Soggetto 1) e non aveva fornito la prova che detto tamponamento fosse avvenuto per causa a lei non imputabile, avrebbe del tutto travisato le prove acquisite, partendo dall'erroneo presupposto che si fosse trattato di un tamponamento, circostanza a loro dire in realtà non emergente dal rapporto dei Vigili Urbani intervenuti sul posto dopo il sinistro, in cui tale eventualità era presentata solo come "presumibile" e non certa.

Il motivo è inammissibile.

1.1 Non è in discussione che in ordine agli accertamenti di fatto relativi alla dinamica del sinistro vi sia stata una doppia decisione conforme dei giudici di merito: ciò emerge con evidenza dalla decisione impugnata ed è, del resto, in sostanza riconosciuto dagli stessi ricorrenti (cfr. pag. 31 del ricorso), i quali sostengono che le censure da loro avanzate sarebbero in realtà estranee alla disposizione di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e, quindi, ammissibili anche in caso di doppia decisione di merito conforme.

1.2 Si osserva, inoltre, che la decisione impugnata, in diritto, risulta fondata sui principi costantemente affermati da questa Corte, secondo i quali «ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza; ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili» (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18708 del 01/07/2021, Rv. 661911 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 13703 del 31/05/2017, Rv. 644410 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 6193 del 18/03/2014, Rv. 630499 - 01).

1.3 Tali principi di diritto non sono in effetti oggetto di specifiche contestazioni da parte dei ricorrenti, i quali si limitano a sostenere, nella sostanza, che mancherebbe il presupposto per la loro applicazione, in quanto nella specie non si sarebbe affatto verificato un tamponamento.

Assumono inoltre che, proprio nell'affermare il suddetto presupposto, la corte di appello avrebbe operato il dedotto travisamento delle prove, così violando, contemporaneamente, l'art. 111 Cost., l'art. 2700 c.c., nonché gli artt. 115 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dal momento che in realtà il rapporto dei Vigili Urbani intervenuti sul luogo dell'incidente dopo la verificazione dello stesso, sui quali si fonderebbe la decisione in fatto, non avrebbe affatto attestato che si era verificato un tamponamento, circostanza indicata solo come "presumibile", ma non certa.

1.4 Orbene, in primo luogo, va ribadito che, secondo l'indirizzo di questa Corte cui intende darsi continuità e che il ricorso non contiene ragioni idonee ad indurre a rimeditare, «in tema di ricorso di cassazione, il travisamento della prova, che presuppone la constatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da parte del giudice di merito, ritenuto valutabile in sede di legittimità qualora dia luogo ad un vizio logico di insufficienza della motivazione, non è più deducibile a seguito della novella apportata all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, che ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione, sicché "a fortiori" se ne deve escludere la denunciabilità in caso di cd. "doppia conforme", stante la preclusione di cui all'art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.» (Cass., Sez. L, Sentenza n. 24395 del 03/11/2020, Rv. 659540 - 01; conf.: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15777 del 17/05/2022, Rv. 665052 - 01).

1.5 Comunque, nella specie, come emerge dalla semplice lettura della motivazione della decisione impugnata, in realtà la corte di appello non ha affatto affermato la circostanza che si fosse verificato un tamponamento semplicemente ricavando la relativa informazione probatoria dal verbale redatto dai Vigili Urbani e travisandone il contenuto; al contrario, essa ha svolto in proposito una valutazione del complesso degli elementi di prova acquisiti agli atti, tra cui i rilievi dei dati oggettivi effettuati e le valutazioni operate subito dopo il sinistro dagli organi di polizia giudiziaria (i quali avevano effettivamente ritenuto presumibile che si fosse verificato un tamponamento), unitamente alle deposizioni dei testi ed alle stesse dichiarazioni dei conducenti dei veicoli coinvolti.

Anche, quindi, a prescindere dalla attuale possibilità di denunciare con il ricorso per cassazione il cd. vizio di motivazione per travisamento della prova, specialmente in caso di doppia decisione di merito conforme, è dunque certamente da escludere la sussistenza di un siffatto vizio nel caso di specie (il che esclude, in definitiva, anche la concreta rilevanza, ai fini della presente decisione, delle ulteriori argomentazioni relative a tale questione di diritto, contenute nella memoria depositata dai ricorrenti ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., con richiamo di vari precedenti di questa Corte): secondo lo stesso tradizionale indirizzo di questa Corte, infatti, il predetto vizio non implicherebbe affatto una erronea valutazione delle prove, ma «una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale» (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3796 del 14/02/2020, Rv. 657055 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1163 del 21/01/2020, Rv. 656633 - 02; Sez. 1, Sentenza n. 10749 del 25/05/2015, Rv. 635564 - 01), il che certamente nella specie non si è verificato, secondo quanto sopra chiarito.

2. Con il secondo motivo si denunzia «vizio ex art. 360 comma 1 n° 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. - 2700 c.c. - 149 CDS in relazione all'art. 2054 c.c.».

I ricorrenti sostengono che la corte di appello avrebbe erroneamente attribuito fede privilegiata, in mancanza di querela
di falso, ad una parte del rapporto della polizia municipale redatto in occasione dell'incidente che da detta fede privilegiata
non poteva ritenersi assistito.

In particolare, sostengono che avrebbe attribuito tale fede privilegiata all'affermazione dei pubblici ufficiali secondo la quale nella specie si era verificato un tamponamento, sebbene tale circostanza non solo non fosse avvenuta in loro presenza ma fosse indicata nello stesso rapporto semplicemente come "presumibile" e non certa.

Anche questo motivo è inammissibile, in quanto la censura non coglie adeguatamente l'effettiva ratio decidendi della statuizione impugnata sul punto in contestazione.

Come già chiarito nell'esposizione relativa al primo motivo del ricorso, infatti, la corte di appello non ha affatto ricostruito la dinamica del sinistro e, in particolare, non ha ritenuto essersi verificato il tamponamento del motociclo condotto dal (Soggetto 1) da parte del ciclomotore condotto dalla (Soggetto 2), sulla base di un'informazione probatoria che ha considerato oggetto di attestazione da parte della polizia municipale di (Omissis); tanto meno, ha ritenuto che una siffatta attestazione fosse coperta da fede privilegiata.

Al contrario, al fine di accertare la effettiva dinamica del sinistro ha correttamente effettuato una valutazione complessiva di tutti gli elementi di prova acquisiti agli atti, tra cui i rilievi oggettivi e le valutazioni tecniche offerte dagli organi di polizia giudiziaria, contenute nel rapporto redatto dai Vigili Urbani, ma anche le deposizioni dei testi e le dichiarazioni dei conducenti dei veicoli coinvolti.

Dunque, in definitiva, anche questo motivo di ricorso, come del resto il precedente, si risolve nella contestazione di accertamenti di fatto operati dai giudici del merito (con doppia statuizione conforme, in primo e secondo grado) e sostenuti da adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede, anche ai sensi dell'art. 348 ter, comma 5, c.p.c., nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

- dichiara inammissibile il ricorso;

- condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
 
Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione il 20 dicembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2023.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o odinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, è possibile iscriversi liberamente al canale pubblico Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale