Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione sesta, ordinanza n. 15788 del 15 giugno 2018

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 15788 del 15/06/2018
Circolazione Stradale - Artt. 141 e 149 del Codice della Strada - Distanza di sicurezza tra veicoli - Scontri successivi tra veicoli incolonnati causati dalla spinta meccanica generata dal sopraggiungere veloce del veicolo - Responsabilità - Nel caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta causati dalla spinta meccanica in avanti impressa dal veicolo sopraggiunto a velocità sostenuta all'ultimo veicolo della colonna, causando così un tamponamento a catena delle altre vetture, l'unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa.


RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che:

1. Nel 2006, (Soggetto 1), alla guida di un'autovettura, Lancia Y, di proprietà di (Soggetto 2), veniva tamponato da (Soggetto 3), conducente della vettura Polo di proprietà di (Soggetto 4), che a sua volta era stato tamponato dall'automobile, Audi A3, condotta da (Soggetto 5), di proprietà di (Soggetto 6). Il (Soggetto 1) e la (Soggetto 2) convenivano in giudizio questi ultimi, ritenuti unici responsabili del sinistro stradale, nonché la compagnia assicuratrice (Omissis) Ass.ni, al fine di ottenere il risarcimento dei i danni subiti.

I (Soggetto 5 e Soggetto 6) si costituivano in giudizio, eccependo l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda.

Con sentenza 112/2010, il Giudice di pace di (Omissis) rigettava la domanda attorea, poiché non avanzata anche nei riguardi di (Soggetto 3) e (Soggetto 4), rispettivamente conducente e proprietaria del primo veicolo tamponante.

2. Avverso tale sentenza i soccombenti proponevano appello, dolendosi del fatto che unico responsabile del sinistro occorso dovesse considerarsi il terzo veicolo coinvolto e ciò era emerso anche dal resoconto del teste (Soggetto 7) che aveva dichiarato che i veicoli Lancia Y e Polo, incidentati, "procedevano lentamente" essendo "quasi fermi" e che l'autovettura Audi A3 era giunta a tutta velocità tamponando la Polo e causandone l'urto con la Lancia Y, mentre nessuna manovra di fortuna poteva essere adottata per evitare l'impatto dai conducenti delle indicate autovetture.

Il Tribunale di (Omissis), con sentenza 1953 del 24 settembre 2016, rigettava il gravame, ritenendo che il giudice di prime cure avesse fatto corretta applicazione dell'art. 2054 c.c., che, nelle ipotesi di tamponamento a catena, presume la colpa in egual misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli, in assenza di prova liberatoria volta a dimostrare di aver fatto tutto il necessario per evitare il danno.

3. Avverso tale pronuncia (Soggetto 1) e (Soggetto 2) propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di seconde cure, con tre motivi. (Omissis) sai ass.ni Spa resiste con controricorso.

3.1. E' stata depositata in cancelleria ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di inammissibilità del ricorso.

3.2. Il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

4. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio di non condividere le conclusioni cui perviene la detta proposta.

5.1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la Violazione e falsa applicazione di norma di legge (art. 360 c.p.c., n. 3), in relazione agli artt. 2043, 2054 e 2055, in relazione all'art. 1296 c.c., nonché artt. 141 e 149 c.c.. Il giudice di appello avrebbe errato nella qualificazione giuridica della vicenda, applicando l'art. 2054 c.c., anziché la disciplina dell'art. 2043 c.c.. Difatti sostengono che il giudice dell'appello nella sentenza impugnata, pur ritenendo provato il tamponamento a catena, e quindi riconoscendo che l'energia che ha determinato l'urto sia quella trasmessa dall'Audi A3, applica al caso di specie la previsione normativa di presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, continuando a fare riferimento ad una fattispecie diversa da quella emersa dai fatti di causa e riconosciuta come verificatasi dallo stesso giudice. Era il conducente dell'Audi che doveva dimostrare di non avere potuto evitare l'impatto con la Polo; al più poteva esserci corresponsabilità tra il conducente dell'Audi e quello della Polo e quindi applicazione delle regole della responsabilità solidale.

5.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la falsa applicazione di norma di legge (art. 360 c.p.c., n. 3). Carente, omessa e/o insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), errata valutazione delle prove in relazione all'applicazione della norma ex artt. 2043 e 2054 c.c., in relazione agli artt. 141 e 143 C.d.S.. Interruzione del nesso causale. Ti giudice del merito avrebbe errato là dove si è discostato dalla ricostruzione che la SC fa del nesso di causalità nei tamponamenti a catena, ponendo l'accento sul fatto che "l'essere i veicoli in movimento non consente di ricostruire se il tamponamento fra essi sia precedente o successivo a quello dell'ultimo veicolo".

5.3. Con il terzo motivo denunciano l'omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all'art. 2054 c.c., comma 2. Censurano che in nessuna parte della decisione il Giudice abbia valutato, quale fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti, la condizione dei luoghi del sinistro.

6. Il primo e secondo motivo congiuntamente esaminati sono fondati per quanto di ragione.

Va premesso che in tema di circolazione stradale, nell'ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova applicazione l'art. 2054 c.c., comma 2, con conseguente presunzione "iuris tantum" di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; nel caso, invece, di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa (cfr. Cass. 4021 del 2013). Ora nel caso di specie, il giudice del merito ha ritenuto di dover applicare il principio previsto dall'art. 2054 c.c., comma 2. Ma tale conclusione è errata, alla luce della pacifica dinamica del sinistro.

Come emerge dalla sentenza impugnata (pag. 4) si dà per accertato che nel centro cittadino i veicoli Lancia Y e Polo procedessero lentamente ed incolonnati e che è sopraggiunta a velocità l'Audi che ha determinato la spinta meccanica causa del sinistro. E' il veicolo che sopraggiunge ad alta velocità ad imprimere la spinta in avanti all'ultimo veicolo della colonna causando così un tamponamento a catena delle altre vetture. Quindi il principio da applicare al caso di specie era quello secondo cui nel caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa (Cfr. Cass. 4021/2013 cit., e Cass. 8646/2003. Pertanto il giudice del rinvio dovrà rivalutare la fattispecie alla luce dei principi generali previsti dall'art. 2043 c.c..

6.1. Assorbiti gli altri motivi.

7. La Corte, accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata, nei sensi di cui in motivazione, e rinvia al Tribunale di (Omissis), quale giudice dell'appello, in diversa compensazione anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata come in motivazione, e rinvia al Tribunale di (Omissis), in diversa compensazione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2018.

 

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