CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

CAPO I
Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni

Sezione I
Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazioni di queste ultime

 

Articolo 207 CdS
Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 391 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Quando con un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE viene violata una disposizione del presente codice da cui consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202. L'agente trasmette al proprio comando od ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.
   2. Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facoltà prevista del pagamento di misura ridotta, egli deve versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando od ufficio da cui l'accertatore dipende.
   2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, la somma da versare a titolo di cauzione, di cui al comma 2, è pari alla somma richiesta per il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 202.
   3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis.
   4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai veicoli di proprietà dei cittadini italiani residenti nel comune di Campione d'Italia.
   4-bis. (1)

 

(1) Comma abrogato dalla Legge 29.07.2010 n. 120.

 

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OSSERVAZIONI

* Il ricorso proposto al giudice di pace col quale si richiede la sospensiva del verbale di contestazione e del fermo amministrativo a carico di un veicolo (con accoglimento "generico" e senza disposizioni specifiche) immatricolato all'estero (e quindi soggetto alle disposizioni dell'art. 207 del C.d.S.), non può riguardare il pagamento della cauzione prevista poiché questa è finalizzata a garantire il pagamento della sanzione della norma violata che esula dalla richiesta della sospensiva proposta dal ricorrente.
* In caso di violazione commessa da conducente alla guida di un veicolo immatricolato all'estero (o con targa EE) per la quale il C.d.S. non prevede il pagamento in misura ridotta (artt. 176, 192, etc C.d.S.), è lecito ritenere che il trasgressore debba comunque corrispondere all'agente accertatore a titolo di cauzione (non a titolo liberatorio) l'importo pari al minimo edittale previsto per la violazione originariamente commessa (qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato UE o aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo) o l'importo pari alla metà del massimo edittale per la violazione originariamente commessa (qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato extra UE) alla luce di quanto riportato, in maniera generalizzata, dall'art. 207, comma 2 del C.d.S. "Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facoltà prevista del pagamento di misura ridotta, egli deve versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione.".
* Per il veicolo immatricolato all'estero (anche in uno dei paesi dell'UE) lasciato in sosta irregolare, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria (o della cauzione prevista) per la violazione commessa, ed in mancanza in luogo del trasgressore o del proprietario, a tutela del credito vantato per la sanzione è "... disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis" (art. 207, comma 3 del C.d.S.).
* Qualora nel corso di un controllo a carico di conducente di veicolo rientrante nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 561 del 2006 si accertino violazioni all'art. 174 del C.d.S. nell'arco dei 28 giorni precedenti a quello del controllo (quando lo stesso era dipendente di impresa diversa da quella attuale), l'obbligato in solido al pagamento della somma dovuta da indicare su ogni V.d.C. sarà sempre l'impresa da cui dipendeva il conducente al momento della violazione, anche quando una o più violazione preveda il pagamento immediato all'organo accertatore.
 In quest'ultimo caso, infatti, in caso di mancato pagamento della sanzione, non sarà possibile procedere all'applicazione del fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere (e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni) in quanto appartenente ad impresa diversa da quella da cui dipendeva il conducente al momento della commessa violazione.
Al conducente o locatario straniero che commette una infrazione alla guida di un veicolo immatricolato in Italia non gli si può richiedere il pagamento immediato per la violazione commessa poiché il presente articolo prevede il pagamento immediato nelle mani dell'accertatore solo ai veicoli immatricolati all’estero o muniti di targa EE.

 

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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