Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione terza, sentenza n. 11317 del 7 aprile 2022

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 11317 del 07/04/2022
Circolazione Stradale - Artt. 71 e 79 del Codice della Strada - Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi - Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione - Vizi di costruzione - Responsabilità - La responsabilità da prodotto difettoso ha natura non già oggettiva bensì presunta, in quanto prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto, ed incombe al soggetto danneggiato dare la prova del collegamento causale, non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno; una volta fornita tale prova, incombe sul produttore fornire la c.d. prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche.


RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 26/2/2019 la Corte d'Appello di Napoli, in accoglimento del gravame interposto dalla società T. Motor Italia s.p.a. e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Napoli 19/5/2015, ha respinto la domanda nei confronti della medesima in origine proposta dai sigg. M. G. ed altri, quali eredi della defunta sig. C. G., di risarcimento dei danni sofferti in conseguenza di sinistro avvenuto il (OMISSIS) asseritamente a cagione del difettoso funzionamento del pedale dell'acceleratore, all'esito del quale la medesima decedeva.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i sigg. M. G. ed altri propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con separati controricorsi la società T. Motor Italia s.p.a., che ha presentato anche memoria, e la società E. M. s.r.l..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va anzitutto osservato che la società E. M. s.r.l. ha presentato controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso, pur non essendo stata ivi formulata alcuna domanda nei suoi confronti, e difettando pertanto di interesse a partecipare al presente giudizio.

Come emerge dall'impugnata sentenza, in sede di gravame la società E. M. s.r.l. "si è costituita... facendo rilevare che non è stato impugnato il capo di sentenza che ha escluso la sua legittimazione passiva", e nessuna pronunzia è stata emessa nel dictum conclusivo di quel giudizio.

Essa stessa nel "controricorso" dà invero atto che "il Tribunale di Napoli con la sentenza n. 7529/2015 dichiarava il difetto di legittimazione passiva della E. M. srl, nel giudizio di risarcimento danni promosso dagli eredi della signora C. G., deceduta in occasione di sinistro stradale a bordo di un'autovettura a marchio T. commercializzata da essa E. M. srl. Nel medesimo giudizio veniva citata anche la T. Motor Italia spa quale società importatrice e distributrice del prodotto in Italia, società destinataria della condanna al pagamento in primo grado. In grado di appello tale capo della sentenza non veniva impugnato e la Corte territoriale pur accogliendo il gravame proposto dalla T. Motori Italia spa, nulla poteva statuire nulla poteva statuire sul punto. La decisione su tale capo è quindi inoppugnabile".

Orbene, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in un giudizio svoltosi con una pluralità di parti in cause scindibili, e cioè in cause cumulate nello stesso processo per un mero rapporto di connessione, la notificazione dell'impugnazione e la sua conoscenza assolvono alla funzione di litis denuntiatio, volta a far conoscere al destinatario l'esistenza di un'impugnazione al fine di consentirgli di proporre impugnazione incidentale nello stesso processo ove non esclusa o preclusa, e garantire così la concentrazione nel tempo di tutti i gravami contro la stessa sentenza (v., da ultimo, Cass., 14/2/2019, n. 4352).

A tale stregua, il destinatario della notificazione non diviene per ciò solo parte nella fase di impugnazione, non sussistendo pertanto i presupposti per la pronunzia in suo favore della condanna alle spese a norma dell'art. 91 c.p.c., che esige la qualità di parte, e perciò una vocatio in ius, e la soccombenza (v. Cass., 14/2/2019, n. 4352; Cass. 21/3/2016, n. 5508; Cass. 16/2/2012, n. 2208; Cass., 16/4/2007, n. 9002; Cass., 23/4/2001, 5977).

Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano violazione degli artt. 112, 116, 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., artt. 24, 111 Cost., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il 2 complesso (denominato 2, 3 e 4) motivo denunziano "violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 115 e 116 c.p.c., D.Lgs. n. 206 del 2005, artt. 103, 114, 115, 116, 117, 118, 120, artt. 2697, 2727, 2729 c.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonché "omesso esame" di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si dolgono che, con acritica motivazione per relationem alla sentenza del giudice di prime cure, la corte di merito abbia ritenuto non fornita la prova della difettosità del pedale dell'acceleratore in argomento, senza nemmeno effettuare "un ragionamento presuntivo che nella situazione di acquisizioni fattuali emersa nel giudizio di merito avrebbe potuto e dovuto svolgere".

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Nel premettere (facendo specifico richiamo al precedente costituito da Cass. n. 29828 del 2018) che - diversamente da quanto dagli allora appellanti (ed odierni ricorrenti) sostenuto - la responsabilità da prodotto difettoso ha natura non già oggettiva bensì presunta, in quanto prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto, e ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 120 (c.d. codice del consumo) incombe al soggetto danneggiato dare la prova del collegamento causale, non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno; e che, una volta fornita tale prova, a norma dell'art. 118 c.p.c., incombe sul produttore fornire la c.d. prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche; dopo aver posto in rilievo che "il CTU... nel corso della sua relazione ha ripetutamente affermato di non aver riscontrato vizi o anomalie di alcun genere nel pedale, all'atto dell'ispezione", ed altresì sottolineato che "il CTU ha anche scritto "di poter asserire che, all'atto dell'ispezione, l'assieme pedale acceleratore funzionasse correttamente, ma ciò non esclude la possibile avaria del pedale al momento del sinistro"... per cui non può "essere esclusa la possibilità del bloccaggio del pedale in particolari condizioni di esercizio, queste ultime... non note"", nel criticamente vagliare - nel legittimo esercizio dei propri poteri - le risultanze della espletata CTU rilevando che siffatta "conclusione risulta formulata solo come ipotesi, ritenuta plausibile dall'ausiliare perché: 1) la T. effettivamente avviò una campagna di richiamo di auto (OMISSIS) (tra cui quella della compianta sig.ra C.) a causa di un problema al meccanismo pedale-acceleratore; 2) l'ausiliare non poté "esprimere un giudizio sull'usura del pezzo, in particolare se il bloccaggio del pedale potesse avvenire anche in presenza di usura minima e se particolari condizioni di usura ed ambientali possono condizionare il bloccaggio del pedale"... perché, al momento delle operazioni peritali, non erano "più reperibili gli assieme pedale con configurazione identica a quella di cui trattasi"", nell'impugnata sentenza la corte di merito è quindi pervenuta a concludere che "entrambe le circostanze sub 1-2 non dimostrano affatto che il pedale dell'acceleratore della (OMISSIS) della C. fosse realmente difettoso e che l'incidente mortale si verificò a causa di questo difetto, piuttosto che per l'eccesso di velocità con cui la vittima affrontò la curva della strada (cfr. rapporto della Polizia Stradale in atti)", sicché in difetto della "prova del difetto, l'evento dannoso non può essere riportato causalmente ad esso".

A tale stregua la corte di merito ha fatto invero piena e corretta applicazione del principio affermato da questa Corte in base al quale il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica c.d. percipiente (v., da ultimo, Cass., 3/7/2020, n. 13736) può anche disattenderne le risultanze ove come nella specie motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU (v. Cass., 25/11/2021, n. 36638; Cass., 8/10/2021, n. 27411; Cass., 11/1/2021, n. 200).

Orbene, a fronte del suindicato accertamento in fatto operato dalla corte di merito e delle argomentazioni dalla medesima poste a base dell'impugnata decisione, nell'erroneamente - in quanto smentito per tabulas - argomentare che la corte di merito "non ha considerato gli esiti favorevoli della CTU", e nel contraddittoriamente sostenere che tale giudice non abbia nemmeno "proceduto allo svolgimento presuntivo che avrebbe dovuto compiere" non valutando o limitandosi "a negare valore indiziario a singoli elementi acquisiti in giudizio", del tutto infondatamente gli odierni ricorrenti deducono invero la mancanza della motivazione ex art. 132 c.p.c., viceversa sussistente (in termini senz'altro ben al di là del necessario "minimo costituzionale": v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053) e congrua.

Senza per altro verso sottacersi che al di là della formale intestazione dei motivi essi deducono in realtà doglianze (anche) di vizi di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l'omessa e a fortiori l'erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014 n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Emerge pertanto evidente come le deduzioni degli odierni ricorrenti, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono nella mera inammissibile prospettazione di una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

All'inammissibilità e infondatezza dei mortivi consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente T. Motor Italia s.p.a., seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente E. M. s.r.l., non avendo la medesima interesse a partecipare al medesimo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 8.000,00, di cui Euro 7.800,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente T. Motor Italia s.p.a..

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2022.

 

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