Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 11031 del 28 marzo 2022

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 11031 del 28/03/2022
Circolazione Stradale - Art. 79 del Codice della Strada - Efficienza dei dispositivi dei veicoli a motore - Il conducente, prima di iniziare la marcia, ha l'obbligo di controllare il perfetto funzionamento e l'efficienza dei congegni e delle parti meccaniche del veicolo. La responsabilità del conducente va esclusa solo nel caso di un guasto improvviso ed imprevedibile e non di un'omissione di preventivo controllo.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Crotone del 29 marzo 2017, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui B. R. era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi otto di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 589 c.p., commi 1, 2 e 4, per colpa generica e per inosservanza dell'art. 140 C.d.S., comma 1, art. 141 C.d.S., commi 1 e 2; art. 142 C.d.S., comma 2, art. 143 C.d.S., comma 1, (omicidio colposo di Bu. Fr.).

La Corte territoriale ha condiviso le seguenti risultanze della consulenza tecnica del P.M., effettuata in contraddittorio col consulente tecnico della difesa, che aveva partecipato alle relative operazioni:
 A) non erano state sollevate contestazioni in ordine alla velocità del B. al momento del sinistro (75 km/h circa, considerato un margine di 5 km/h sulla velocità di 81 km/h registrata dal cronotachigrafo) e alla riconducibilità delle tracce di frenata di m. 15 circa presenti sull'asfalto all'azione frenante del predetto;
 B) sebbene la comunicazione preliminare richiamata dall'appellante facesse riferimento al limite di velocità di 70 km/h vigente sul tratto di strada interessato dal sinistro, l'informativa di P.G. indicava il limite di 50 km/h;
 C) i verbalizzanti non avevano fornito indicazioni sulla presenza sul posto della segnaletica verticale o orizzontale, ma emergeva la sicura presenza di ripetuta segnaletica verticale indicativa del predetto limite massimo di 50 km/h;
 D) tale limite massimo di velocità era insufficiente a compensare i significativi avvallamenti del piano stradale, sicché il B. avrebbe dovuto regolare la propria andatura ad una velocità inferiore, adeguata alle caratteristiche della strada e al mantenimento del controllo del proprio veicolo (art. 141 C.d.S.).

Pertanto, la Corte territoriale ha condiviso le conclusioni del consulente tecnico del P.M., rappresentando che il consulente della difesa si era limitato a definire imprevedibile il dato dell'avaria del sistema dello sterzo.

Il B. aveva perso il controllo del mezzo a causa del mancato funzionamento dello sterzo, uscito dal proprio alloggiamento. Il consulente del P.M. osservava che dopo l'invasione da parte del B. della corsia opposta a causa della predetta avaria, i due mezzi nello spazio temporale di 0,5 secondi dall'urto si trovavano ad una distanza di m. 14,58 tra loro e immediatamente prima, ossia al momento del reciproco avvistamento, a quella di m. 29,10, sicché, doveva ritenersi che il rispetto dei limiti di velocità avrebbe evitato l'impatto o ne avrebbe ridotto l'intensità.

2. Il B., a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo quattro motivi di impugnazione.

2.1. Vizio di motivazione con riferimento agli artt. 441 c.p.p., comma 5, art. 603 c.p.p..

Si deduce che la Corte di appello non ha motivato sull'inconsistenza ovvero sulla non pertinenza delle specifiche censure alle soluzioni adottate dal Giudice di primo grado contenute nell'atto di appello.

All'udienza del 29 giugno 2016, l'imputato avanzava richiesta di definizione del procedimento con rito abbreviato, subordinato alla perizia volta ad accertare l'effettiva causa dei danni del sinistro mortale e, soprattutto, se il guasto agli organi di guida potesse essere causa da sola sufficiente a causare l'evento. Il Giudice rigettava la richiesta, ma ammetteva il rito abbreviato non condizionato. Ai sensi dell'art. 441 c.p.p., comma 5, non potendo decidere allo stato degli atti, il G.U.P. erroneamente disponeva l'esame del consulente del P.M. prof. C., senza ammettere l'esame del consulente di difesa, sebbene fosse stato richiesto. Alla luce di due consulenze, giunte a diverse conclusioni, ma, soprattutto, proprio per non essere riuscito a decidere allo stato degli atti, il G.U.P. avrebbe dovuto disporre una perizia d'ufficio.

2.2. Violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione.

Si osserva che la consulenza redatta da P.M. aveva contestato in toto le valutazioni del prof. C., ma la Corte di merito non ha dato una congrua ragione della scelta operata né si è soffermata ad esaminare la tesi non condivisa.

La Corte di appello non ha precisato i criteri di scelta adottati, limitandosi a confermare le risultanze della consulenza tecnica del P.M. e ad escludere l'esistenza di contestazioni difensive circa la velocità e la riconducibilità delle tracce di frenata all'autocarro.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla sussistenza del caso fortuito.

Si deduce l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla velocità stabilita nel tratto di strada luogo dell'incidente. Inoltre, la Corte di appello non ha adeguatamente motivato in merito alla sussistenza del caso fortuito, imprevisto e prevedibile, costituito dall'improvvisa rottura della barra di rinvio dello sterzo.

Dal modulo di rilevazione di incidente redatto dai c.c. e dalla relazione del consulente del P.M. la segnaletica orizzontale e verticale risultava assente. In verità, nella Comunicazione Preliminare dei Carabinieri del 15 febbraio 2014, Prot. n. 87/1, era riportato il limite di velocità di 70 Km/h. Il consulente del P.M. si contraddiceva in relazione al limite di velocità insistente nella strada in questione, perché in altri punti dell'elaborato riferiva di segnaletica verticale ripetuta: in caso di assenza di segnaletica il limite doveva ritenersi fissato in 90 km/h. Non era certo che l'imputato avesse viaggiato ad una velocità superiore a quella consentita o che avesse mantenuto una condotta di guida non conforme alle norme sulla circolazione stradale.

2.4. Violazione dell'art. 62 bis c.p. e vizio di motivazione.

Si deduce che non era giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato.

2. Con riferimento al secondo e al terzo motivo di ricorso, va osservato che la difesa del B. evidenzia plurime tematiche non adeguatamente chiarite nella sentenza impugnata, con particolare riguardo al nesso causale, al giudizio controfattuale riferito alla velocità tenuta dall'autocarro condotto dall'imputato e all'elemento soggettivo del reato.

La Corte di merito ha fornito risposte elusive con particolare riferimento ai seguenti elementi decisivi ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'imputato:
 A) La verifica del limite di velocità esistente nel tratto stradale, in quanto, alla luce delle indicazioni di cui alla consulenza tecnica del P.M. e del contenuto delle note di P.G. non si è compreso, infatti, se sul tratto stradale effettivamente insistesse una segnaletica orizzontale e verticale e, sul punto apparivano contraddittorie anche alcune indicazioni riportate nella consulenza tecnica del P.M..
 B) la prevedibilità del guasto meccanico e se esso potesse essere evitato mediante un'ordinaria manutenzione.
 C) il mancato approfondimento del tema del giudizio controfattuale e, in particolare, la possibilità se, in caso di velocità inferiore del veicolo condotto dal B., l'incidente si sarebbe verificato ugualmente (sul punto le parti della consulenza tecnica del P.M. riportate in ricorso non appaiono sufficientemente esplicative).

La Corte di appello ha sottolineato che il B. aveva perso il controllo del mezzo a causa del mancato funzionamento dello sterzo, ma la velocità non regolamentare e non adeguata tenuta dallo stesso aveva assunto una rilevanza causale assorbente di tale fattore, atteso che innanzitutto aveva favorito la stessa avaria (i sobbalzi provocati dagli avvallamenti percorsi a velocità non adeguata avevano accelerato la fuoriuscita del perno dello sterzo dal suo alloggiamento) e, secondariamente, aveva impedito un'efficace azione frenante.

Al riguardo, occorre altresì accertare l'effettiva velocità mantenuta dal B., la possibilità di riconoscere la sussistenza di possibili ragioni del ricorrente per dubitare della funzionalità e della sicura guida dell'autocarro nonché la ricollegabilità del guasto dell'impianto dello sterzo ad un'omessa manutenzione o a fattori di carattere eccezionale ed imprevedibile.

Come da principio consolidato di questa Corte, seppur enunciato solo in massime giurisprudenziali risalenti ad epoca del Codice della Strada abrogato, il conducente, prima di iniziare la marcia del veicolo, ha l'obbligo di controllare il perfetto funzionamento e l'efficienza dei congegni e delle parti meccaniche, ma nell'ipotesi in cui un delitto colposo sia collegabile ad un problema di efficienza del veicolo, la responsabilità del conducente va esclusa solo allorché detta mancanza sia conseguenza di un guasto improvviso ed imprevedibile e non di un'omissione di preventivo controllo (Sez. 4, n. 5866 del 03/03/1981, Secci, Rv. 149349, relativa a fattispecie in cui si è ritenuto che il pregresso abbassamento del livello dell'olio nel relativo serbatoio, costituendo chiaro sintomo di una perdita in atto, rendesse prevedibile il pericolo dell'inefficienza dell'impianto frenante); tale obbligo concerne i difetti palesi o accertabili in base alla comune diligenza e non si estende alle ipotesi di inidoneità o di insufficienza derivanti da cause sopravvenute durante la circolazione che non si possono ricollegare alla condotta del conducente (Sez. 4, n. 1377 del 11/10/1967, dep. 1968, Ianiro, Rv. 107954).

Tale verifica non può essere scissa da un ulteriore approfondimento, relativo alla rilevanza causale della velocità tenuta nell'occorso dall'autocarro condotto dall'imputato: occorrerà cioè verificare in sede di merito, operando un adeguato ragionamento controfattuale, se la velocità eccessiva abbia giocato un ruolo nella dinamica dell'incidente, in termini assoluti ed autonomi, oppure in associazione al guasto meccanico verificatosi allo sterzo.

Occorrerà verificare le suddette problematiche nel rispetto del principio del contraddittorio, considerando i rilievi difensivi, le osservazioni dei consulenti delle parti e l'intero impianto probatorio.

3. Restando assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, la sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Catanzaro, altra Sezione.
 
Così deciso in Roma il 26 ottobre 2021.
 
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2022.

 

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