REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA
Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA E DELLE RELATIVE SANZIONI
CAPO I
Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni
Sezione I
Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazione di queste ultime
(Artt. 196 - 208 Codice della Strada)
Articolo 392 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Versamenti all'Ufficio del registro
(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 208 del Codice della Strada)
1. I proventi spettanti allo Stato, ai sensi dell'articolo 208, comma 1, del codice, devono essere versati mensilmente dalle singole amministrazioni all'ufficio del registro competente per territorio.
2. Degli avvenuti versamenti gli uffici del registro danno comunicazione al Ministero dei lavori pubblici mediante riepiloghi mensili, contenenti l'indicazione delle somme versate da ciascuna amministrazione.
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