Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 4695 del 22 febbraio 2025
Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 4695 del 22/02/2025
Circolazione Stradale - Artt. 203 e 204-bis del Codice della Strada - Ricorso al prefetto - Ricorso in sede giurisdizionale - Principio di alternatività tra il ricorso amministrativo e quello giurisdizionale - Contemporaneità delle opposizioni - Il soggetto che sceglie preventivamente la via del ricorso amministrativo ex art. 203 C.d.S., non può percorrere - successivamente e contemporaneamente al procedimento amministrativo - anche la via del ricorso giurisdizionale, depositando ricorso al competente Giudice di pace in contestazione del medesimo verbale, e ciò indipendentemente dall'esito del ricorso al Prefetto, ostandovi i chiari disposti preclusivi degli artt. 204 bis C.d.S..
RITENUTO IN FATTO
Il ricorso per cassazione proposto dalla sig.ra (Soggetto 1) concerne una causa che trae origine da un controllo effettuato dai carabinieri il 5 settembre 2017, durante il quale il minore (Soggetto 2) era stato colto alla guida di un ciclomotore senza patente, con la contestazione della violazione dell'art. 116, co. 15 e 17, del Codice della Strada (c.d.s.). Nei confronti della madre (nella persona, per l'appunto, della (Soggetto 1)), proprietaria del veicolo e genitrice del minore (quale persona esercente la relativa potestà, tenuta alla sorveglianza sul minore, e responsabile anche in via solidale ai sensi dell'art. 196 c.d.s.), venne elevato un verbale di accertamento con l'irrogazione di una sanzione dell'importo di Euro 5.000,00, oltre all'applicazione del fermo amministrativo del ciclomotore. Avverso tale verbale, l'odierna ricorrente presentava ricorso amministrativo al Prefetto e, dopo un breve intervallo temporale, anche opposizione in sede giurisdizionale dinanzi al Giudice di pace (mentre ancora non si era pronunciato il Prefetto).
L'adito Giudice di pace - per quanto ancora rileva nella presente sede - affermava l'inammissibilità del ricorso formulato dalla (Soggetto 1) in sede giurisdizionale (per la preclusione formatasi a seguito della precedente opposizione avanzata in via amministrativa), confermando, perciò, la legittimità del verbale contestatole nella suddetta qualità (mentre accoglieva l'opposizione contro l'atto notificato al minore).
All'esito del giudizio di appello, il Tribunale di (Omissis) rigettava - con la sentenza richiamata in epigrafe - l'appello della (Soggetto 1), confermando l'inammissibilità del ricorso giurisdizionale per la sua preclusione conseguente alla preventiva proposizione del ricorso in sede amministrativa dinanzi al Prefetto. Ad avviso del giudice di appello, il ricorso al Prefetto, cumulativo per i due verbali (e, quindi, anche relativamente a quello contestato direttamente alla (Soggetto 1), sia in proprio che quale genitrice esercente la relativa potestà sul figlio minore, con responsabilità solidale), era stato depositato oltre il termine di sessanta giorni dalla contestazione della violazione avvenuta il 5 settembre 2017 ed era stato, perciò, stato dichiarato inammissibile per tardività con provvedimento prefettizio del 19 marzo 2018.
La (Soggetto 1) ha formulato ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria. È rimasto intimato l'Ufficio territoriale del Governo di (Omissis).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - Il motivo denuncia violazione degli artt. 203 e 204-bis c.d.s. e dell'art. 7, co. 3, D.Lgs. n. 150/2011.
In particolare, si deduce l'erronea applicazione del principio di alternatività tra il ricorso amministrativo e quello giurisdizionale, sostenendo che i due rimedi erano stati esperiti contro atti distinti (il verbale di contestazione nei confronti della madre e quello notificato al figlio). Infatti, così nel ricorso: "il ricorso amministrativo ex art. 203 Cds è stato proposto in data 06/11/2017 avverso il verbale n. (Omissis) come contestato in data 05/09/2017 alla sig.ra (Soggetto 1) in quanto proprietaria del veicolo obbligata in solido... mentre il ricorso giurisdizionale ex art. 204-bis Cds è stato proposto in data 20/12/2017 avverso il medesimo verbale come personalmente ed illegittimamente notificato in data 20/11/2017 al minore sig. (Soggetto 2) in quanto trasgressore".
La ricorrente afferma, inoltre, che il provvedimento prefettizio che ha dichiarato tardivo il ricorso amministrativo era illegittimo poiché non conforme all'art. 204, co. 1, c.d.s. Si critica anche l'interpretazione della giurisprudenza richiamata dal Tribunale, ritenendo che la decisione citata non sia pertinente al caso di specie.
2. - Il motivo è infondato e va rigettato.
Il passo saliente della motivazione adottata dal Tribunale è il seguente: "Avendo scelto preventivamente... la via del ricorso amministrativo ex art. 203 C.d.S., non poteva l'odierna appellante percorrere - successivamente e contemporaneamente al procedimento amministrativo - anche la via del ricorso giurisdizionale, depositando ricorso al G.d.p. in data 20.12.2017 in contestazione del medesimo verbale avente n. (Omissis), e ciò indipendentemente dall'esito del ricorso al Prefetto, ostandovi i chiari disposti preclusivi degli artt. 204-bis C.d.S. - 7, co. 3 D.Lgs. 150/2011".
La statuizione del giudice di appello è corretta e merita di essere confermata in quanto costituisce legittima applicazione del principio che sancisce l'alternatività tra ricorso amministrativo e ricorso giurisdizionale, come prevista dall'art. 7, co. 3, ultima parte, del D.Lgs. 150/2011.
La ricorrente richiama un'ordinanza di questa Corte (Cass., Sez. III, n. 24702/2020) che stabilisce l'obbligo per il Prefetto di concludere il procedimento con un provvedimento espresso impugnabile dinanzi al Giudice ordinario, ma il richiamo non appare conferente, stante la differenza, rispetto alla fattispecie oggetto del presente ricorso, di quel caso di specie, in cui era stata notificata una cartella esattoriale in ordine al pagamento di una sanzione conseguente (rimasta insoluta) relativa ad un verbale di contestazione considerato divenuto definitivo, per non aver il Prefetto adottato l'ordinanza-ingiunzione a seguito di ricorso in via amministrativa (nel mentre, nel caso oggetto del ricorso in esame, il Prefetto aveva comunque, con apposito provvedimento, dichiarato inammissibile il ricorso proposto dinanzi a sé).
Ritiene, invece, il collegio che alla questione giuridica involta dal ricorso in disamina si attaglia la più recente giurisprudenza di questa Sezione (espressasi con la sentenza n. 29738/2023, successiva alla proposizione del ricorso stesso), sulla scorta della quale si è ritenuto che il verbale di accertamento dell'infrazione al codice della strada acquista, se non opposto tempestivamente e in difetto di pagamento in misura ridotta, la qualità di titolo esecutivo, decorsi sessanta giorni dalla notifica o dall'immediata contestazione, non occorrendo affinché tale effetto si produca un provvedimento prefettizio espresso che dichiari la tardività del ricorso amministrativo; da ciò deriva che, nel caso in cui sia proposto ricorso amministrativo e sopravvenga un provvedimento prefettizio espresso che erroneamente (si ritenga) dichiari l'inammissibilità per tardività, il contravventore avrà a disposizione i rimedi delle opposizioni esecutive ex artt. 615 e 617 c.p.c., da far valere nei confronti della cartella di pagamento fondata sul medesimo verbale di infrazione al codice della strada.
Con la sentenza appena richiamata del 2023 è stato, inoltre, acutamente osservato che il vizio della sequenza procedimentale che si sia venuto a verificare successivamente alla notifica del verbale di accertamento ne determina la caducazione, nel caso in cui siano decorsi i termini per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione. Infatti, ai sensi dell'art. 204, comma 1 bis, c.d.s. "I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto".
Ciò è conforme a quanto stabilito anche dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 22080 del 2017. In tale occasione la Corte ha precisato che il destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del codice della strada può esperire i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. per dedurre tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento nonché tutte le pretese di pagamento dell'amministrazione e dell'agente della riscossione che trovino ragione in fatti precedenti l'iscrizione a ruolo ma successivi all'emissione del verbale di accertamento, in quanto la relativa deduzione non ne sarebbe stata possibile anche se la notificazione di questo fosse stata regolarmente eseguita.
Nel caso di cui si discorre, l'opposizione è stata - in particolare - ravvisata come intempestiva dal Prefetto, il cui esercizio - come detto - precludeva la successiva opposizione in sede giurisdizionale (in applicazione del citato art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 150/2011), che avrebbe potuto essere fatta valere (ai sensi dell'art. 205 c.d.s.) contro l'eventuale ordinanza-ingiunzione emessa dallo stesso Prefetto, in conseguenza della reiezione del ricorso esperito in via amministrativa, in applicazione degli artt. 203 e 204 c.d.s.
In altri termini, nella vicenda che viene qui in rilievo, la preventiva proposizione del ricorso gerarchico davanti al Prefetto impediva la successiva formulazione, avvenuta a distanza di quasi un mese e mezzo, dell'opposizione in sede giurisdizionale avanti al Giudice di pace, in virtù - per l'appunto - dell'alternatività tra i due rimedi, come prevista dal combinato disposto degli artt. 204-bis c.d.s. e 7, comma 3, D.Lgs. n. 150/2011.
Orbene, la circostanza che il preventivo procedimento di opposizione in sede amministrativa sia stato definito - ancorché in modo ritenuto illegittimo e/o intempestivo - con un provvedimento di inammissibilità del ricorso gerarchico per tardività non ha impedito al verbale di accertamento elevato nei confronti dell'odierna ricorrente di acquisire l'efficacia di titolo esecutivo, non contestabile con opposizione ai sensi del citato 204-bis c.d.s., ma con le opposizioni esecutive - anche al fine di far valere, per l'appunto, l'eventuale illegittimità della dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione ex art. 203 c.d.s. e, quindi, dell'insussistenza del presupposto per la formazione del titolo esecutivo - avverso la conseguente cartella esattoriale, nella ricorrenza delle inerenti condizioni.
3. - In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio sono irripetibili, stante il mancato esercizio di attività difensiva da parte dell'intimato U.T.G. di (Omissis).
Inoltre, ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater D.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 30 gennaio 2025.
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