CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

CAPO II
Degli illeciti penali

Sezione I
Disposizioni generali in temi di reati e relative sanzioni

 

Articolo 221 CdS
Connessione obiettiva con un reato

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è anche competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.
   2. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità. Si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 220.

 

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OSSERVAZIONI

* In caso di contestazione immediata (o notifiche) di violazioni amministrative contenute nel C.d.S. accertata a seguito di incidente stradale con esito mortale alla parte che è stata causa (o concausa) del sinistro, in ottemperanza al disposto contenuto nell'art. 221 dello stesso C.d.S. (Connessione obiettiva con un reato), nelle note del verbale di contestazione va chiaramente indicato che il ricorso avverso la violazione deve essere presentato al giudice penale competente nei termini indicati dallo stesso C.d.S., sussistendo connessione con il reato di omicidio stradale.

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 5846 del 27/02/2023
Circolazione Stradale - Art. 221 del Codice della Strada - Sanzione amministrativa - Connessione obiettiva con un reato - Incompetenza del giudice di appello civile - Nel caso sussistano i presupposti di cui agli artt. 24 della L. n. 689/1981 e 221 del C.d.S., il giudice di appello civile è tenuto a rilevare la sua incompetenza in favore di quella del giudice penale e non, invece, conoscere illegittimamente del merito della violazione amministrativa, decidendo per la legittimità del verbale di accertamento sul presupposto della ritenuta configurazione della violazione amministrativa e sostituendosi indebitamente, in tal modo, all'autorità giudiziaria penale.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 957 del 13/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 218, 221 e 222 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica - Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie all'accertamento del reato - Prescrizione del reato - Sanzione accessoria della sospensione della patente - Inapplicabilità - In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, la pronuncia della sentenza di estinzione del reato per prescrizione preclude l'applicabilità delle sanzioni amministrative accessorie da parte del giudice penale, spettando in tal caso la competenza a provvedere in merito al prefetto, previa verifica delle condizioni di legge.

 

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