Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 12091 del 8 maggio 2023
Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 12091 del 08/05/2023
Circolazione Stradale - Artt. 12, 148, 200, 201, 203 e 204-bis del Codice della Strada - Contestazione, verbalizzazione e notificazione delle violazioni - Percezione sensoriale - Fede privilegiata - Ricorso - Mancanza di querela di falso - Ammissibilità - E' ammissibile la contestazione relativa al numero di targa errato del veicolo senza necessità di proporre querela di falso laddove tale indicazione sia riconducibile ad una mera percezione del verbalizzante suscettibile di errore materiale, come la circostanza che il veicolo, in movimento ed in fase di sorpasso di una serie di altre vetture, non rende sicura e certa la lettura della targa da parte degli agenti operanti, corroborato dal fatto che il verbale aveva indicato un colore della autovettura diverso da quello effettivo e che la prova orale aveva confermato che all'ora della contestata infrazione l'opponente si trovava in un comune diverso da quello ove è avvenuta la violazione.
FATTI DI CAUSA - RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto notificato il 17.5.2022 il comune di (Omissis) ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1007/2022 del Tribunale di Teramo, depositata il 7.6.2022, che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l'opposizione proposta da (Soggetto 1) avverso il verbale che gli contestava la violazione dell'art. 148, comma 2, codice della strada, per avere, alla guida della propria autovettura, a velocità sostenuta e sorpassando in serie più autoveicoli, invaso la corsia dell'opposto senso di marcia.
Il Tribunale motivò l'accoglimento dell'opposizione ritenendo fondata la difesa dell'opponente di essere estraneo al fatto e che l'indicazione della targa del proprio autoveicolo nel verbale di accertamento era frutto di un errore. In particolare il Tribunale, premesso che l'identificazione del trasgressore era avvenuta sulla base del numero di targa dell'autoveicolo indicato nel verbale, non essendoci stata l'immediata contestazione della infrazione, ed affermato che tale indicazione, essendo frutto di percezione sensoriale da parte dell'agente verbalizzante, come tale suscettibile di errore di fatto, non era coperta da fede privilegiata e quindi opponibile anche in mancanza di querela di falso, ritenne provato l'assunto difensivo, rilevando che il verbale indicava un colore dell'autovettura diverso da quella dell'opponente e che la prova testimoniale assunta aveva dimostrato che egli si trovava, al momento della infrazione addebitatagli, in un luogo diverso.
(Soggetto 1) ha notificato controricorso.
La causa è stata avviata in decisione in camera di consiglio.
L'Amministrazione ricorrente ha depositato memoria.
Con il primo motivo il comune ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2699 e 2700 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto che la contestazione dell'opponente circa la non corrispondenza del numero di targa del proprio autoveicolo con quello rilevato nel verbale fosse liberamente esaminabile pur in assenza della proposizione della querela di falso. Si sostiene, al contrario, che il verbale di accertamento della infrazione, essendo atto pubblico, fa fede fino a querela di falso di tutti i fatti accertati di persona dal verbalizzante, tra i quali rientra, nel caso di violazioni al codice della strada, anche il numero della targa dell'autoveicolo guidato dal trasgressore.
Il secondo motivo di ricorso, che denuncia violazione ed erronea applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per non avere riconosciuto al verbale di accertamento della violazione l'efficacia di piena prova attribuitagli direttamente dalla legge.
I due motivi, che vanno trattati congiuntamente per la loro connessione oggettiva, sono infondati.
Il Tribunale ha motivato la propria conclusione in ordine alla non necessità della querela di falso avverso l'indicazione contenuta nel verbale del numero di targa dell'autoveicolo, che risulta l'unico dato utilizzato per la identificazione del sanzionato, evidenziando che dallo stesso verbale risultava che l'infrazione non era stata immediatamente contestata e che i verbalizzanti avevano dato atto di avere tentato "anche di inseguire il conducente del mezzo sopra indicato senza però raggiungerlo in quanto lo stesso continuava in ulteriori ripetute manovre di sorpasso a elevata velocità". Ha quindi ritenuto che la targa del veicolo, "anche alla luce dello svolgimento concitato degli eventi che avevano impedito la contestazione immediata" non potesse essere assistita da fede privilegiata.
Sulla base di tali premesse, deve ritenersi che la decisione impugnata si sottragga alle censure sollevate, non discostandosi dall'orientamento di questa Corte, secondo cui l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che deve riconoscersi - ex art. 2700 cod. civ., in dipendenza della sua natura di atto pubblico - al verbale di accertamento redatto dagli agenti di polizia, oltre che quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente "agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti", non sussiste né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi che quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante (Cass. n. 29320 del 2022; Cass. n. 3282 del 2006; Cass. n. 16713 del 2009). Sulla scorta di tali principi, è stata così riconosciuta l'ammissibilità della contestazione relativa al numero di targa del veicolo senza necessità di proporre querela di falso laddove tale indicazione sia riconducibile ad una mera percezione del verbalizzante suscettibile di errore materiale (Cass. n. 25676 del 2009; Cass. n. 27937 del 2008; Cass n. 457 del 2006).
Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che le modalità di accertamento della infrazione e la circostanza che il veicolo fosse in movimento ed in fase di sorpasso di una serie di altre vetture non rendessero sicura e certa la lettura della targa da parte degli agenti e che esso fosse stato causato da un errore di percezione, corroborato dal fatto che il verbale aveva indicato un colore della autovettura diverso da quello effettivo (marrone in luogo di grigio) e che la prova orale aveva confermato che all'ora della contestata infrazione l'opponente si trovava in un altro comune, ove era andato a prendere la figlia all'uscita della scuola.
Trattasi, all'evidenza, di un apprezzamento di fatto non suscettibile, in quanto tale, di sindacato in sede di giudizio di legittimità.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 750,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2023.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2023.
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