Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 2259 del 30 gennaio 2025
Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 2259 del 30/01/2025
Circolazione Stradale - Artt. 200, 203 e 204-bis del Codice della Strada - Verbale di contestazione - Accertamento diretto della violazione da parte dei verbalizzanti - Attribuzione dell'efficacia privilegiata - Confutazione del verbale - Rimedi - Il verbale di accertamento contenente la descrizione delle condizioni di tempo, di luogo e delle circostanze oggettivamente riscontrate in merito alla consumazione della violazione accertata conseguente ad una percezione diretta e contestuale da parte degli agenti accertatori, con la derivante attribuzione a detto verbale dell'efficacia privilegiata propriamente prevista dall'art. 2700 c.c. necessita, per la confutazione della provenienza dell'atto e delle attestazioni in esso contenute, della querela di falso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di (Omissis), decidendo - con sentenza n. 566/2022 -sull'appello proposto da (Soggetto 1) avverso la sentenza del Giudice di pace di (Omissis) n. 27/2020, la rigettava, condividendo la motivazione del suddetto giudice di prime cure, con la quale era stata confermata la legittimità dell'accertamento compiuto a carico dello stesso (Soggetto 1) in ordine alla violazione dell'art. 148, commi 10 e 16, c.d.s., sul presupposto che il medesimo - al fine di confutare le risultanze del verbale di contestazione - avrebbe dovuto proporre querela di falso, poiché dal contenuto di detto verbale era emerso che i verbalizzanti avevano direttamente rilevato la condotta mediante la quale si era consumata la su indicata infrazione, verificando oggettivamente che il ricorrente aveva effettuato una manovra di sorpasso in prossimità di un dosso ascendente.
2. Il (Soggetto 1) ha impugnato per cassazione la suddetta sentenza di appello con ricorso affidato a due motivi.
L'intimato Prefetto non ha svolto attività difensiva in questa sede.
3. Il Consigliere delegato della Sezione, in persona del dr. A. S., ha proposto definirsi il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ravvisando la manifesta infondatezza di entrambi i motivi di ricorso.
5. Il citato ricorrente ha chiesto - con rituale istanza - decidersi il ricorso in virtù del comma 2 dell'indicato art. 380-bis c.p.c.
6. Il giudizio è stato, conseguentemente, fissato per l'adunanza camerale nelle forme dell'art. 380-bis.1. c.p.c. (per la composizione del cui collegio è stato tenuto conto del principio enunciato con la sentenza delle Sezioni unite n. 9611/2024), in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria (con la quale si è limitato solo a ribadire le conclusioni rassegnate nel ricorso).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione dell'art. 2697 c.c. e la violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 c.c., contestando la legittimità della sentenza impugnata con la quale era stata rilevata l'insussistenza della violazione del citato art. 2697 c.c. e la fidefacienza del verbale di accertamento in conformità al suddetto art. 2700 c.c., malgrado lo stesso costituisse frutto di "percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento" da parte degli agenti accertatori e, come tale, contestabile con mezzi di prova (di cui lo stesso ricorrente aveva chiesto l'ammissione) liberamente valutabili.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce - con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, per non aver il giudice di appello esaminato il contenuto della deposizione del teste (Soggetto 2), dalla quale era scaturita una diversa conformazione del piano stradale in cui era stata accertata la violazione contestata e che, in ogni caso, sarebbe stata contestabile, al limite, la diversa infrazione da ricondursi all'eccesso di velocità, ma non a quella di divieto di sorpasso.
3. I due motivi - esaminabili congiuntamente, in quanto all'evidenza connessi - sono da ritenersi, conformemente alla proposta di definizione anticipata formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. - manifestamente infondati.
Infatti, va osservato che il giudice di appello (come, del resto, quello di primo grado) ha applicato correttamente la giurisprudenza di questa Corte nel ritenere che il verbale di accertamento contenesse compiutamente la descrizione delle condizioni di tempo, di luogo e delle circostanze oggettivamente riscontrate in merito alla consumazione della violazione accertata, consistita nell'effettuazione di sorpasso in prossimità di un dosso ascendente, siccome conseguente ad una percezione diretta e contestuale da parte degli agenti accertatori, con la derivante attribuzione a detto verbale dell'efficacia privilegiata propriamente prevista dall'art. 2700 c.c. e da cui la necessità - per la confutazione della provenienza dell'atto e delle attestazioni in esso contenute - della querela di falso.
Al riguardo, con le avanzate censure, il ricorrente:
1) con la prima reitera la supposta violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c.;
2) con la seconda risollecita la doglianza relativa all'omessa considerazione di quanto scaturente da una deposizione testimoniale circa una possibile diversa conformazione del luogo teatro della commissione dell'infrazione (di per sé, oltretutto, non configurante vizio riconducibile al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., quanto quello ricollegabile ad una possibile violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.), circostanza, questa, ininfluente perché superata dalla suddetta efficacia del verbale di accertamento, per cui - al limite - la risultanza addotta dal ricorrente avrebbe potuto essere fatta eventualmente valere nel giudizio di querela di falso, tuttavia non instaurato.
Orbene, a tal proposito, deve riaffermarsi il principio in base al quale nel procedimento di opposizione a verbale di accertamento (o ad ordinanza-ingiunzione) in materia di violazioni al c.d.s. (ma il principio ha, comunque, valenza generale), sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione in concreto contestata, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione involgente la confutazione delle attestazioni riguardanti la descrizione dei fatti che siano stati accertati direttamente e contestualmente dai pubblici ufficiali, e, quindi, la possibile alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte degli stessi agenti verbalizzanti (cfr., tra le tante, Cass. SU n. 17355/2009; Cass. n. 2434/2011; Cass. n. 3705/2013; Cass. n. 29320/2022).
In altri termini, nei suddetti procedimenti di opposizione, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche.
E proprio con riferimento ad una fattispecie identica a quella oggetto di esame in questa sede, questa Corte (v. Cass. n. 1837/2021) ha statuto come - in tali procedimenti - non sia ammissibile la censura relativa alla contestata esecuzione di un sorpasso in prossimità del tratto ascendente di un dosso, così come rappresentata nel verbale di contestazione della corrispondente violazione del c.d.s. se non nella forma della querela di falso con il cui rimedio deve essere impugnato il verbale stesso, ove trattasi di contestare la descrizione di una circostanza di fatto riscontrata direttamente dal verbalizzante, ovvero conseguente ad una diretta constatazione visiva della condotta da parte dello stesso pubblico ufficiale accertatore, controllabile secondo un metro obiettivo.
Pertanto, l'allegazione e la prospettazione di un diverso accadimento dei fatti (anche con riferimento alle circostanze di tempo e di luogo riportate nel verbale di accertamento) e, quindi, di una differente ricostruzione della condotta concretante la contestata violazione non avrebbe potuto, nel caso di specie, che essere veicolata attraverso la proposizione di una querela di falso, invece non formulata dall'odierno ricorrente (il quale ha cercato - ma inammissibilmente - di perseguire lo stesso risultato mediante la richiesta di mezzi istruttori secondo le modalità di svolgimento di un ordinario giudizio di cognizione).
4. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto.
Poiché l'intimato Prefetto non ha svolto attività difensive in questa sede, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, così come non può - pur in presenza della conformità della decisione alla proposta di cui all'art. 380-bis c.p.c. - disporsi la condanna prevista dall'art. 96, comma 3, c.p.c., mentre trova applicazione quella al pagamento della somma indicata al successivo comma dello stesso articolo 96, quantificata nella misura di cui in dispositivo.
Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., della somma di Euro 500,00.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, in data 24 ottobre 2024.
Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2025.
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