Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Civile, Sezione sesta, ordinanza n. 2021 del 23 gennaio 2023
Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 2021 del 23/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 203, 204, 204-bis e 205 del Codice della Strada - Ricorso al prefetto e provvedimenti - Ricorso in sede giurisdizionale - Opposizione all'ordinanza-ingiunzione - Rimedi - Il ricorso amministrativo è alternativo al ricorso al Giudice di pace avverso il verbale di accertamento, ma è pacifico che, contro la successiva ordinanza prefettizia emessa all'esito del procedimento regolato dall'art. 204 del C.d.S., il sanzionato può sempre proporre l'opposizione dinanzi al Giudice di pace ai sensi dell'art. 205 del C.d.S., e sollevare questioni già proposte in sede amministrativa eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 109/2021, il Tribunale di (Omissis) ha confermato la pronuncia di primo grado con cui era stata dichiarata inammissibile l'opposizione proposta da (Soggetto 1) avverso l'ordinanza ingiunzione concernente il pagamento di sanzioni pecuniarie per violazione del codice della strada, sostenendo che avendo il ricorrente proposto ricorso al Prefetto avverso il verbale di accertamento, poteva impugnare l'ordinanza prefettizia solo per vizi propri ma non riproporre le censure già formulate in sede amministrativa, essendo il ricorso giurisdizionale alternativo a quello amministrativo ai sensi dell'art. 204 bis CDS.
Per la cassazione della sentenza (Soggetto 1) propone ricorso affidato ad un unico motivo.
La Prefettura è rimasta intimata.
Il Consigliere relatore ha formulato proposta di definizione della causa ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., a seguito della quale il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.
2. L'unico motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, co 3, D.LGS 150/2011, 203, 204, 204 bis, 205 CDS, 339 c.p.c. e L. 689/1981.
Si sostiene che il ricorso amministrativo è alternativo al ricorso al Giudice di pace avverso il verbale di accertamento ma che resta impregiudicata la possibilità del sanzionato di opporsi anche all'ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 205 CDS e di riproporre tutte le censure già formulate dinanzi al Prefetto.
Il motivo è fondato.
L'art. 7 D.LGS. 150/2011 prevede che le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento delle violazioni del codice della strada di cui all'articolo 204 sono devolute bis D.LGS. 285/1992 al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione e vanno proposte nel termine di trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento (o entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero), a pena di inammissibilità.
Il ricorso è inammissibile se sia stato previamente presentato ricorso al Prefetto ai sensi dell'articolo 203 D.LGS. 285/1992.
La norma è chiara nel prevedere che il ricorso amministrativo è alternativo al ricorso al Giudice di pace avverso il verbale di accertamento (art. 204 bis CDS), ma resta che, contro la successiva ordinanza prefettizia emessa all'esito del procedimento regolato dall'art. 204 CDS, il sanzionato può sempre proporre l'opposizione dinanzi al Giudice di pace ai sensi dell'art. 205 CDS (attualmente regolata dall'art. 6 D.LGS. 150/2011), e sollevare questioni già proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte). Detta opposizione è - in sostanza - uno strumento per portare la controversia nella sua interezza di fronte al giudice, trattandosi di un giudizio sul rapporto, soltanto introdotto da un atto, con effetto devolutivo pieno (Cass. 5891/2004; Cass. 21954/2004; Cass. 4302/2006; Cass. s.u. 1786/2010; Cass. 17799/2014; Cass. 12503/2018).
L'esperimento del ricorso amministrativo facoltativo avverso il verbale di accertamento, consentito dall'art. 203 D.lgs. 285/1992 non comporta la definitività e l'incontestabilità della sanzione, né impedisce di formulare con l'opposizione all'ordinanza ingiunzione tutte le censure che riguardino il corretto esercizio del potere sanzionatorio.
Il ricorrente, dopo aver proposto ricorso al Prefetto, ha - pertanto - legittimamente impugnato la successiva ordinanza ingiunzione, potendo dedurre anche vizi dell'accertamento presupposto, non essendo incorso in alcuna decadenza.
Consegue - pertanto - l'accoglimento dell'unico motivo di ricorso.
La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di (Omissis), in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie l'unico motivo di ricorso, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di (Omissis), in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2023.
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