Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quinta, sentenza n. 11537 del 29 marzo 2022
Corte di Cassazione Penale, Sezione V, sentenza numero 11537 del 29/03/2022
Circolazione Stradale - Art. 80 del Codice della Strada e art. 482 C.P. - Revisione - Falsità materiale commessa dal privato - Apposizione di tagliando falso che ne attesta l'avvenuta revisione - Confisca - Esclusione - Nei casi di parziale falsità della carta di circolazione attraverso la falsa attestazione di regolare revisione, apposta con falso tagliando sulla carta di circolazione di un autoveicolo non è inficiata la validità del documento nella sua interezza e che, pertanto, non ne è giustificata la confisca.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 11 dicembre 2020 (dep. il 19 gennaio 2021) la Corte di appello di Brescia, a seguito del gravame interposto dal Procuratore generale distrettuale, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Bergamo il 4 ottobre 2018, ha affermato la responsabilità di S. M. per il delitto di falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.) in relazione al "timbro apposto sulla carta di circolazione comprovante il superamento della revisione in data (OMISSIS) anziché in data 17 gennaio 2015 come risultato dagli accertamenti nella banca dat(i) della motorizzazione civile di Bergamo" e lo ha condannato alla pena di mesi nove di reclusione, ha disposto la confisca della carta di circolazione in atti, condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali e revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena a lui già concessi, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, formulando tre motivi (di seguito esposti, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1).
2.1. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione dell'art. 482 c.p., in relazione all'art. 476 c.p. e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto contestato (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).
2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti la violazione dell'art. 240 c.p. e il difetto di motivazione, in ordine alla confisca della carta di circolazione relativa al rimorchio tg (OMISSIS) (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).
2.3. Con il terzo motivo sono state dedotte la violazione dell'art. 62-bis c.p. e il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).
3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste, escludendo che la contraffazione de qua, sulla base delle circostanze concrete, abbia oggettiva capacità a sorprendere la fede pubblica.
La difesa si è associata alle conclusioni del Procuratore generale e ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il secondo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto, con il conseguente annullamento senza rinvio in parte qua della sentenza impugnata; nel resto il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato.
1. Con il primo motivo - sub specie della violazione della legge penale e del vizio di motivazione - il ricorrente ha censurato la sentenza di secondo grado poiché, pur avendo escluso che, nel caso di specie, vi sia stata la contraffazione della carta di circolazione originale, ha comunque affermato la penale responsabilità dell'imputato per averne falsificato la copia, facendo erronea applicazione del principio posto dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui "la formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale" (Sez. U, n. 35814 del 28/03/2019, Marcis, Rv. 276285 - 01).
Al riguardo si è rassegnato che:
- la carta di circolazione (dopo un controllo in data 18 dicembre 2014 nel corso del quale il conducente di un veicolo di proprietà dalla AUTOTRASPORTI ZU. s.r.l., di cui l'imputato è legale rappresentante, non ne disponeva) è stata presentata da un dipendente dell'impresa alla Polizia Locale di (OMISSIS);
- l'agente M. B. - che ha curato la pratica - non è stato in grado di ricordare se la carta di circolazione gli sia stata presentata solo in copia ovvero se gli sia stata contestualmente esibita l'originale (non ricordando neppure se era stato egli stesso a fare la copia ne’ se avesse fatto un controllo accurato o meno perché impegnato in altre incombenze);
- nella copia era apposto un timbro che indicava nel (OMISSIS) la data della revisione mentre nell'originale di essa (poi acquisito) risulta la data corretta del (OMISSIS);
- dunque, nel caso di specie erroneamente si sarebbe attribuita rilevanza penale al fatto, non potendo affermarsi che la copia avesse l'apparenza dell'originale e fosse perciò atta a trarre in inganno i terzi di buona fede, atteso che, alla luce di quanto già rassegnato:
- non vi è stata contraffazione dell'originale ma ad essere non rispondente al vero è soltanto la copia fotostatica, - dalla stessa testimonianza del M. si trae che la presentazione della copia non era in grado di ingannare poichè il dipendente dello S. non ha consegnato un documento che avrebbe dovuto apparire come la vera carta circolazione (anche alla luce del fatto che la copia era un normale foglio di carta formato A4, macroscopicamente difforme dalle carte di circolazione originali);
- anche a ritenere pacifico (come erroneamente ha fatto la Corte di appello) che la fotocopia sia stata formata prima di recarsi nell'ufficio della Polizia locale, la circostanza che contestualmente sia stato esibito l'originale, esclude la capacità decettiva della copia e vi sarebbe stata comunque la negligenza dell'agente della polizia municipale che non ha compiuto la verifica dei documenti (il che non può imputarsi al dipendente dello S., non potendosi affermare - contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello - che egli abbia approfittato del noto carico di lavoro dell'ufficio pubblico);
- tanto meno potrebbe imputarsi allo Z. la trasmissione dell'atto dalla Polizia locale di (OMISSIS) (che l'aveva ricevuto) alla Polizia stradale di Brescia (che stava svolgendo gli accertamenti de quibus).
1.1. Il motivo in esame è infondato.
Il ricorrente ha richiamato il principio posto dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui "la formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale" (Sez. U, n. 35814/2019, cit.).
Tuttavia, la sentenza in discorso - nel delineare i limiti della rilevanza penale della "contraffazione che si realizza mediante la formazione di un atto in realtà inesistente" compiuta mediante "l'utilizzo di una falsa copia" - ha a chiare lettere condiviso "quel filone interpretativo" già presente nella giurisprudenza di legittimità "che meglio ne definisce l'ambito di estensione incentrando la sua attenzione sulle ipotesi in cui la copia di un documento si presenti o venga esibita con caratteristiche tali, di qualsiasi guisa, da voler sembrare un originale, ed averne l'apparenza, ovvero" - quel che qui più rileva - "la sua formazione sia idonea e sufficiente a documentare nei confronti dei terzi l'esistenza di un originale conforme: in tal caso la contraffazione si ritiene sanzionabile ex artt. 476 o 477 c.p., secondo la natura del documento che mediante la copia viene in realtà falsamente formato o attestato esistente (cfr., in motivazione, Sez. 5, n. 7385 del 14/12/2007, dep. 2008, Favia, Rv. 239112; v., inoltre, Sez. 5, n. 9366 del 22/05/1998, Celestini, Rv. 211443). (...) Entro tale prospettiva, a ben vedere, deve ritenersi indifferente la circostanza di fatto legata alla materiale esistenza o meno dell'atto "originale" rispetto al quale dovrebbe operarsi il raffronto comparativo con la copia, perché l'intervento falsificatorio effettuato con la modalità della contraffazione assume come riferimento non tanto la copia in se’, quanto il falso contenuto dichiarativo o di attestazione apparentemente mostrato dalla natura della copia formata ed esibita dall'agente, laddove l'atto originale non esiste affatto ovvero, se realmente esistente, rimane inalterato e comunque estraneo alla vicenda. (...) Nell'ipotesi qui considerata (...) la falsità materiale si concentra sull'esistenza stessa dell'oggetto documentato, ma non investe, nella realtà, un documento pubblico, bensì solo una copia informe" la quale "nell'intenzione dell'agente (è) destinata a provare artificiosamente l'esistenza" del primo (Sez. U, n. 35814/2019, cit.).
Sulla scorta di quanto appena esposto, dunque, la sentenza impugnata conformemente al diritto ha ravvisato la rilevanza penale della condotta de qua, poiché - alla luce degli elementi in atti - ha ritenuto che nella specie sia stata presentata una copia della carta circolazione difforme dall'originale come se essa fosse ad esso conforme; e ha attribuito capacità decettiva proprio a tale presentazione alla Polizia locale per la successiva trasmissione alla Polizia stradale di Brescia (che aveva effettuato il controllo del veicolo e stava svolgendo le relative verifiche), trasmissione che in effetti ha fatto seguito, essendosi creata la falsa apparenza dell'esistenza di un originale difforme da quello genuino. La Corte di appello, sotto tale ultimo profilo, - con motivazione logica e immune da censure e in mancanza di un travisamento della prova, neppure dedotto -, ha valorizzato per l'appunto le modalità di presentazione della copia, evidenziando che - nonostante fosse stato esibito anche l'originale - nella specie esse non abbiano consentito un controllo effettivo della conformità e, quel che è decisivo, la copia contraffatta sia stata trasmessa all'Autorità che stava eseguendo i controlli per il tramite di un altro ufficio pubblico che, pertanto, avrebbe confidato nella corrispondenza della copia trasmessa via fax all'originale. E in questa sede non può compiersi un diverso apprezzamento degli elementi di fatto come il ricorso in definitiva finisce per addurre (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01).
2. Con il secondo motivo il ricorrente ha rappresentato che la Corte territoriale avrebbe, in maniera illogica e contraddittoria e in violazione dell'art. 240 c.p., disposto la confisca della carta di circolazione originale del rimorchio tg (OMISSIS), nonostante abbia rilevato che essa non è stata contraffatta e, dunque, non costituiva ne cosa che servì o fu destinata a commettere il reato, ne’ il prodotto, il profitto o il prezzo del reato; e tanto meno cosa la cui fabbricazione o uso costituisce reato. Inoltre, dalla motivazione non è dato comprendere quale delle ipotesi previste dall'art. 240 c.p. la Corte d'Appello abbia ravvisato, ne’ - qualora abbia ravvisato una delle ipotesi di cui al comma 1 - ha esplicitato le ragioni per cui, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, ha ritenuto di ordinare la confisca.
2.1. Il motivo è fondato.
Questa Corte, nei casi di parziale falsità della carta di circolazione - e in particolare di falsa attestazione di regolare revisione, apposta con falso tagliando sulla carta di circolazione di un autoveicolo - ha chiarito che non è inficiata la validità del documento nella sua interezza (tanto da essere emendabile con la cancellazione parziale prevista dall'art. 537 c.p.p., comma 2) e che non ne è giustificata la confisca (Sez. 5, n. 15802 del 19/03/2019, Guarino, Rv. 276626 - 01; Sez. 5, n. 38119 del 08/07/2016, Bartoli; Sez. 5, n. 9046 del 18/12/2001, Console, Rv. 22925; Sez. 5, n. 756 del 19/02/1996, Vallelonga, Rv. 204481).
A fortiori nel caso in esame, in cui la contraffazione non ha avuto ad oggetto l'originale della carta di circolazione, non sussistono i presupposti per la confisca della carta di circolazione - deve ribadirsi - genuina. Dunque, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio (ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. l), limitatamente alla disposta confisca e deve disporsi la restituzione della carta di circolazione all'avente diritto.
3. Con il terzo motivo il ricorrente - deducendo la violazione della legge penale e il vizio di motivazione - ha censurato la decisione impugnata poiché ha negato i presupposti per riconoscere le circostanze attenuanti generiche, ritenendo l'assenza di elementi positivi e attribuendo portata ostativa alle diverse condanne da lui riportate, relative tra l'altro a reati tributari. Tuttavia, nel caso in esame, la Corte di appello non avrebbe considerato il contegno processuale e l'atteggiamento collaborativo dell'imputato (il quale ha cercato di contemperare l'esercizio del diritto di difesa con l'economia processuale, chiedendo l'esame di un solo testimone a discarico); ed erroneamente e con motivazione carente avrebbe attribuito rilievo ai precedenti penali dell'imputato (come esposto, relativi a reati tributari), senza invece considerare le modalità della condotta oggetto del presente procedimento e la natura del reato contestato (volto a tutelare un bene giuridico differente) nè la distanza temporale rispetto alle pregresse condanne.
3.1. Il motivo in esame è inammissibile.
In tema di attenuanti generiche:
- "il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione" (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01);
- "al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente" (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02).
Nel caso di specie, è dirimente considerare che la Corte territoriale ha indicato gli elementi che ha ritenuto ostativi alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, richiamando pure - in maniera conforme a legge - i precedenti penali dell'imputato. Rispetto a tale valutazione il ricorso ha svolto allegazioni in fatto finendo col prospettare un diverso apprezzamento di merito, qui non consentito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca e per l'effetto dispone la restituzione della carta di circolazione all'avente diritto.
Rigetta nel resto il ricorso.
Il presente provvedimento, redatto dal Consigliere Dr. Francolini Giovanni, viene sottoscritto dal solo Presidente del Collegio in ragione dell'impedimento dell'estensore - secondo la vigente normativa emergenziale sanitaria - a raggiungere l'Ufficio (art. 546 c.p.p., comma 2).
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2022.
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