Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 300/A/1223/19/105/2 del 8 febbraio 2019
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato.
Prot.: 300/A/1223/19/105/2 del 08/02/2019
OGGETTO: Richiesta chiarimenti in tema di accertamento in forma postuma delle violazioni di cui agli articoli 80 e 193 Codice della Strada con l'ausilio di dispositivi automatici in commercio (targa system) attualmente non omologati.
(Indirizzi omessi)
Si fa riferimento alla lettera del 19 settembre 2018 concernente l'utilizzo della strumentazione targa system per la contestazione delle violazioni previste dagli articoli 80 e 193 del CdS. Nel merito si fornisce il seguente contributo.
Preliminarmente occorre precisare che l'art. 200 CdS sancisce il principio generale che prevede l'obbligo di contestazione immediata in tutti i casi in cui è materialmente possibile compierla nel rispetto delle condizioni di sicurezza per la circolazione e per l'operatore di polizia stradale che vi provvede. Se la contestazione immediata della violazione non è stata materialmente possibile, si redigerà il relativo verbale notificandolo nei termini prescritti; in questi casi, nel verbale deve essere riportata in modo esaustivo e completo, congrua enunciazione dei motivi che l'hanno impedita. La motivazione non può essere limitata alla generica indicazione dell'impossibilità della contestazione immediata, ma deve essere adeguatamente circostanziata attraverso la documentazione esauriente delle situazioni concrete presenti al momento del fatto. Le motivazioni devono avere carattere di contingenza ed effettività caso per caso, evitando di utilizzare formule che hanno carattere di sistematicità, e precisando le concrete circostanze di fatto che hanno reso la contestazione immediata impossibile, pericolosa o irragionevole.
La motivazione dell'omessa contestazione immediata assume un valore essenziale nel procedimento d'irrogazione delle sanzioni del CdS, infatti, la mancata contestazione immediata, quando invece possibile, produce effetto estintivo dell'obbligazione sanzionatoria, anche ove sia successivamente effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento.
La contestazione differita delle violazioni previste dagli artt. 80 e 193 del CdS, accertate con il dispositivo di cui sopra, non è mai possibile perché tale apparecchio non risulta aver ottenuto l'omologazione o l'approvazione specifica per il rilevamento delle violazioni sopra richiamate da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Nei casi di impossibilità della contestazione immediata, l'utilizzo del dispositivo targa system, che è collegato con la banca dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti serve solo per segnalare la presenza di un veicolo che potrebbe non essere in regola con la revisione o con l'assicurazione (in questo senso l'apparecchio non accerta la violazione), e quindi, il dispositivo costituisce un semplice "supporto per l'Operatore che avrà accertato direttamente il transito del veicolo cioè l'effettiva circolazione dello stesso, e che sarà altresì colui che dovrà accertare le violazioni in parola come di seguito indicato.
In tale contesto, e fermo restando la necessità di essere in presenza di una situazione di fatto che ha reso la contestazione immediata non possibile, e le cui motivazioni devono essere dettagliatamente descritte nel verbale, l'organo di polizia stradale potrà attivarsi per la contestazione differita.
Per la violazione prevista dall'art. 80, l'organo di polizia stradale dovrà esperire un accertamento successivo (attraverso la banca dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 226 CdS), e in caso sia confermata la mancanza della revisione, procedere con la contestazione della violazione prevista, redigendo il verbale nel quale saranno indicati i motivi della mancata contestazione immediata. Si esprime l'avviso che non sia necessario attivare la procedura dell'invito ai sensi dell'art. 180, comma 8 CdS in quanto non espressamente prevista e in quanto la banca dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può essere considerato strumento attendibile per tale scopo (1).
Analogamente, per la contestazione della violazione prevista dall'art. 193, si osserva che la mancanza della copertura assicurativa segnalata dal targa system, non potendo essere utilizzata direttamente per la contestazione differita perché tale dispositivo non è omologato o approvato per l'accertamento di questa violazione, qualora non sia stato possibile procedere alla contestazione immediata verificando materialmente i documenti in possesso del conducente, per l'accertamento della violazione, si dovrà esperire un riscontro attraverso le banche dati delle compagnie assicuratrici, e quindi, procedere alla contestazione dell'illecito in parola. Nel caso in esame, si ritiene non necessario attivare la procedura dell'invito ad esibire il certificato di assicurazione ai sensi dell'art. 180, comma 8 CdS, trattandosi di una procedura espressamente prevista dall'art. 193, comma 4-quater CdS nei casi di utilizzo dei dispositivi di cui alle lettere e), f), e g) dell'art. 201, comma 1-bis CdS, tra i quali non ricade il targa system (2).
Riguardo alla conservazione dei fotogrammi, si richiamano i contenuti del Provvedimento del Garante della privacy dell'8 aprile 2010 relativo all'utilizzo dei dispositivi elettronici per il rilevamento delle violazioni al Codice della Strada; del Provvedimento del Garante della privacy n. 408, del 13 dicembre 2012 relativo ai soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo, la Direttiva del Ministro dell'Interno n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14 agosto 2009 (Direttiva Maroni), segnatamente sull'utilizzo degli apparecchi di rilevazione, delle relative immagini e conservazione di quest'ultime.
Nel caso di contestazione differita di violazioni che prevedono la sanzione accessoria del sequestro o del fermo amministrativo queste devono essere comunque applicate con il conseguente iter burocratico che prevede il materiale affidamento del veicolo con la descrizione dello stato d'uso dello stesso, non potendosi realizzare con la mera notificazione ai sensi del Codice di Procedura Civile.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Busacca
(1) Resta impregiudicata la possibilità che l'interessato, una volta ricevuto il verbale di contestazione, attraverso l'esibizione della carta di circolazione, dimostri che il veicolo al momento del transito registrato dal dispositivo era in regola con le revisione periodica. In questo caso potrà attivarsi la procedura per l'archiviazione del verbale di contestazione.
(2) Anche in questo caso, come per la contestazione dell'art. 80 CdS, resta impregiudicata la possibilità che l'interessato, una volta ricevuto il verbale di contestazione, attraverso l'esibizione del certificato di assicurazione, dimostri che il veicolo al momento del transito registrato dal dispositivo era in regola con la copertura assicurativa. In questo caso potrà attivarsi la procedura per l'archiviazione del verbale di contestazione.
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