CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

CAPO I
Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni

Sezione I
Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazioni di queste ultime

 

Articolo 200 CdS
Contestazione e verbalizzazione delle violazioni

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 383 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
   2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite. Il verbale, che può essere redatto anche con l'ausilio di sistemi informatici, contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione. Nel regolamento sono determinati i contenuti del verbale.
   3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido.
   4. Copia del verbale è consegnata immediatamente all'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.

 

.

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U.  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

OSSERVAZIONI

* Gli appartenenti alla polizia municipale hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria soltanto nel territorio di appartenenza e possono accertare tutte le violazioni in materia di sanzioni amministrative limitatamente al tempo in cui sono in servizio, a differenza di altri corpi quali la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di finanza etc., i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio (Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 2748 del 30/01/2019).
* La violazione contestata oralmente dal pubblico ufficiale fuori dal proprio servizio al trasgressore, ponendolo così in grado di formulare le proprie osservazioni, procedendo alla successiva (intesa come accertamento della violazione già contestata oralmente) contestazione differita, deve ritenersi legittima ed immediatamente avvenuta, anche se la consegna del verbale, per validi motivi da indicare dettagliatamente nelle note dello stesso, non avvenga nelle medesime circostanze di tempo e di luogo (Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 20529 del 29/09/2020).
* Quando dalla violazione di disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C o C+E, è disposta la verifica, presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale di cui all'art. 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni (art. 7, comma 7-bis del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 - Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore).
* L'identificazione del conducente di veicolo che non ottempera all'invito di fermarsi, dandosi alla fuga prima di essere raggiunto dagli agenti, accertata grazie agli elementi soggettivi (dichiarazioni dei passeggeri del mezzo su cui prendevano posto) ed a quelli oggettivi (documenti persi sul posto), possono costituire validi elementi per procedere alla contestazione delle violazioni amministrative accertate, circa quanto disposto dall'art. 13 delle Legge n. 689/1981.
* Non è possibile procedere alla contestazione differita delle violazioni previste dagli artt. 80 e 193 del CdS, accertate con il dispositivo "targa system" poiché, a tutt'oggi, tale apparecchio non risulta aver ottenuto l'omologazione o l'approvazione specifica da parte del competente Ministero per il rilevamento delle violazioni sopra richiamate.
 Alla luce di quanto sopra, detto dispositivo serve solo per segnalare la presenza di un veicolo che potrebbe non essere in regola con la revisione o con l'assicurazione (in questo senso l'apparecchio non accerta la violazione), costituendo un semplice supporto per l'Operatore che avrà accertato direttamente il transito del veicolo cioè l'effettiva circolazione dello stesso, e che sarà altresì colui che dovrà accertare le violazioni in parola (Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 300/A/1223/19/105/2 del 08.02.2019 - Richiesta chiarimenti in tema di accertamento in forma postuma delle violazioni di cui agli articoli 80 e 193 Codice della Strada con l'ausilio di dispositivi automatici in commercio (targa system) attualmente non omologati).
* Alla luce di quanto riportato nell'ordinanza della Corte di Cassazione Civile, Sezione III, sentenza numero 17279 del 23/07/2009, l'area di parcheggio privata destinata agli utenti di un ipermercato, anche se inclusa completamente in uno stabile e delimitata da strutture destinate a regolare l'accesso dei veicoli (sbarra di ingresso), è soggetta sia alle norme dell'art. 2054 cod. civ., sia alle norme sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, ed in tale area è doveroso il rilievo del sinistro stradale da parte degli organi di polizia stradale.
 Per tale motivo si ritiene altresì possibile la contestazione delle violazioni contenute nel C.d.S..
* La Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), all'art. 21-octies (Annullabilità del provvedimento) prevede che sia "... annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza". Il provvedimento, divenuto in tal modo illegittimo, "... può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato (...) tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge" (art. 21-novies stessa Legge).
* Nel corpo del verbale di contestazione per la circolazione di un veicolo che monta targhe non proprie, violazione prevista e punita dall'art. 100 commi 12 e 15 (fermo amministrativo per 3 mesi in caso di prima violazione o sequestro ai fini della confisca in caso di recidiva), va sempre indicata nell'apposito spazio presente nel V.d.C. la targa di immatricolazione originaria "legata" al telaio del veicolo che consente la corretta individuazione del proprietario ed obbligato in solido, mentre i dati della targa di immatricolazione "impropria" vanno riportati nella descrizione della violazione o nello spazio delle note.
* Gli agenti ed ufficiali di polizia municipale, in conformità della regola generale stabilita dall'art. 13 della L. n. 689/1981, in quanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa all'intero territorio comunale, in tema di accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie hanno il potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale in tutto tale territorio, senza che tale potere risulti da alcuna norma condizionato a singoli atti di investitura, sia all'interno che fuori dai centri abitati (Corte di Cassazione Civile, Sezione I, sentenza numero 22366 del 19/10/2006).
* Qualora il conducente del veicolo, autore della violazione, è anche unico proprietario del veicolo (e quindi è anche obbligato in solido), rifiuti di firmare e ritirare copia del verbale di contestazione, non si concretizza l'invalidità dell'atto e, quindi, non è necessario procedere alla sua notifica, ma è necessario evidenziare sul verbale di contestazione il doppio rifiuto.
* In tema di accertamento, contestazione e notificazione di una violazione, nessuna norma contenuta nel codice della strada o nella Legge n. 689/1981 impone che una nuova violazione (es.: art. 180, comma 8), derivante da una precedente violazione (es.: art. 180, commi da 1 a 5 e comma 7) già contestata o notificata da un operante, debba essere necessariamente redatta o contestata dallo stesso originario operante.
* In caso di contestazione immediata (o notifiche) di violazioni amministrative contenute nel C.d.S. accertata a seguito di incidente stradale con esito mortale alla parte che è stata causa (o concausa) del sinistro, in ottemperanza al disposto contenuto nell'art. 221 dello stesso C.d.S. (Connessione obiettiva con un reato), nelle note del verbale di contestazione va chiaramente indicato che il ricorso avverso la violazione deve essere presentato al giudice penale competente nei termini indicati dallo stesso C.d.S., sussistendo connessione con il reato di omicidio stradale.
* Al termine della contestazione di una violazione ad uno dei disposti contenuti nel C.d.S., il rifiuto di sottoscrivere il verbale da parte del trasgressore (ma con ritiro della copia da parte dello stesso), non necessita di alcun adempimento successivo da parte dell'organo procedente. Il rifiuto di ritirare il verbale di contestazione, invece, comporta sempre la notifica dello stesso anche al trasgressore.
 In entrambi i casi è opportuno menzionare sul V.d.C. la decisione assunta dal trasgressore.
 La circolare del Ministero dell'Interno n. 66 (prot. n. M/2143) del 17.07.1995 (Codice della strada. Applicazione dell'Istituto dell'autotutela per i verbali di contravvenzione), in ordine alla possibilità che l'Ufficio o l'organo accertatore di una violazione delle norme di comportamento previste dal codice della strada disponga, in sede di autotutela, la modifica o l'annullamento dei verbali già notificati, sembra dedurre "... che in nessun caso il comando o l'ufficio procedente può disporre l'archiviazione dei verbali elevati dal dipendente personale nel caso in cui emerga la insussistenza della ipotesi di illecito amministrativo prefigurata o vengano constatati vizi del procedimento. Soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 386 richiamato, il Comando o ufficio procedente è legittimato a rinnovare la notifica del verbale relativo ad un illecito amministrativo, indirizzandola, sulla base di chiarificazione sopravvenuta, nei riguardi di una persona diversa da quella inizialmente identificata (in effetti, al verbale si dà corso, e quindi, non si dà luogo ad archiviazione).".
 Diversamente dal preavviso di violazione che, secondo lo stesso Ministero dell'Interno, può essere archiviato, ricorrendone i presupposti, dall'Ufficio di appartenenza dell'organo di polizia stradale (Circolare Ministero dell'Interno, prot. n. M2413/11 del 17.01.2003) anche se, opportunamente, "... così come sostenuto dalla giurisprudenza della Corte dei Conti (Sez giurisd. Marche, 29.4.1997, n. 1336) - per rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, nel caso in cui è consentito all'organo accertatore di non dare ulteriore corso al "preavviso", sospendendo la redazione e la notifica del verbale, l'ufficio cui appartiene l'organo accertatore, fornisca adeguata motivazione delle ragioni in base alle quali procede nei sensi suindicati, formalizzando detta motivazione negli atti del relativo fascicolo, anche ai fini della identificazione del funzionario che vi ha provveduto".
Il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, circolare n. 300/A/1/45328/131/S/1/1 del 10.11.2005 (Violazioni del Codice della Strada commesse da minore degli anni 18) precisa che in caso di "... violazioni amministrative commesse da minori di anni diciotto (...) l'art. 2 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, prevede che il minore non possa essere assoggettato a sanzioni amministrative per mancanza di imputabilità. Perciò, (...) nel caso di violazione di norme del Codice della Strada commessa da un minore la contestazione, o la successiva notifica, deve essere effettuata nei confronti delle persone tenute alla sua sorveglianza, le quali devono essere considerate e chiaramente identificate nel verbale come effettivi trasgressori.
 Per quanto attiene alla decurtazione dei punti sulla patente anche a seguito della sentenza n. 27/2005 della Corte Costituzionale, si precisa che le sanzioni amministrative di carattere schiettamente personale, come la decurtazione dei punti dalla patente, non possono essere poste a carico di un soggetto prescindendo dalla sua partecipazione materiale al comportamento costituente la violazione amministrativa.
 Pertanto, nei confronti del soggetto tenuto alla sorveglianza del minore non si procederà all'applicazione delle disposizioni dell'art. 126-bis del Codice della Strada. (...)
".
* Il rifiuto da parte del presunto trasgressore di sottoscrivere e/o ritirare il verbale di immediata contestazione a violazione del C.d.S. non determina la nullità dell'atto, anche alla luce del fatto che copia dello stesso sarà notificato anche all'obbligato in solido. In qualsiasi caso è necessario indicare nelle note del verbale la volontà del trasgressore di non firmare e/o ritirare il verbale.
* Il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, circolare n. 300/A/1/45328/131/S/1/1 del 10.11.2005 (Violazioni del Codice della Strada commesse da minore degli anni 18) precisa che in caso di "... violazioni amministrative commesse da minori di anni diciotto (...) l'art. 2 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, prevede che il minore non possa essere assoggettato a sanzioni amministrative per mancanza di imputabilità. Perciò, (...) nel caso di violazione di norme del Codice della Strada commessa da un minore la contestazione, o la successiva notifica, deve essere effettuata nei confronti delle persone tenute alla sua sorveglianza, le quali devono essere considerate e chiaramente identificate nel verbale come effettivi trasgressori.
 Per quanto attiene alla decurtazione dei punti sulla patente anche a seguito della sentenza n. 27/2005 della Corte Costituzionale, si precisa che le sanzioni amministrative di carattere schiettamente personale, come la decurtazione dei punti dalla patente, non possono essere poste a carico di un soggetto prescindendo dalla sua partecipazione materiale al comportamento costituente la violazione amministrativa.
 Pertanto, nei confronti del soggetto tenuto alla sorveglianza del minore non si procederà all'applicazione delle disposizioni dell'art. 126-bis del Codice della Strada. (...)"

 

DISCLAMER: Il testo contenuto nella presente sezione "OSSERVAZIONI" non riveste alcun carattere di ufficialità, ma costituisce una semplice opinione dei curatori del portale, e per la quale non è previsto alcun aggiornamento obbligatorio da parte degli stessi. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 29428 del 24/10/2023
Circolazione Stradale - Artt. 200 e 202 del Codice della Strada - Contenuti del verbale di accertamento - Omessa informazione del pagamento in misura ridotta - La mancata informazione nel verbale di contestazione relativa al fatto che per l'infrazione contestata non è ammesso il pagamento della violazione in misura ridotta, non costituisce motivo di nullità alla luce del fatto che, nel momento in cui il verbale non contiene tale indicazione, la parte è indotta a ritenere che quel pagamento non sia consentito e quindi, allorché ciò corrisponda alla previsione normativa, non è ravvisabile alcuna lesione al suo diritto di difesa.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 25467 del 30/08/2023
Circolazione Stradale - Artt. 200 e 201 del Codice della Strada - Contestazione, verbalizzazione e notificazione delle violazioni - Elementi del verbale di contestazione - Affermazione degli accertatori - Principio di non contraddizione - Riportare sui verbali di contestazione che alla guida del veicolo utilizzato per commettere le infrazioni ci sia un conducente debitamente identificato e, successivamente, riportare sugli stessi verbali che la mancata contestazione immediata era dovuta all'assenza del trasgressore, evidenzia come le due affermazioni urtino in modo irriducibile contro il principio di non contraddizione.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 12091 del 08/05/2023
Circolazione Stradale - Artt. 12, 148, 200, 201, 203 e 204-bis del Codice della Strada - Contestazione, verbalizzazione e notificazione delle violazioni - Percezione sensoriale - Fede privilegiata - Ricorso - Mancanza di querela di falso - Ammissibilità - E' ammissibile la contestazione relativa al numero di targa errato del veicolo senza necessità di proporre querela di falso laddove tale indicazione sia riconducibile ad una mera percezione del verbalizzante suscettibile di errore materiale, come la circostanza che il veicolo, in movimento ed in fase di sorpasso di una serie di altre vetture, non rende sicura e certa la lettura della targa da parte degli agenti operanti, corroborato dal fatto che il verbale aveva indicato un colore della autovettura diverso da quello effettivo e che la prova orale aveva confermato che all'ora della contestata infrazione l'opponente si trovava in un comune diverso da quello ove è avvenuta la violazione.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 5754 del 24/02/2023
Circolazione Stradale - Art. 200 del Codice della Strada - Contestazione e verbalizzazione delle violazioni - Verbale redatto con sistema meccanizzato - Parificazione all'originale o alla copia autentica - Mancata attestazione di conformità all'originale - Il verbale di contestazione, redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati su modulo recante intestazione dell'ufficio o del comando dell'organo accertatore, è parificato per legge all'originale o alla copia autentica, sicché è irrilevante l'eventuale mancata attestazione di conformità all'originale dell'atto notificato.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza numero 2822 del 31/01/2023
Circolazione Stradale - Art. 200 del Codice della Strada - Contestazione e verbalizzazione delle violazioni - Attendibilità dei testi - Valutazioni - Circa l'esame delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 4 del 02/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 189, 200 e 201 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Contestazione, verbalizzazione e notificazione delle violazioni - Impossibilità della contestazione immediata - Motivazioni - La ricostruzione della dinamica del sinistro stradale, il rintraccio del veicolo coinvolto nell'incidente relativamente lontano da quello dell'evento, la necessità di controllo della carreggiata e le condizioni di alterazione psicofisica dovute allo stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool del conducente offrono valide motivazioni per la notifica successiva delle violazioni al trasgressore.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 37993 del 29/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 200, 203, 204, 204-bis e 205 del Codice della Strada - Verbale di accertamento di violazione - Ricorso contro il verbale di contestazione - Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria contro un'ordinanza ingiunzione prefettizia - In materia di violazioni al codice della strada, qualora il ricorso amministrativo al Prefetto, esperito a condizione che non sia stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta, sia rigettato, il ricorrente può instaurare un procedimento contenzioso davanti al Giudice di Pace in cui la parte può riproporre tutte le sue doglianze disattese in sede amministrativa, senza alcun limite nella formulazione dei motivi.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 37991 del 29/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 200 e 201 del Codice della Strada - Verbale di accertamento - Sottoscrizione autografa degli accertatori - Notifica - Procedura - Spedizione della raccomandata - Attestazione della corretta formalità - Fede privilegiata - In tema di sanzioni amministrative inflitte per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se il verbale risulta redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati e la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell'atto. Inoltre, il pubblico ufficiale che attesti di aver compiuto tutte le formalità prescritte, ivi compresa la spedizione della raccomandata in una certa data, gode di fede privilegiata, sicché è necessaria la proposizione della querela di falso, perché la suddetta attività soggiace alla disciplina di cui all'art. 2700 c.c..

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 37855 del 28/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 12 e 200 del Codice della Strada - Principio di solidarietà e ricorso in sede giurisdizionale - La locuzione "in relazione ai compiti di istituto" riferita all'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dall'art. 12, comma 1, lett. f-bis del C.d.S. e riferita al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato si riferisce non solo al principale compito d'istituto, come la sorveglianza e la traduzione dei detenuti, ma anche a quelle attività a latere, ma imprescindibili per un corpo di polizia pubblica, senza la necessità, ai fini della validità del verbale, di indicare i compiti d'istituto svolti.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 37289 del 20/12/2022
Circolazione Stradale - Art. 200 del Codice della Strada - Contestazione e verbalizzazione delle violazioni - Livelli di attendibilità dei verbali di accertamento - I verbali di accertamento elevati per violazioni alle norme contenute C.d.S. non fanno fede su tutte le circostanze accertate, essendo muniti di un triplice livello di attendibilità in quanto: assistiti da fede privilegiata, ed i diritti di difesa dell'opponente sono comunque garantiti attraverso querela di parte; fanno fede fino a prova contraria quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla parte e/o da terzi ed infine costituiscono elemento di prova che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 27401 del 20/09/2022
Circolazione Stradale - Artt. 45, 142 e 200 del Codice della Strada - Velocità - Dispositivi di rilevamento - Indicazione nel verbale di contestazione della modalità di rilevazione istantanea o media della velocità - Nessuna norma obbliga l'Ente accertatore ad indicare nel verbale di rilevamento dell'infrazione le modalità di rilevazione istantanea o media della velocità degli autoveicoli in transito, mentre pone semplicemente l'obbligo che l'installazione dell'apparecchiatura di rilevamento sia autorizzata e la stessa sia omologata e tarata; una volta verificata l'omologazione dell'apparecchio rilevatore della velocità resta irrilevante accertare la modalità di rilevazione, perché quel che rileva è la circostanza che nel momento della rilevazione l'autoveicolo che transitava superava i limiti della velocità consentita.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 26961 del 14/09/2022
Circolazione Stradale - Artt. 126-bis e 200 del Codice della Strada - Comunicazione dei dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione - Contenuti del verbale - Non è ne valido e ne' sanabile il verbale notificato col quale si impone la comunicazione dei dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione che contenga il solo riferimento alla violazione commessa ed al tipo e alla targa del veicolo, ma privo di qualsiasi altra indicazione richiesta dal regolamento del CdS, quale la data in cui tale violazione è avvenuta, nonostante l'omissione fosse evincibile per relationem o addirittura con un semplice calcolo matematico.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 6979 del 03/03/2022
Circolazione Stradale - Artt. 12 e 200 del Codice della Strada - Contestazione e verbalizzazione delle violazioni - Sanzione amministrativa - Opposizione - Fede privilegiata - Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 45209 del 09/12/2021
Circolazione Stradale - Art. 200 del Codice della Strada - Artt. 476 e 479 C.P. - Contestazione e verbalizzazione delle violazioni e falsità materiale ed ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici - Non vi è alcuna norma del Codice della strada che disciplini il c.d. preavviso di violazione e ne imponga la compilazione in caso di impossibilità di contestazione immediata per assenza del trasgressore.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 28079 del 14/10/2021
Circolazione Stradale - Artt. 200, 203 e 204 bis del Codice della Strada - Contestazione e verbalizzazione delle violazioni - Ricorso al prefetto ed in sede giurisdizionale - Procura speciale alle liti rilasciata all'estero - Modalità - La procura speciale alle liti rilasciata all'estero, sia pur esente dall'onere di legalizzazione da parte dell'autorità consolare italiana, nonché dalla cd. "apostille", in conformità alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, ovvero ad apposita convenzione bilaterale, è nulla, agli effetti della L. n. 218 del 1995, art. 12, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativi svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 27374 del 08/10/2021
Circolazione Stradale - Artt. 200 e 201 del Codice della Strada - Verbale di contestazione - Traduzione - Elementi essenziali - Specificità - Il verbale di contravvenzione al C.d.S. tradotto in altra lingua su modello conforme allo schema previsto dall'art. 383 del Regolamento C.d.S. deve contenere tutti gli elementi essenziali dell'atto riportati anche nella traduzione e, per non incorrere nel difetto di specificità, è necessario che il ricorrente specifichi gli elementi difformi contenuti del modello utilizzato ed indichi quelle parti del verbale notificato non tradotte.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 26560 del 30/09/2021
Circolazione Stradale - Art. 200 del Codice della Strada - Contestazione e verbalizzazione delle violazioni e contenuti del verbale di accertamento - La contestazione immediata della violazione da parte del verbalizzante al trasgressore a cui i fatti sono ben noti, nonché l'inserimento nel verbale delle dichiarazioni di quest'ultimo, assolvono gli oneri descrittivi richiesti dalla norma relativi alla sommaria descrizione del fatto accertato che, solo in caso di notifica, deve contenere gli estremi precisi e dettagliati della violazione. La mancata o inesatta indicazione di particolari del fatto che si reputino decisivi richiede la querela di falso.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 20529 del 29/09/2020
Circolazione Stradale - Artt. 11, 200 e 201 del Codice della Strada - Contestazione e verbalizzazione delle violazioni - Violazione contestata oralmente - Mancata redazione immediata del verbale di contestazione - Forme procedurali - La violazione contestata oralmente dal pubblico ufficiale fuori dal proprio servizio al trasgressore, ponendolo così in grado di formulare le proprie osservazioni, procedendo alla successiva (intesa come accertamento della violazione già contestata oralmente) contestazione differita, deve ritenersi legittima ed immediatamente avvenuta, anche se la consegna del verbale, per validi motivi, non avvenga nelle medesime circostanze di tempo e di luogo.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 11792 del 18/06/2020
Circolazione Stradale - Artt. 142 e 200 del Codice della Strada - Limiti velocità - Rilevamento - Presegnalazione dell'apparecchiatura elettronica - Indicazione sul verbale di contestazione - In tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante strumenti di rilevazione elettronica, il verbale di contestazione costituisce atto pubblico, con la conseguenza che l'indicazione della sussistenza di segnalazione preventiva in esso contenuta costituisce un'attestazione di un dato direttamente rilevato dagli accertatori, senza margini di apprezzamento, la cui contestazione può avvenire solo mediante querela di falso.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 20161 del 25/07/2019
Circolazione Stradale - Art. 193, 200 e 201 del Codice della Strada - Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile - Contestazione, verbalizzazione e notificazione delle violazioni - Mancata contestazione immediata - Presupposti - E' consentito all'agente accertatore, che si trovi in condizioni di tempo o di luogo tali da non consentire l'immediata contestazione della violazione, di provvedere alla redazione del verbale di contravvenzione anche in un momento successivo a quello dell'effettiva violazione, purché la notificazione del verbale al responsabile dell'infrazione o all'obbligato in solido avvenga comunque nel termine previsto dall'art. 201 C.d.S., comma 1.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 2748 del 30/01/2019
Circolazione Stradale - Artt. 12 e 200 del Codice della Strada - Espletamento dei servizi di polizia stradale - Ambiti territoriali di appartenenza - Gli appartenenti alla polizia municipale hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria soltanto nel territorio di appartenenza e possono accertare tutte le violazioni in materia di sanzioni amministrative limitatamente al tempo in cui sono in servizio, a differenza di altri corpi quali la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di finanza etc., i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio.

.Corte di Cassazione Civile - Sezione VI, Sentenza n. 9664 del 19/04/2018
Circolazione Stradale - Artt. 174, 200 e 201 del Codice della Strada - Scarico dei dati dal tachigrafo digitale e notificazione successiva delle violazioni alle norme di cui al Regolamento (CE) n. 561/2006 - Legittima la contestazione differita mediante notifica ex art. 201 C.d.S., comma 1, delle violazioni alle norme di cui al Regolamento (CE) n. 561/2006 e senza necessità di una specifica motivazione circa il differimento a causa della complessa procedura che prende avvio proprio dal controllo in questione.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 9974 del 16/05/2016
Circolazione Stradale - Art. 200 del Codice della Strada - Verbalizzazione delle violazioni - Elementi contenuti del verbale - In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, il verbale di contestazione dell'infrazione deve contenere gli estremi dettagliati e precisi della violazione; con riguardo al "giorno, ora e località", ove sia stata indicata nel verbale la strada resta priva di fondamento la doglianza relativa alla mancata indicazione del numero civico, non confortata dalla prova, relativa alle caratteristiche del luogo ed al sito esatto in cui il veicolo si trovava, atta ad escludere che fosse stata commessa l'infrazione.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 462 del 14/01/2016
Circolazione Stradale - Artt. 200 e 204-bis del Codice della Strada - Verbalizzazione delle violazioni - Elementi costitutivi del verbale - In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, è condizionata unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio di diritto di difesa, al quale è preordinata, e solo tale accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza-ingiunzione.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 18946 del 24/09/2015
Circolazione Stradale - Art. 200 del Codice della Strada - Contestazione e verbalizzazione delle violazioni - Immediatezza della contestazione - Quantificazione - È ricompresa nel concetto di immediatezza della contestazione anche la contestazione che avviene pochi minuti dopo l'infrazione ed in prossimità del luogo di rilevazione della stessa.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 17753 del 21/08/2007
Circolazione Stradale - Artt. 11, 142 e 200 del Codice della Strada - Verbale di contestazione - Elementi costitutivi - Compilazione da agente diverso da quello che ha proceduto materialmente al rilevamento dell'infrazione - In tema di violazioni amministrative di norme sulla circolazione stradale, il fatto che il verbale sia compilato da un agente diverso da quello che ha proceduto materialmente al rilevamento dell'infrazione mediante l'apparecchio di accertamento elettronico resta irrilevante ai fini della validità della constatazione poiché il regolamento del C.d.S., nel disciplinare le modalità della contestazione immediata, prevede che l'atto sia redatto dall'agente accertatore, espressione questa che rende legittimo il compimento di tale attività da parte di qualsiasi soggetto che faccia parte dell'organo o della pattuglia ovvero sia abilitato, in siffatta qualità, a compiere gli accertamenti di competenza dell'organo stesso, senza distinzione tra componenti che abbiano accertato direttamente l'infrazione e quelli che non l'abbiano rilevata personalmente, specie allorquando si tratti di soggetti appartenenti ad un'unica pattuglia.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 1414 del 23/01/2007
Circolazione Stradale - Artt. 200 e 201 del Codice della Strada - Contestazione, verbalizzazione e notificazione delle violazioni - Compilazione e notificazione del verbale da parte di agente diverso da quello che aveva proceduto al rilevamento della infrazione ed alla quale neanche aveva assistito - Irrilevanza - In tema di violazioni delle norme sulla circolazione stradale e delle relative sanzioni pecuniarie amministrative, il fatto che il verbale sia stato compilato da un agente diverso da quello che aveva proceduto al rilevamento della infrazione è irrilevante ai fini della validità della contestazione alla luce del fatto che il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S., nel disciplinare le modalità della contestazione non immediata, nel prevedere che il verbale sia redatto dall'agente accertatore, legittima il compimento di tale attività da parte di qualsiasi soggetto che faccia parte dell'organo che sia abilitato a compiere gli accertamenti di competenza dell'organo stesso, senza distinzione tra componenti dell'organo che abbiano assistito all'infrazione, e componenti che non vi abbiano assistito.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione I, sentenza numero 22366 del 19/10/2006
Circolazione Stradale - Artt. 11, 12 e 200 del Codice della Strada - Servizi di polizia stradale - Accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie - Competenze territoriali - Centri abitati - Gli agenti ed ufficiali di polizia municipale, in tema di accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, in quanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa all'intero territorio comunale, hanno il legittimo potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tutto tale territorio, senza che tale potere risulti da alcuna norma condizionato a singoli atti di investitura, sia all'interno che fuori dai centri abitati.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o ordinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, è possibile iscriversi liberamente al canale pubblico Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale