Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 37991 del 29 dicembre 2022
Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 37991 del 29/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 200 e 201 del Codice della Strada - Verbale di accertamento - Sottoscrizione autografa degli accertatori - Notifica - Procedura - Spedizione della raccomandata - Attestazione della corretta formalità - Fede privilegiata - In tema di sanzioni amministrative inflitte per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se il verbale risulta redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati e la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell'atto. Inoltre, il pubblico ufficiale che attesti di aver compiuto tutte le formalità prescritte, ivi compresa la spedizione della raccomandata in una certa data, gode di fede privilegiata, sicché è necessaria la proposizione della querela di falso, perché la suddetta attività soggiace alla disciplina di cui all'art. 2700 c.c..
RITENUTO IN FATTO
In data 17/10/2011, a (Soggetto 1) fu notificato un verbale di contestazione di violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 8, che si affermava commessa ed accertata il (Omissis).
Da un controllo effettuato tramite il sito di Poste Italiane, il sanzionato apprendeva che la relativa raccomandata era stata accettata da un ufficio postale di Roma in data 13/10/2011 e, quindi, tardivamente.
La conseguente opposizione all'ordinanza-ingiunzione era parzialmente accolta dal Giudice di pace di (Omissis), con riguardo alla riduzione della sanzione nel minimo edittale, mentre era respinta nel resto. Avverso detta sentenza il (Soggetto 1) proponeva appello, ma il Tribunale di Aosta, con sentenza n. 56 del 2014, lo rigettava e confermava la decisione del primo giudice. Il successivo ricorso era accolto dalla Suprema Corte, che testualmente affermava: "Ha errato il Tribunale nel ritenere che il dies a quo per la decorrenza del termine di novanta giorni per la notificazione dell'atto di contestazione di violazione del Codice della strada fosse quello corrispondente alla data in cui la Sezione di Polizia Stradale aveva ricevuto dal Compartimento di Torino la prova fotografica relativa al servizio di rilevamento, perché l'eventuale ritardo di lettura dei rilevamenti dipende dall'organizzazione dell'Ufficio rilevatore ma non da un causa oggettiva di identificazione del trasgressore. Ciò posto il Tribunale ha errato anche nell'omettere di verificare l'esatta data di notifica dell'atto di cui si dice ovvero di accertare la data in cui l'atto di cui si dice sia stata consegnato all'Ufficio Postale. Non è senza rilievo, infatti, accertare se la data di consegna dell'atto di cui si dice risale all'8 settembre 2011 o ad una data successiva, posto che il rilevamento della violazione risale al 29 giugno 2011".
A seguito del giudizio di rinvio, il Tribunale di Aosta rigettava l'appello del (Soggetto 1), affermando che l'illecito contestato era stato accertato all'atto della sua commissione, ossia il 29 giugno 2011. Il verbale di accertamento era stato consegnato per la notifica a mezzo del servizio postale l'8 settembre 2011 ed era pervenuto al centro postale di Torino Chieri il 13 ottobre 2011 per essere finalmente consegnato al (Soggetto 1) il successivo 17. All'uopo, l'agente notificatore aveva dichiarato non già di aver consegnato l'atto all'Ufficio postale di Roma Fiumicino, ma di averlo notificato a mezzo posta, tramite il predetto ufficio, all'odierno appellante. Da ciò la mancanza di errori nella relata di notificazione.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da (Soggetto 1) con ricorso affidato a quattro motivi.
La Regione Autonoma Valle d'Aosta si è costituita con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1) Attraverso la prima censura, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 384 c.p.c. nonché L. n. 890 del 1982, art. 4, commi 1, 3 e 4, ex art. 360 c.p.c., n. 4. Il giudice del rinvio avrebbe omesso di ottemperare alla disposizione della parte rescissoria della sentenza di annullamento, nell'unico modo possibile, ossia ordinando alla P.A. la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.
2) Il secondo motivo s'incentra sull'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione fra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5, attraverso il quale si censura l'affermazione che il ricorrente avrebbe rinunciato all'attività istruttoria e che, ove fosse stato escusso tale B.B., sarebbe emersa una procedura di notifica abnorme, perché frutto di una commistione fra l'art. 149 e l'art. 149 bis c.p.c..
3) Mediante la terza lagnanza, il (Soggetto 1) invoca la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 115, 116, 117 e 219 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4 In particolare, afferma che all'udienza del 9 aprile 2019, avanti il giudice del rinvio, il rappresentante della Regione aveva affermato che la data dell'8 settembre 2011 si sarebbe riferita alla consegna del piego all'ufficio postale di (Omissis) per l'inoltro all'ufficio postale di Roma. Da ciò l'inattendibilità di tutto il documento.
4) Il quarto motivo denuncia la falsa applicazione del D.Lgs. n. 39 del 1993, art. 3, comma 2. Il Tribunale avrebbe errato nel riconoscere efficacia probatoria ad una relazione di notifica priva di sottoscrizione da parte del pubblico ufficiale.
5) Il primo motivo ed il terzo motivo - che possono essere scrutinati congiuntamente, giacché sono volti entrambi a mettere in discussione l'accertamento del Tribunale circa la congruenza dell'accertamento operato dal Tribunale - sono infondati.
Posto che la sentenza di annullamento aveva chiesto al giudice di rinvio di "verificare l'esatta data di notifica dell'atto di cui si dice ovvero di accertare la data in cui l'atto di cui si dice sia stata consegnato all'Ufficio Postale", il Tribunale ha affermato che "risulta dall'esame della documentazione prodotta in primo grado dall'Autorità ora appellata che il verbale di accertamento e contestazione di infrazione (Omissis) emesso in data 5.08.2011 nei confronti dell'odierno appellante, risulta consegnato per la notificazione a mezzo del servizio postale in data 8.09.2011 all'Ufficio di Roma Fiumicino, come si evince da relazione di notificazione allegata al predetto verbale".
Il ricorrente si affanna a contestare il contenuto intrinseco del suddetto documento (per contrasto con le affermazioni del rappresentante della Regione), ma esso, attestando che il pubblico ufficiale ha compiuto tutte le formalità prescritte, ivi compresa la spedizione della raccomandata in una certa data, gode di fede privilegiata sicché è necessaria la proposizione della querela di falso, perché la suddetta attività soggiace alla disciplina di cui all'art. 2700 c.c. (Sez. 2, n. 18427 del 1 agosto 2013).
Trattandosi di una prova legale, il giudice di merito è dunque vincolato nel suo apprezzamento.
5.1) E questa Corte resta ferma nel ritenere che il principio della scissione degli effetti della notificazione tra il notificante ed il destinatario dell'atto trovi applicazione anche per gli atti del procedimento amministrativo sanzionatorio - non ostandovi la loro natura recettizia - tutte le volte in cui dalla conoscenza dell'atto stesso decorrano i termini per l'esercizio del diritto di difesa dell'incolpato e, ad un tempo, si verifichi la decadenza dalla facoltà di proseguire nel procedimento sanzionatorio in caso di omessa comunicazione delle condotte censurate entro un certo termine.
Devono infatti bilanciarsi l'interesse del notificante a non vedersi imputare conseguenze negative per il mancato perfezionamento della fattispecie "comunicativa" a causa di fatto di terzi che intervengano nella fase di trasmissione del contenuto dell'atto e quello del destinatario a non essere impedito nell'esercizio di propri diritti, compiutamente esercitabili solo a seguito dell'acquisita conoscenza del contenuto dell'atto medesimo (Sez. U, n. 12332 del 17 maggio 2017).
6) Il secondo motivo è inammissibile.
6.1) Per un verso, l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, n. 8053 del 7 aprile 2014; Sez. 2, n. 27415 del 29 ottobre 2018).
Nella specie il (Soggetto 1) si è lamentato sostanzialmente di un'omessa attività istruttoria.
6.2) Per altro verso, l'integrale conferma della sentenza di primo grado determina un'ipotesi di "doppia conforme", ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5, con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Sez. 2, n. 7724 del 9 marzo 2022; Sez. 1, n. 26774 del 22 dicembre 2016).
Non si colgono differenze nella ratio decidendi dei due giudizi di merito, ne’ il ricorrente le ha poste in risalto.
7) Il quarto motivo è infondato.
In tema di sanzioni amministrative inflitte per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se il verbale risulta redatto "con sistema meccanizzato o di elaborazione dati", giusta il disposto dell'art. 383 reg. esec. e att. C.d.S., comma 4, e art. 385 reg. esec. e att. C.d.S., commi 3 e 4, e del D.Lgs. n. 39 del 1993, art. 3, comma 2, secondo il quale, nella redazione di atti amministrativi, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell'atto (Sez. 2, n. 18493 del 4 settembre 2020).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali, come liquidate in dispositivo.
Ricorrono inoltre i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite della Regione Val D'Aosta, che liquida in Euro 1.200 (mille/200), oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2022.
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