Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione sesta, ordinanza n. 37289 del 20 dicembre 2022

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 37289 del 20/12/2022
Circolazione Stradale - Art. 200 del Codice della Strada - Contestazione e verbalizzazione delle violazioni - Livelli di attendibilità dei verbali di accertamento - I verbali di accertamento elevati per violazioni alle norme contenute C.d.S. non fanno fede su tutte le circostanze accertate, essendo muniti di un triplice livello di attendibilità in quanto: assistiti da fede privilegiata, ed i diritti di difesa dell'opponente sono comunque garantiti attraverso querela di parte; fanno fede fino a prova contraria quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla parte e/o da terzi ed infine costituiscono elemento di prova che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi.


RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza n. 123/2020, il Giudice di pace di Udine ha respinto l’opposizione proposta da (Soggetto 1) avverso il verbale di accertamento elevato ai sensi dell’art. 173, comma secondo, CDS, per aver l’opponente fatto uso di un cellulare durante la guida di un veicolo, ritenendo provato l’illecito in base alle risultanze del verbale impugnato.

La sentenza è stata confermata in appello, osservando che i verbalizzanti avevano riferito fatti oggetto di percezione statica, confermando di aver visto la ricorrente con in mano il telefono all’altezza del volante, reputando inverosimile che l’illuminazione proiettata sul volto della conducente provenisse dall’autoradio o dalle luci esterne al veicolo, come invece sostenuto dall’interessata.

Il Tribunale ha escluso che la valenza probatoria privilegiata del verbale violasse il principio di parità delle armi, potendo l’interessato proporre querela di falso.

La cassazione della sentenza è chiesta da (Soggetto 1) con ricorso in quattro motivi.

La Prefettura di Udine ha depositato atto di costituzione ai soli fini della partecipazione all’udienza pubblica.

2. Il primo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, per aver il Tribunale ritenuto che, al momento dell’illecito, il veicolo fosse in posizione statica, pur essendo indiscusso che la violazione era stata commessa durante la marcia.

Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, per aver il Tribunale ritenuto che la luce che si proiettava sul volto della ricorrente provenisse dal cellulare e non dall’autoradio e ciò sul presupposto che il volante si trovasse all’altezza del viso della guidatrice.

I due motivi sono inammissibili.

La pronuncia di appello è integralmente confermativa di quella di primo grado sulle questioni in fatto decisive per il giudizio; è quindi esclusa la possibilità di denunciare la violazione dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. (cd. doppia conforme), data la preclusione fissata dall’art. 348 ter, commi quarto e quinto, c.p.c..

Il travisamento dei fatti di causa, denunciato con il primo motivo non è neppure sussistente, non avendo la pronuncia affermato che il veicolo era in sosta, ma che i fatti percepiti dai verbalizzati (ossia l’uso del cellulare) fosse oggetto di una percezione statica, intesa come rilevazione di una situazione non inerente al moto del veicolo o alla dinamica del fatto, come è chiaramente precisato a pag. 3 e 4 della pronuncia.

3. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 3, 24, 11 Cost., 6 CEDU, sostenendo che la particolare valenza probatoria privilegiata dei verbali di accertamento altera la parità di armi tra accusa e difesa specie nel settore delle sanzioni amministrative di natura sostanzialmente penale., detti elementi processuali devono avere identico valore probatorio.

Il motivo è infondato.

L’illecito contestato non ha carattere sostanzialmente penale, in relazione ai cd. parametri Engel, poiché: a) la violazione è punita con una sanzione pecuniaria di natura amministrativa, secondo la qualificazione formale adottata dall’ordinamento interno; b) presenta una limitata afflittività, essendo previsto il pagamento di un importo compreso tra € 161 ed € 647.

In secondo luogo - alla luce della giurisprudenza comunitaria - il valore probatorio degli elementi acquisiti, il regime dell’onere della prova, l’ammissibilità e le modalità di valutazione delle risultanze processuali sono questioni devolute alla legislazione interna e ai giudici nazionali (Cass. 16517/2020; Corte EDU 27.4.2000, ricorsi nn. 47457/99 e 47458/99; Corte EDU 21.1999, ricorso n. 30544/96; Corte EDU 23.10.1990, ric. n 189).

Peraltro, i verbali non fanno fede su tutte le circostanze accertate, essendo muniti di un triplice livello di attendibilità: a) sono assistiti da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; b) fanno fede fino a prova contraria quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla parte e/o da terzi; c) per tutti gli altri aspetti costituiscono elemento di prova che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere motivatamente disattesi (Cass. 3705/2013; Cass. 23800/2014; Cass. 28060/2017; Cass. 29580/2021).

Riguardo, in particolare, alle circostanze oggetto di accertamento con fede privilegiata, l’aggravamento della posizione processuale del sanzionato non è lesiva del diritto di difesa, essendo l’efficacia probatoria dei verbali posta a garanzia dell’interesse alla certezza giuridica dell'attività svolta dai pubblici ufficiali e ad esigenze di buon andamento della P.A., sicché "la riconosciuta falsità di un atto pubblico comporta conseguenze che trascendono quelle attinenti ad un più oneroso esercizio dei diritti di difesa dell'opponente, comunque garantiti attraverso laquerela di falso, essendo in tale procedimento comunque consentito il ricorso ai normali mezzi di prova" (cfr. Corte cost. 504/1987).

4. Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 2233 c.c., 15, comma 2 quinquies D.LGS 546/1992, lamentando che, a fronte di un valore della controversia pari ad € 161, il Tribunale abbia liquidato le spese di appello in misura superiore ai massimi senza alcun motivazione.

Il motivo è fondato.

Benché la sanzione applicata alla ricorrente fosse pari ad € 161,00, pari al minimo edittale previsto dall’art. 173 CDS, il Tribunale ha liquidato a titolo di spese € 2425,00, importo superiore al massimo previsto, senza minimamente dar conto della ragione delle decisione.

Va ricordato che, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. 55/2014 non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, discendendone che l'esercizio del potere discrezionale contenuto entro i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare ulteriormente gli importi riconosciuti, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento (Cass. 14198/2022; Cass. 89/2021; Cass. 2386/2017).

E’ accolto il quarto motivo di ricorso, respinta ogni altra censura.

La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessario compiere ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con liquidazione delle spese di appello in dispositivo.

Le spese del presente giudizio sono dichiarate irripetibili per effetto del parziale accoglimento del ricorso, non avendo la Prefettura svolto difese.

P.Q.M.

Accoglie il quarto motivo di ricorso, respinge gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello in favore della Prefettura di Udine, liquidate in complessivi € 1100,00, e dichiara irripetibili le spese di legittimità.
 
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2022.

 

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