Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione sesta - sottosezione 2, ordinanza n. 26961 del 14 settembre 2022

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 26961 del 14/09/2022
Circolazione Stradale - Artt. 126-bis e 200 del Codice della Strada - Comunicazione dei dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione - Contenuti del verbale - Non è ne valido e ne' sanabile il verbale notificato col quale si impone la comunicazione dei dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione che contenga il solo riferimento alla violazione commessa ed al tipo e alla targa del veicolo, ma privo di qualsiasi altra indicazione richiesta dal regolamento del CdS, quale la data in cui tale violazione è avvenuta, nonostante l'omissione fosse evincibile per relationem o addirittura con un semplice calcolo matematico.


RITENUTO IN FATTO

1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, rigettando l'appello proposto da V. R., ha, quindi, confermato la sentenza con cui il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione proposta dallo stesso avverso l'ordinanza che gli aveva ingiunto il pagamento della sanzione inflitta dal verbale di contestazione della violazione prevista dall'art. 126 bis C.d.S., per non aver ottemperato all'invito, rivoltogli con verbale notificato il (OMISSIS), di fornire informazioni sui dati personali e sulla patente di guida di chi, in data (OMISSIS), conduceva il suo veicolo.

1.2. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che: - innanzitutto, la notificazione del verbale si era perfezionata il (OMISSIS), e, quindi, nel rispetto del termine di novanta giorni prescritto dall'art. 201 C.d.S., rispetto non solo alla data di accertamento dell'illecito, e cioè il (OMISSIS), ma finanche dalla data di commissione dello stesso sicché, quand'anche l'accertamento fosse avvenuto il giorno stesso dell'omissione, la notifica sarebbe stata tempestiva; - in secondo luogo, "è vero che nel contestare la violazione dell'art. 126 bis C.d.S., comma 2, la Polizia Municipale non ha espressamente indicato che l'illecito si sarebbe consumato il 24.6.2017, e tuttavia essa ha chiaramente indicato che la notifica dell'illecito presupposto era avvenuta il (OMISSIS) di talché la data dell'omissione era evincibile per relationem (essendo nel verbale notificato il (OMISSIS) indicato il termine per la comunicazione) o addirittura con un semplice calcolo matematico", per cui era stata "rispettata l'esigenza sottostante all'indicazione della data dell'illecito, che è quella, chiaramente indicata dall'art, 201 Cds, d'individuare gli estremi precisi e dettagliati della violazione, in funzione del diritto di difesa".

1.3. V. R., con ricorso notificato in data 31/8/2021, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza.

1.4. La Prefettura di Grosseto è rimasta intimata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per l'utilizzo di prove e documenti non risultanti in causa, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto provato per tabulas che la notifica del verbale contenente la richiesta di fornire i dati del conducente, fosse avvenuta il (OMISSIS), senza, tuttavia, dar conto di quali sarebbero i documenti dai quali risulta la suddetta data di notifica, tanto più che, in realtà, tali documenti sono a ben vedere inesistenti, non facendo parte del materiale processuale.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 201 C.d.S., e dell'art. 383, comma 1, del relativo Regolamento di attuazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale, pur ammettendo che effettivamente la data di commissione dell'illecito non era stata indicata nel verbale, ha ritenuto che la stessa fosse determinabile per relationem in riferimento al termine per la comunicazione indicato nella richiesta e comunque con un semplice calcolo matematico, in tal modo, tuttavia, contravvenendo a quanto disposto dall'art. 383, comma 1, cit., secondo cui, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del C.d.S., il verbale di contestazione dell'infrazione deve contenere gli estremi dettagliati e precisi della violazione con riguardo al giorno, all'ora e alla località.

3. Il secondo motivo è fondato, con assorbimento del primo. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare che, in tema di circolazione stradale, è invalido, perché non sufficientemente specifico, il verbale notificato all'autore materiale dell'infrazione che contenga il solo riferimento alla violazione commessa ed al tipo e alla targa del veicolo, ma che sia assolutamente privo di qualsiasi indicazione con riguardo, tra l'altro, al giorno in cui tale violazione è avvenuta, come richiesto dal D.P.R. n. 495 del 1992, art. 383 (Cass. n. 13733 del 2010), dovendosi, per contro, escludere la sanatoria di tale invalidità per il fatto che, come affermato dal tribunale, "la data dell'omissione era evincibile per relationem (essendo nel verbale notificato il (OMISSIS) indicato il termine per la comunicazione) o addirittura con un semplice calcolo matematico".

4. Il ricorso dev'essere, quindi, accolto e la sentenza, per l'effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Grosseto che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Grosseto che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 2, il 16 giugno 2022.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2022.

 

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