Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione sesta - sottosezione 2, ordinanza n. 6979 del 3 marzo 2022

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 6979 del 03/03/2022
Circolazione Stradale - Artt. 12 e 200 del Codice della Strada - Contestazione e verbalizzazione delle violazioni - Sanzione amministrativa - Opposizione - Fede privilegiata - Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva.


RITENUTO IN FATTO

1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato l'appello del Comune di Melpignano avverso la sentenza con la quale il giudice di pace aveva accolto l'opposizione proposta da R. B. L. nei confronti della sanzione allo stesso inflitta per violazione al codice della strada.

1.2. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che il procedimento finalizzato ad individuare quale dei diversi veicoli presenti nel fotogramma avesse superato il limite di velocità imposto sul tratto stradale in questione, era rimasto sul piano meramente assertivo, avendo il Comune omesso di dare la prova, cui era onerato, che il citato procedimento non facesse residuare alcun dubbio sull'esatta individuazione del trasgressore.

2. Il Comune di Melpignano, con ricorso notificato il 3/3/2021, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza.

2.2. R. B. L. è rimasto intimato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Con il primo motivo, il Comune ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 2697 e 2700 c.c., del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 142, comma 6, del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 345, e del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, conv. con la L. n. 168 del 2002, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che le verbalizzazioni da parte dell'agente accertatore dei rilievi tratti dall'apparecchiatura omologato per l'accertamento in modalità automatica della violazione dell'art. 142 C.d.S., in caso di presenza di due o più veicoli sul fotogramma, non costituissero un atto pubblico facente piena prova fino a querela di falso dell'effettuazione dei rilievi e delle constatazioni delle relative risultanze, in tal modo, tuttavia, omettendo di considerare che, a fronte di un'apparecchiatura, omologata per accertare in modo automatico la violazione e sottoposta a regolare taratura periodica, la lettura dei dati rilevati dallo strumento non costituisce una percezione sensoriale da parte del pubblico ufficiale che implica margini d'apprezzamento individuale, trattandosi, piuttosto, di attestazioni munite di pubblica fede che fanno prova fino a querela di falso dell'effettuazione di tali rilievi e delle constatazioni compiute.

4. Il motivo è fondato, con assorbimento del secondo. Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, infatti, è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti (Cass. SU n. 17355 del 2009), pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale (Cass. n. 3705 del 2013, Cass. n. 29580 del 2021).

5. Il ricorso, quindi, dev'essere accolto e la sentenza impugnata, pertanto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Lecce che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 20 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022.

 

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