Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Civile, Sezione prima, sentenza n. 22366 del 19 ottobre 2006
Corte di Cassazione Civile, Sezione I, sentenza numero 22366 del 19/10/2006
Circolazione Stradale - Artt. 11, 12 e 200 del Codice della Strada - Servizi di polizia stradale - Accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie - Competenze territoriali - Centri abitati - Gli agenti ed ufficiali di polizia municipale, in tema di accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, in quanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa all'intero territorio comunale, hanno il legittimo potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tutto tale territorio, senza che tale potere risulti da alcuna norma condizionato a singoli atti di investitura, sia all'interno che fuori dai centri abitati.
FATTI DI CAUSA
Il giudice di pace di (Omissis) con sentenza del 22 novembre 2001 ha annullato il verbale (OMISSIS) della Polizia municipale di (Omissis) notificato a (Soggetto 1) il (Omissis), per violazione dell'art. 142 C.d.S., rilevata tramite apparecchiatura Autovelox sulla S.S. (OMISSIS) osservando: a) che la polizia municipale non aveva alcun titolo per poter esercitare la vigilanza e l'attività di accertamento delle infrazioni sulla strada statale (OMISSIS) di proprietà dell'ANAS, perché collocata al di fuori del centro abitato del comune; e perché in base al combinato disposto degli artt. 11 e 12 C.d.S. e art. 22 Reg. C.d.S., la relativa competenza poteva essere esercitata direttamente soltanto nell'ambito dei centri abitati (salvi restando i poteri di coordinamento del Ministero); b) che, per converso, nel resto del territorio comunale l'attività suddetta poteva essere esercitata soltanto su specifico incarico del Ministero dell'Interno e non in base ad iniziativa dagli organi comunali, ed in tal caso gli estremi dell'autorizzazione dovevano essere riportati nel verbale di contravvenzione; laddove nella fattispecie la mancanza di prova della sussistenza di detto provvedimento induceva a ritenere che si fosse trattato di un'autonoma determinazione del comune che viziava in radice il verbale di infrazione.
Per la Cassazione della sentenza il comune di (Omissis) ha proposto ricorso per due motivi. Il (Soggetto 1) non ha spiegato difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con i due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per la loro intima connessione, il comune di (Omissis), deducendo violazione degli art. 11 e 12 C.d.S., art. 22 Reg. C.d.S., e L. n. 65 del 1986, art. 5, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, si duole che il giudice di pace abbia subordinato ad un provvedimento autorizzativo del Ministero l'attività di rilievo delle infrazioni stradale da parte della Polizia municipale, che invece deriva direttamente dalla legge; si estende all'intero territorio comunale, e non è contraddetto dai particolari poteri attribuiti dal menzionato art. 11, ai comuni all'interno dei centri abitati, invoca a sostegno della propria interpretazione la giurisprudenza di Questa Corte al riguardo ad evidenzia le contraddizioni della sentenza impugnata nel ritenere da un lato le competenze della Polizia municipale nell'ambito del territorio comunale e la sua dipendenza diretta ed assoluta dal Ministero dell'Interno e nel ritenere dall'altro limitata la suddetta competenza in materia di polizia stradale e subordinata al provvedimento permissivo dell'amministrazione statale.
Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata muove, infatti, da un'errata lettura dell'invocato art. 11 C.d.S. (D.Lgs. n. 285 del 1992), il quale ha la funzione di definire i servizi di polizia stradale, nonché i loro contenuti, sottraendone la titolarità agli enti proprietari delle strade ed attribuendola in via esclusiva al Ministero dell'Interno.
Al quale vengono affidati la direzione e la predisposizione di tali servizi, e, quindi, il compito di stabilire quali attività di prevenzione svolgere e quali attività di repressione o di accertamento delle violazioni organizzare, e con quali forse, ed infine, in ogni caso il loro coordinamento da chiunque essi vengano espletati, ribadito dall'art. 21 Reg. C.d.S. (D.P.R. n. 495 del 1992).
In tale ambito va inserito il comma 3 della norma il quale, non si occupa affatto di delimitare la competenza della polizia municipale in materia di servizi di polizia stradale, ma si limita a far salve le ulteriori attribuzioni dei Comuni per quanto concerne i centri abitati, con evidente riferimento ai programmi e ai piani degli enti locali per la viabilità e la circolazione all'interno di essi; e deve, perciò, essere interpretato in connessione sistematica con la L. n. 5 del 1986, art. 1, che in via generale attribuisce agli enti suddetti le funzioni di polizia locale ed al sindaco o all'assessore da lui delegato la direzione del servizio, cosicché rivela la sua "ratio" nel limitare tale funzione organizzativa e direttiva all'espletamento di questo nei centri abitati: attribuendola fuori di essi, ancorché nel territorio comunale, al Ministro dell'interno, al quale si è detto spettare in ogni caso la funzione di coordinamento dei servizi.
Per converso, l'indicazione dei corpi di polizia stradale e/o dei funzionari cui spetta lo svolgimento del servizio e l'estensione territoriale di ciascuna delle relative competenze sono disciplinati dall'art. 12 C.d.S. per il cui comma 1, "L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta...(sub e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza"; il quale, ai sensi della citata L. n. 65 del 1986, art. 4, è costituito dall'intero territorio comunale.
Gli agenti ed ufficiali di polizia municipale, pertanto, in conformità della regola generale stabilita dalla L. n. 689 del 1981, art. 13, in tema di accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, in quanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa all'intero territorio comunale, hanno il potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tutto tale territorio, senza che tale potere risulti da alcuna norma condizionato a singoli atti di investitura, sia all'interno che fuori dai centri abitati.
D'altra parte questa Corte ha ripetutamente affermato: 1) che a questo risultato induce anche il D.P.R. n. 616 del 1977, art. 18, devolvendo all'ente locale le funzioni amministrative relative alla materia "polizia locale urbana e rurale", qualificata secondo la Corte Costituzionale non dal riferimento a singole materie, ma dalla dimensione territoriale comunale di esercizio: e, quindi, attribuendogli le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non sono proprie delle competenti autorità statali; 2) che nella polizia locale rientra anche la polizia stradale che quindi spetta al Comune, nell'ambito del territorio comunale, per competenza (regolamentare) propria: come conferma la L. n. 65 del 1986, art. 5 (recante la legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale), secondo cui il "personale che svolge servizio di polizia municipale" ha funzioni di polizia municipale nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza" e, in particolare (comma 1, lett. b), funzioni di polizia stradale, in correlazione con quanto stabilito dal codice della strada vigente (dovendosi ritenere rinvio formale e non recettizio quello contenuto in tale norma al codice della strada del 1959); 3) che tale estensione territoriale e ribadita dalle disposizioni della citata L. n. 65 del 1986, artt. 3 e 4, per cui gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano le loro funzioni istituzionali "nel territorio di competenza"; che deve essere determinato dai regolamenti comunali nel senso che "l'ambito ordinario delle attività sia quello del territorio dell'ente di appartenenza"; 4) che questa disciplina generale, che identifica l'ambito territoriale di competenza della polizia municipale con il territorio comunale, deve ritenersi richiamata dall'art. 22 reg. esec. C.d.S. del 1992, il quale dispone che "i servizi di polizia stradale sono espletati dagli appartenenti alle amministrazioni di cui all'art. 12 C.d.S., comma 1 e 2, in relazione agli ordinamenti ed ai regolamenti interni delle stesse" (Cass. 5558/2004; 3019/2002; 11183/2001).
Ne deriva che, una volta stabilito che gli ufficiali e gli agenti della polizia municipale hanno tale potere nell'ambito dell'intero territorio comunale, gli accertamenti di violazioni del codice della strada da essi compiuti in tale territorio, debbono ritenersi per ciò stesso legittimi sotto il profilo della competenza dell'organo accertatore, restando l'organizzazione, la direzione e il coordinamento del servizio elementi esterni all'accertamento, ininfluenti su detta competenza.
La sentenza deve essere pertanto cassata, in accoglimento del ricorso, con rinvio al giudice di pace di (Omissis) in persona di altro magistrato che provvedere a pronunciarsi sugli altri motivi di opposizione attenendosi ai principi esposti; e provvederà al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità al giudice di Pace di (Omissis), in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, il 30 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2006.
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