Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione seconda, sentenza n. 9974 del 16 maggio 2016

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 9974 del 16/05/2016
Circolazione Stradale - Art. 200 del Codice della Strada - Verbalizzazione delle violazioni - Elementi contenuti del verbale - In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, il verbale di contestazione dell'infrazione deve contenere gli estremi dettagliati e precisi della violazione; con riguardo al "giorno, ora e località", ove sia stata indicata nel verbale la strada resta priva di fondamento la doglianza relativa alla mancata indicazione del numero civico, non confortata dalla prova, relativa alle caratteristiche del luogo ed al sito esatto in cui il veicolo si trovava, atta ad escludere che fosse stata commessa l'infrazione.


RITENUTO IN FATTO

1. - V. M. propose opposizione avverso il verbale della Polizia municipale di Verona, col quale gli venne contestata la violazione dell'art. 158 C.d.S. e irrogata la relativa sanzione amministrativa, per una sosta in prossimità di area di intersezione.

Il Giudice di pace di Verona rigettò l'opposizione.

2. - Sul gravame proposto dal V., il Tribunale di Verona confermò la sentenza di primo grado.

3. - Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione V. M., sulla base di otto motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Verona.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ. e art. 118 disp. att. cod. proc. civ., per avere il Tribunale omesso di dichiarare la nullità del verbale di contestazione per la mancata indicazione del luogo dell'avvenuta sosta e dell'area di intersezione occupata.

La censura è infondata.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, il verbale di contestazione della infrazione deve contenere gli estremi dettagliati e precisi della violazione, a norma dell'art. 201 C.d.S., come ribadito dall'art. 383 reg. esec. C.d.S., comma 1, del con riguardo al "giorno, ora e località", prescrizioni dirette a garantire l'esercizio del contraddittorio da parte del presunto contravventore, ed a fronte delle quali, ove sia stata indicata nel verbale la strada, è priva di fondamento la doglianza relativa alla mancata indicazione del numero civico, non confortata dalla prova, relativa alle caratteristiche del luogo ed al sito esatto in cui il veicolo si trovava, atta ad escludere che fosse stata commessa l'infrazione (Sez. 1, Sentenza n. 8939 del 29/04/2005, Rv. 583246; Sez. 1, Sentenza n. 7993 del 18/04/2005, Rv. 580717).

Nella specie, il verbale di violazione al codice della strada indicava il luogo ove era stata commessa l'infrazione nella via (Omissis) in (Omissis) in corrispondenza di area di intersezione.

Tanto basta, alla stregua del richiamato principio di diritto, ai fini della validità del verbale.

2. - Col secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 132 cod. proc. civ., D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 200 e 201 e art. 383 Reg. esec., nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere considerato il Tribunale che il verbale non indicava il luogo esatto ove era avvenuta la sosta dell'auto e per avere supplito alle carenze del verbale con la prova testimoniale.

Anche questo motivo è infondato.

Quanto al profilo della censura relativo all'indicazione del luogo ove è avvenuta l'infrazione, esso rimane assorbito nel rigetto del primo motivo.

Priva di fondamento è poi la doglianza circa la integrazione delle risultanze del verbale con l'istruzione probatoria.

Invero, il disposto dell'art. 2700 cod. civ. - secondo cui l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti - non preclude l'indagine su circostanze o fatti che nel medesimo atto non risultino ne positivamente ne' negativamente acquisiti (Sez. 2, Sentenza n. 25811 del 18/11/2013, Rv. 628304).

Non esiste, pertanto, divieto di integrare con l'istruzione probatoria il contenuto del verbale, potendo anzi il giudice disporre d'ufficio ogni mezzo di prova (ad eccezione del giuramento decisorio) (L. n. 689 del 1981, art. 23 applicabile ratione temporis); rimanendo preclusa sola la possibilità di porre in discussione i contenuti del verbale assistiti da fede privilegiata ex art. 2700 cod. civ., per contestare i quali occorre la proposizione di querela di falso (Sez. 2, Sentenza n. 14038 del 01/07/2005, Rv. 582493).

3. - Col terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere il giudice di appello erroneamente interpretato la documentazione fotografica dei luoghi prodotta in giudizio.

Questa censura è inammissibile, perché sottopone alla Corte profili relativi al merito della valutazione delle prove, che sono insindacabili in sede di legittimità, quando - come nel caso di specie - il giudice di merito ha giustificato la sua decisione con motivazione esente da vizi logici e giuridici.

4. - Col quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 132, 115 e 116 cod. proc. civ., nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere il Tribunale affermato che era stata assunta la testimonianza dell'agente Giraldi, la cui deposizione invece non era stata assunta (in realtà erano stati sentiti altri testimoni).

La censura è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della decisione impugnata.

Il Tribunale ha posto a fondamento del suo giudizio in fatto in ordine allo stato dei luoghi solo la documentazione fotografica (p. 4 della sentenza impugnata); mentre il riferimento del giudice di appello al teste G. risulta finalizzato solo a richiamare il contenuto della sentenza di primo grado (p. 3 della sentenza impugnata). Tale riferimento, pertanto, non ha inciso sulla decisione impugnata.

5. - Col quinto motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 132, 115 e 116 cod. proc. civ., nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere il Tribunale considerato che l'opponente aveva proposto querela di falso all'udienza del 1.10.2010.

La censura è inammissibile, in quanto sottopone alla Corte una questione nuova, non dedotta come motivo di appello.

Va peraltro considerato che ciò che ha proposto il V. non costituisce una vera e propria querela di falso, essendo tale solo quella che pone in discussione il contenuto dell'atto pubblico avente fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 cod. civ. Questa Corte ha statuito in proposito che il verbale di accertamento di una violazione del codice della strada, in dipendenza della sua natura di atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso, oltre che in ordine alla provenienza dell'atto e alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre l'efficacia probatoria privilegiata deve essere esclusa sia con riferimento ai giudizi valutativi in esso contenuti sia con riguardo ai fatti che in ragione della loro modalità di accadimento repentino non siano verificabili in modo oggettivo ed abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale caratterizzata da margini di apprezzamento soggettivo, come si verifica quando la rilevazione riportata sul verbale riguarda il transito, in un incrocio regolato da semaforo, di un'autovettura con il segnale rosso (Sez. 2, Sentenza n 21816 del 29/08/2008, Rv. 604315).

Nella specie, il ricorrente afferma di avere proposto "querela di falso avverso il verbale di contestazione relativa all'ipotesi di esistenza della intersezione non intesa come dato di fatto bensì come interpretazione giuridica". Pertanto, la pretesa querela di falso - non riguardando le circostanze fattuali dotate di fede privilegiata indicate dall'art. 2700 cod. civ., ma riguardando invece l'interpretazione giuridica del concetto di intersezione secondo il codice della strada - non può in realtà definirsi tale, con conseguente irrilevanza della mancata considerazione da parte del giudice di appello.

6. - Col sesto motivo di ricorso, si deduce poi la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 3 e 153 nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere il Tribunale ritenuto che l'area di intersezione di cui all'art. 3 comma 1 n. 1 del codice della strada fosse configurabile anche con riferimento all'area immediatamente antistante l'entrata e l'uscita di un parcheggio pubblico comunale e a prescindere dall'esistenza di una intersezione a raso tra più strade.

La censura non è fondata.

Al V. è stato contestato il fatto che l'auto da lui lasciata in "sosta in corrispondenza dell'area di intersezione (...) creava pericolo/intralcio".

Il giudice di merito, a seguito dell'istruzione della causa, ha accertato che il V. aveva parcato l'autovettura in prossimità delle corsie di entrata e di uscita del parcheggio pubblico comunale denominato "(OMISSIS)", che si immettono sulla via (OMISSIS), nel centro storico di (OMISSIS). Lo stesso giudice ha accertato che tali corsie di accesso e di uscita del parcheggio generavano correnti di traffico veicolare si intersecava con quello proprio della via (OMISSIS), di modo che la sosta dell'auto, proprio in corrispondenza dell'area di intersezione tra i plurimi flussi veicolari, generava pericolo e intralcio al traffico.

Orbene, se questi sono i fatti, ritiene il Collegio che le corsie di accesso e di uscita del parcheggio di cui sopra rientrano nel concetto di "strada" ai fini della circolazione stradale, trattandosi - nella specie - di corsie relative all'ingresso in un'area pubblica destinata a parcheggio, accessibile dalla generalità degli automobilisti e quindi aperte al pubblico transito, in grado di generare correnti di traffico veicolare del tutto assimilabili a quelle generate dalle strade.

Esattamente, perciò, il giudice di merito ha ritenuto che il V. avesse parcato l'autovettura in corrispondenza di un'area di intersezione, ai sensi dell'art. 3 C.d.S., comma 1, n. 1 e ha ritenuto che la condotta del V. integrasse la violazione dell'art. 158 C.d.S., lett. f).

7. - Col settimo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 158, 5 e 7 e L. n. 689 del 1981, art. 23 nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere il giudice di appello omesso di verificare l'esistenza di segnaletica stradale indicante l'area di intersezione, la cui assenza avrebbe escluso la colpa del conducente.

Il motivo è inammissibile, trattandosi di doglianza nuova, non proposta come motivo di appello.

8. - Con l'ottavo motivo di ricorso, si deduce infine la violazione e la falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ. e del D.M. n. 127 del 2004, per avere il Tribunale condannato l'appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello, liquidando una somma superiore a quella prevista dalle tariffe vigenti sia per onorari che per diritti di procuratore.

Anche questa censura è infondata.

Innanzitutto, la censura è infondata per quanto riguarda la violazione dei massimi previsti dalle tabelle professionali vigenti ratione temporis. Lo stesso ricorrente, pur lamentando la liquidazione di onorari superiori a quelli consentiti, illogicamente richiama poi gli importi costituenti i minimi tariffari, omettendo di richiamare i massimi, che avrebbero dovuto costituire il parametro di riferimento della dedotta doglianza.

Quanto ai diritti di procuratore, il ricorrente omette poi di indicare diverse voci da liquidare richiamate invece nel controricorso e considerate dal giudice di merito (p. 22), cosicché la censura sul punto risulta, oltre che infondata, inammissibile per genericità.

9. - Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

10. - Da ultimo, va rigettata l'istanza - contenuta nella memoria del ricorrente - di cancellazione di alcune frasi contenute nel controricorso in quanto "espressioni sconvenienti ed offensive" ex art. 89 cod. proc. civ.. Invero, trattasi di frasi (intento strumentale e defatigatorio; temerarietà del motivo; etc.) che non risultano dettate da intento dispregiativo, ma costituiscono piuttosto legittimo esercizio del diritto di difesa, che ben può investire anche il profilo della moralità della condotta processuale della controparte, quando - come nel caso di specie - non eccede le esigenze difensive ne' è lesivo della dignità umana e professionale dell'avversario (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 26195 del 06/12/2011, Rv. 620642).

11. - Rimangono da liquidare le spese relative alla fase processuale che ha deciso sulla istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, proposta dal V. ex art. 373 cod. proc. civ.; liquidazione richiesta dal Comune di (OMISSIS) con istanza depositata l'1.3.2016. Tali spese, che vanno poste a carico del ricorrente, risultato soccombente, vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di legittimità, che liquida in Euro 700,00 (settecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge, nonché al pagamento delle spese processuali relative alla fase inibitoria, che liquida in Euro 700,00 (settecento), di cui Euro 100,00 per spese, Euro 300,00 per diritti di procuratore ed Euro 300,00 per onorari di avvocato, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione seconda Civile, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2016.

 

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