Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 18946 del 24 settembre 2015

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 18946 del 24/09/2015
Circolazione Stradale - Art. 200 del Codice della Strada - Contestazione e verbalizzazione delle violazioni - Immediatezza della contestazione - Quantificazione - È ricompresa nel concetto di immediatezza della contestazione anche la contestazione che avviene pochi minuti dopo l'infrazione ed in prossimità del luogo di rilevazione della stessa.


RITENUTO IN FATTO

1. D. M. impugna la sentenza del Tribunale di Brescia n. 491 del 2009, depositata il 12 febbraio 2009, non notificata, che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza del giudice di pace di Lonato, che, a sua volta, aveva respinto il suo ricorso avverso il verbale di contestazione emesso in Desenzano del Garda in data 31.10.2005 dagli agenti della polizia locale.

2. Secondo la sentenza impugnata, l'odierno ricorrente aveva lamentato "l'errata valutazione dei fatti nonché l'interpretazione delle norme applicabili da parte del giudice di prime cure in relazione all'eccepita nullità del verbale di contestazione per irritualità della modalità della contestazione stessa, alla contestata omessa individuazione del conducente ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti della patente e dalla eccepita nullità del provvedimento per obiettiva insindacabilità dei parametri discrezionali utilizzati dai verbalizzanti nella individuazione della trasgressione".

3. Il giudice unico del Tribunale, dopo aver rilevato che "al D. è stato contestato di aver omesso di regolare (ossia di ridurre, di limitare) la velocità di andatura dell'autoveicolo di cui era alla guida tenuto conto delle circostanze dei luoghi", quanto ai motivi di appello, rilevava quanto segue.

3.1 - Riteneva corretta la modalità di contestazione, posto che era risultato pacifico che al ricorrente era stata contestata "l'infrazione in una via (via (OMISSIS)) diversa da quella ove l'infrazione stessa si assume perpetrata (via (OMISSIS), nel medesimo Comune ed adiacente a via (OMISSIS))". La contestazione era intervenuta "pochi minuti dopo l'accertamento", sicché correttamente i verbalizzanti avevano "correttamente optato per tale modalità, da ritenersi la regola a tutela delle ragioni dell'interessato, infatti, alla lett. a) del citato D.P.R. n. 495 del 1992, art. 384, la contestazione immediata viene ritenuta materialmente impossibile nel caso dì "impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità"; dal che deve desumersi che, a contrario, ove il veicolo sia raggiungibile, ed in concreto, come nell'ipotesi, venga raggiunto dagli accertatoti, gli stessi debbano procedere alla contestazione immediata dell'infrazione, mentre nessun rilievo può assumere la circostanza che la contestazione avvenga in luogo diverso, sempreché si tratti del luogo in cui gli accertatoti hanno potuto raggiungere il preteso trasgressore".

3.2 - Rilevava poi il giudicante che "in occasione del ricorso avanti al giudice di pace parte ricorrente non aveva obiettato alcunché in merito alla pretesa mancata individuazione del conducente dell'autoveicolo, sicché il motivo di doglianza deve ritenersi nuovo ed in quanto tale inammissibile".

3.3 - Quanto alla "omessa indicazione di dati obiettivi", a fronte all'eccepito difetto "di concreta rilevazione della velocità dell'autoveicolo", con conseguente esposizione "ad una valutazione arbitraria ed insindacabile", rilevava il giudicante che "da un lato nessuna norma impone agli agenti accertatori di avvalersi di strumentazione tecnica al fine della rilevazione della velocità degli autoveicoli, e dall'altro che l'assenza di un reale pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, ovvero di un evento - danno, così come è irrilevante ai fini della contestazione (posto che la disposizione del codice della strada che impone di ridurre la velocità in determinate circostanze di tempo e di luogo si fonda su una presunzione di pericolo iuris et de iure) non può certo rappresentare, nei fatti, un impedimento a che si proceda all'elevazione della contravvenzione; ne consegue che l'accertamento dell'infrazione ben può basarsi sulla percezione sensoriale degli agenti accertatori, non essendovi alcuna necessità che concorrano circostanze concrete dal quale desumersi la pericolosità della condotta di guida ritenuta "non adeguata"".

4. Impugna tale decisione il ricorrente che formula tre motivi.

Nessuna attività in questa sede ha svolto la parte intimata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi del ricorso.

1.1 - Col primo motivo di ricorso si deduce: "Violazione di legge, carente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia - violazione del disposto dell'art. 360, nn. 3 e 5 in combinato disposto con gli artt. 200 e 201 C.d.S.".

Osserva il ricorrente che "nessuna "immediata contestazione" è stata posta in essere dagli agenti accertatoti in violazione dell'art. 200 C.d.S.", posto che "la contestazione operata dagli agenti mediante consegna del verbale in un momento successivo ad un soggetto dagli stessi occasionalmente rinvenuto alla guida del veicolo, non vale certo "immediata contestazione della violazione" da intendersi come contestuale accertamento della violazione con possibilità per il contravventore di formulare le proprie osservazioni".

Aggiunge che "dalla lettura della relazione di servizio richiamata degli agenti verbalizzanti, ndr, emerge con chiarezza che il veicolo non fosse raggiungibile, al momento della violazione, ne' sia stato successivamente raggiunto, essendo il presunto rinvenimento successivo operato dagli accertatoti, un fatto meramente occasionale e temporalmente sconnesso rispetto alla violazione. Mai gli agenti accertatoti nella relazione di servizio danno conto di aver inseguito la vettura subito dopo la commissione della infrazione. Anzi gli stessi agenti escludono pacificamente la circostanza affermando "I sottoscritti avendo l'auto di servizio a notevole distanza e comunque non essendo sicuramente in grado di raggiungere detto veicolo...", ha motivazione resa dal Giudice di appello appare pertanto illogica e contrastante con le pacifiche risultanze della documentazione agli atti".

Viene formulato il seguente quesito: "se in applicazione del disposto normativo di cui all'art. 201 C.d.S., sia annoverabile nella fattispecie della contestazione immediata il rinvenimento occasionale del veicolo in una circostanza di tempo e di luogo del tutto slegata dalla commessa violazione con contestuale redazione e consegna del verbale al conducente rinvenuto alla guida dell'autoveicolo".

1.2 - Col secondo motivo di ricorso si deduce: "violazione di legge, carente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia - violazione del disposto dell'art. 360 nn. 3 e 5 in combinato disposto con all'art. 141 C.d.S., comma 3".

Secondo parte ricorrente "alfine di consentire ex posi all'indicato trasgressore ed al Giudice "una verifica di legittimità", è indispensabile che gli agenti, pur mantenendo la loro libera valutazione, indichino chiaramente in che cosa si è sostanziata la violazione. La dicitura generica utilizzata nel verbale impugnato, nel quale si afferma "... ometteva di regolare adeguatamente la velocità in modo da non costituire pericolo ...", non consente, ne al trasgressore, ne' al Giudice, di verificare il corretto richiamo della fattispecie normativa in relazione alla quale viene irrogata la sanzione del pagamento della somma di Euro 71,00 unitamente alla decurtazione di ben cinque punti dalla patente.

Anche l'utilizzo dell'aggettivo "adeguatamente" indica una discrezionale e insindacabile valutazione degli accertatori del tutto in contrasto con la tassatività delle fattispecie normative".

Viene formulato il seguente quesito: "se l'accertamento della infrazione di cui all'art. 142 C.d.S., possa basarsi sulla percezione sensoriale degli agenti accertatori, non essendovi alcuna necessità che concorrano circostanze concrete dalle quali desumersi la pericolosità della condotta di guida ritenuta "non adeguata"".

1.3 - Col terzo motivo di ricorso si deduce: "violazione dì legge, carente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia - violazione del disposto dell'art. 360 nn. 3 e 5 in combinato disposto con gli artt. 200 e 201 C.d.S.".

Rileva il ricorrente che "E' sfuggito al Giudicante che in sede di ricorso avanti al Giudice di Pace di Lonato, articolando il primo motivo dì opposizione, D. M. così si esprime al punto 5: "Innanzitutto nessuna violazione del disposto dell'art. 141 C.d.S. è stata commessa e contestata al Sig. D. sulla via (OMISSIS) ove i Vigili nel loro verbale asseriscono essersi verificata"".

Aggiunge il ricorrente di aver negato "di avere commesso infrazione alcuna in via (OMISSIS)", così "implicitamente affermando di non essere stato lui alla guida dell'autoveicolo al momento della percezione da parte dei Vigili dell'infrazione. Del resto nelle controdeduzioni datate 21.1.2006 inviate dagli agenti della Polizia Locale al Giudice di Pace mai essi affermano di avere accertato che al momento della pretesa infrazione alla guida del veicolo vi fosse il D. M., ossia la persona che a distanza di tempo (quanto?) viene fermata in via (OMISSIS).

Gli agenti affermano di avere segnato il numero di targa del veicolo e di avere rintracciato occasionalmente e successivamente lo stesso veicolo guidato dal D., contestando a questi la violazione asseritamele verificatasi in via (OMISSIS)". Sulla base di tali elementi, ritiene il ricorrente che "nel caso in esame il reale trasgressore non può certo dirsi individuato, posto che quest'ultimo, indicato dagli agenti nel Sig. D. M., non ha mai sottoscritto il verbale consegnatogli e/o provveduto a riconoscere alcuna responsabilità in ordine ai fatti oggetto di contestazione, anzi in sede di ricorso al Giudice di Pace ha espressamente negato di avere commesso l'infrazione contestata".

Aggiunge ancora il ricorrente che "anche sotto tale profilo si prospetta una violazione dell'art. 201 C.d.S., posto che la decurtazione dei punti può essere comminata al conducente di un veicolo solo nell'ipotesi di contestazione immediata laddove, per tutti i restanti casi, la normativa vigente prevede esclusivamente la richiesta del nominativo del conducente". Di conseguenza "nessuna sanzione accessoria poteva pertanto essere applicata al D. M. stante la assenza di contestazione immediata".

Viene formulato il seguente quesito: "se il mancato immediato accertamento della persona del conducente il veicolo al momento della infrazione, da parte dei verbalizzanti, può comportare la decurtazione dei punti dalla patente per colui che successivamente viene rinvenuto alla guida dello stesso veicolo".

2. Il ricorso è infondato e va rigettato.

2.1 - Il primo motivo è infondato. Il giudice dell'appello ha ampiamente e correttamente motivato sul punto relativo alla ricostruzione della vicenda fattuale, anche quanto alla contestazione "immediata", per come realizzatasi nel caso di specie. Oltre a quanto indicato al punto 3.1 dello svolgimento del processo, il giudice dell'appello ha affermato (pag 3) che "il concetto di immediatezza implica l'assenza di indugio e di ritardo tra il momento dell'accertamento della violazione e quello della sua contestazione al trasgressore", aggiungendo che nel caso di specie "i verbalizzanti, avendo avuto l'occasione, dopo pochi minuti dall'accertamento dell'infrazione, di contestare la stessa direttamente al trasgressore, abbiano correttamente optato per tale modalità, da ritenersi la regola a tutela delle ragioni dell'interessato".

Il giudicante ha correttamente interpretato la ratio dell'art. 201 C.d.S., in collegamento funzionale, tra l'altro, alla lett. a) del citato D.P.R. n. 495 del 1992, art. 384, osservando che in tal caso "la contestazione immediata viene ritenuta materialmente impossibile nel caso di "impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità"; dal che deve desumersi che, a contrario, ove il veicolo sia raggiungibile, ed in concreto, come nell'ipotesi, venga raggiunto dagli accertatori, gli stessi debbano procedere alla contestazione immediata dell'infrazione, mentre nessun rilievo può assumere la circostanza che la contestazione avvenga in luogo diverso, sempreché si tratti del luogo in cui gli accertatori hanno potuto raggiungere il preteso trasgressore". Il concetto di contestazione immediata, così definito dal giudicante, va condiviso, dovendosi considerare tale anche quella che avvenga in un contesto di tempo (pochi minuti dopo) e di luogo (prossimità con quello di rilevazione della infrazione), tali da consentire ragionevolmente equiparabile l'una ipotesi all'altra.

Ne' è necessario a tal fine che si effettui un "inseguimento" del veicolo, con ciò facendosi riferimento evidentemente ad un costante controllo del veicolo identificato da parte dei verbalizzanti, così dovendosi escludere che venga fermato un veicolo diverso o si sia verificata la sostituzione del conducente. Va, infatti, rilevato che nel caso di specie, i verbalizzanti erano certi che si trattasse dello stesso veicolo (identificato anche attraverso la targa di cui avevano preso nota), e che, quanto alla diversità del conducente, tale circostanza mai fu evidenziata sia nell'immediatezza della contestazione, che in sede di ricorso al giudice di pace (vedi anche il terzo motivo sul punto).

2.2 - Parimenti infondato è il secondo motivo, che muove dal presupposto che non sia stata fornita dai verbalizzanti un'adeguata motivazione sulla rilevata "inadeguatezza" dell'andatura tenuta dal veicolo.

Al riguardo, anche in questo caso occorre osservare che la motivazione del giudice dell'appello, riportata per esteso al punto 3.3 dello svolgimento del processo, è ampia, adeguata e corretta.

Infatti, il Codice della Strada non prevede, nel caso in questione, che si debba far uso di strumentazione e consente un accertamento necessariamente basato anche sulla "percezione sensoriale" degli agenti, certamente in grado di percepire il rapporto in concreto esistente tra l'andatura del veicolo e lo specifico contesto di luogo e di tempo (tipo di strada, traffico, presenza di pericoli e quant'altro utile). In ogni caso, proprio perché si trattava di "percezione sensoriale", il contravvenzionato ben poteva articolare prova contraria a quanto affermato dai verbalizzanti, restando così cristallizzato in fatto quanto da essi più ampiamente riportato in sede di giudizio sulle concrete modalità dell'accertamento.

2.3 - Anche l'ultimo motivo è infondato, posto che, come correttamente affermato dal giudice dell'appello, la circostanza che il conducente trovato alla guida del veicolo fosse diverso da quello a bordo poco prima al momento dell'accertamento, non era stata dedotta (ed ovviamente ben poteva esserlo) al momento della verbalizzazione e nemmeno lo era stata in sede di ricorso.

Aver negato di aver commesso l'infrazione necessariamente presuppone di essere stato alla guida del veicolo, posto che in caso contrario, bastava almeno affermarlo.

4. Nulla per le spese in mancanza di attività in questa sede della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 aprile 2015.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2015.

 

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