Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 5754 del 24 febbraio 2023

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 5754 del 24/02/2023
Circolazione Stradale - Art. 200 del Codice della Strada - Contestazione e verbalizzazione delle violazioni - Verbale redatto con sistema meccanizzato - Parificazione all'originale o alla copia autentica - Mancata attestazione di conformità all'originale - Il verbale di contestazione, redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati su modulo recante intestazione dell'ufficio o del comando dell'organo accertatore, è parificato per legge all'originale o alla copia autentica, sicché è irrilevante l'eventuale mancata attestazione di conformità all'originale dell'atto notificato.


FATTI DI CAUSA

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di (Omissis) ha confermato la sentenza del Giudice di Pace locale di rigetto dell'opposizione proposta dalla (Soggetto 1) S.n.c. avverso cinque ordinanze prefettizie, relative ad altrettante sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada. In particolare, il giudice di seconde cure: ha confermato la regolarità formale delle ordinanze prefettizie (con riferimento alla firma indicata a stampa e alla delega dei poteri al Vice Prefetto); ha respinto l'eccezione relativa al lamentato difetto di motivazione dei provvedimenti amministrativi impugnati (ritenendoli adeguatamente motivati per relationem, sulla scorta del rinvio alle controdeduzioni dell'organo accertatore); ha ritenuto sussistente il potere degli ausiliari del traffico verbalizzanti di elevare le sanzioni amministrative (siccome aventi ad oggetto la violazione di disposizioni attinenti alla sosta dei veicoli).

2. Per la cassazione di detta decisione ha proposto ricorso la (Soggetto 1) S.n.c., affidandosi a tre motivi.

3. La Prefettura di (Omissis), intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Si è invece costituito il Ministero dell'Interno, ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.

4. Con memoria depositata in prossimità dell'adunanza camerale, il ricorrente ha insistito nelle proprie richieste.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: «La sentenza deve ritenersi e dichiararsi nulla per mancanza assoluta di chiarezza di quanto e se decide sulle eccezioni sollevate dal ricorrente appellante, esplicita solo sulla disposizione complessiva generica (non particolareggiata rispetto alle diverse sanzioni) di reiezione dell'appello violando così tanto l'art. 132 del cpc che l'art. 111/6 della Costituzione (ex art. 360 n. 4 cpc)». La ricorrente sostiene che la sentenza non permetterebbe di capire il collegamento tra dispositivo e motivazione, e non renderebbe possibile un apprezzamento univoco della decisione.

1.1. La censura è inammissibile.

1.2. Va premesso che il sindacato di legittimità sulla motivazione, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per effetto dell'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere intendersi ridotto al "minimo costituzionale", sicché è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che attenga all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, e con esclusione di ogni rilevanza della semplice "insufficienza" della motivazione (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830; in senso conforme, ex plurimis, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022, Rv. 664120).

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza risulta, in sé, congrua, ne' ricorrono le ipotesi, codificate dalla giurisprudenza di questa Corte, della "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", della "motivazione apparente", del "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" o della "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile".

1.3. Tanto premesso, quanto alla lamentata incertezza circa «quanto e se» la pronuncia di seconde cure abbia deciso sulle eccezioni proposte dalla (Soggetto 1) S.n.c., la censura, peraltro esposta in forma dubitativa, risulta comunque inammissibile per genericità.

Dalla lettura del ricorso, infatti, non risulta il tenore dei motivi di opposizione a sanzione amministrativa formulati dalla (Soggetto 1) S.n.c. nei gradi di merito, che, a dire della ricorrente, il giudice del gravame non avrebbe preso in considerazione, nell'impianto motivazionale della pronuncia impugnata, sotto tutti i profili in cui erano stati articolati. Invero, la (Soggetto 1) S.n.c. si è limitata ad una generica elencazione di punti (cfr. pag. 3 di ricorso), rinviando per il resto all'atto di appello (cfr. pag. 4 ricorso). Formulazione, questa, che non consente alla censura di superare il vaglio di ammissibilità: infatti, "La deduzione con il ricorso per cassazione di "errores in procedendo", in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all'esame degli atti processuali del fascicolo di merito, non esclude che preliminare ad ogni altro esame sia quello concernente l'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando ne sia stata positivamente accertata l'ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell'ambito di quest'ultima valuta zione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha affermato che il ricorrente, ove censuri la statuizione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la domanda principale ed omesso di pronunciarsi su quella subordinata, ha comunque l'onere di riprodurre gli atti e documenti del giudizio di merito nei loro passaggi essenziali alla decisione e di precisare l'esatta collocazione dei documenti nel fascicolo d'ufficio al fine di renderne possibile l'esame nel giudizio di legittimità)" (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 6014 del 13/03/2018, Rv. 648411 senso conforme, cfr. Cass.; in Sez. 1, Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021, Rv. 662388). Nel caso di specie, non vi è alcuna indicazione, nemmeno per riassunto, del contenuto degli atti cui nel ricorso si rimanda, sicché deve darsi continuità all'insegnamento secondo cui " In tema di ricorso per cassazione, il principio di, riferito alla specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda ai sensi dell'articolo 366, n. 6, c.p.c., anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso faccia rinvio agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte senza riassumerne il contenuto al fine di soddisfare il requisito ineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione, fondato sulla idoneità del contenuto delle censure a consentire la decisione Ordinanza n. 6769 del 01/03/2022," (cfr. Cass., Rv. 664103).

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: «In ogni caso la sentenza incorre nella falsa applicazione di legge (art. 12 CDS integrato dallo art. 17 comma 132 e 133 legge 127/97, e dalla legge interpretativa - art. 68 l. 488/99 - che consentirebbe agli ausiliari nominati con tali formalità di sanzionare la sosta anche fuori delle aree in concessione (ex art. 360 n. 3 cpc)». La ricorrente sostiene che il Tribunale capitolino avrebbe erroneamente affermato la sussistenza del potere sanzionatorio degli ausiliari del traffico, ritenuto che la P.A. non avrebbe dato prova della legittimità del provvedimento amministrativo di nomina dei verbalizzanti, il cui potere sarebbe stato comunque circoscritto alle sole zone in concessione o a quelle ad esse funzionali.

2.1. La censura è inammissibile.

2.2. Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che l'opponente aveva contestato la legittimazione dei verbalizzanti ad elevare le sanzioni amministrative in quanto ausiliari del traffico (legittimazione che viceversa il Tribunale ha riconosciuto, poiché le condotte contestate avevano ad oggetto violazioni del divieto di sosta); non vi è invece alcun riferimento, nel provvedimento del giudice di seconde cure, alle questioni sollevate dalla ricorrente nella presente sede di legittimità, relative alla dedotta illegittimità del provvedimento di nomina degli accertatori, ovvero alla non appartenenza alle zone in concessione delle aree di accertamento delle violazioni. Ne' dalla lettura del ricorso è possibile evincere se e in quali termini dette questioni erano state sollevate dalla ricorrente anche nei gradi di merito. Orbene, "Qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione". (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23675 del 18/10/2013, Rv. 627975; in senso conforme, Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018, Rv. 649332; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20694 del 09/08/2018, Rv. 650009).

2.3. Del resto, solamente in conseguenza di una specifica contestazione, che la ricorrente non ha dedotto di aver proposto come motivo di opposizione, sarebbe sorto l'onere della P.A. di dare prova della legittimità dei provvedimenti amministrativi di nomina degli ausiliari del traffico accertatori (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 9847 del 24/04/2010, Rv. 612692).

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: «La sentenza impugnata difetta di ogni motivazione sulle contestazioni contenute nei verbali quanto al fatto, alla norma, alla causa, e conseguente connessione oltre che alla notifica senza attestazione di conformità. Fatti che sebbene dedotti non sono stati considerati e avrebbero potuto portare a diversa soluzione della vertenza per difetto di motivazione (ex art. 360/5 cpc)».

3.1. Il mezzo è articolato in tre distinti profili che saranno oggetto di separato esame. Si può comunque preliminarmente osservare che, ricorrendo un'ipotesi di c.d. "doppia conforme", il motivo in commento, per come formulato, presta il fianco alla censura di inammissibilità ex art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c. (cfr. ex plurimis Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016, Rv. 643244).

3.2. Venendo ai singoli aspetti in cui è stato articolato il motivo, con una prima doglianza, la (Soggetto 1) S.n.c. deduce: «A) Quanto alla notifica la redazione dell'atto riferita all'ufficio è del tutto irrilevante essendo i procedimenti (di verbalizzazione e notifica) del tutto autonomi» (così a pag. 8 di ricorso). La ricorrente afferma che i verbali notificati al soggetto obbligato in solido dovrebbero essere dichiarati conformi all'originale, valendo essi come titolo esecutivo.

La censura, oltre che per genericità, è inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis n. 1 c.p.c., in quanto costituisce orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che il verbale di contestazione, redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati su modulo recante intestazione dell'ufficio o del comando dell'organo accertatore, è parificato per legge all'originale o alla copia autentica, sicché è irrilevante l'eventuale mancata attestazione di conformità all'originale dell'atto notificato (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 6-2, Sentenza n. 24999 del 06/12/2016, Rv. 641912; in senso conforme, cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20117 del 18/09/2006, Rv. 592747); la (Soggetto 1) S.n.c. non prospetta alcun argomento per superare tale orientamento.

3.3. Sotto altro profilo, la ricorrente deduce: «B) Quanto alla sostanza tutte le sanzioni mancano di motivazione per il fatto, la norma, la causa e il collegamento di tali elementi (che se inesatti tolgono rilevanza alle conseguenze)» (così a pag. 9 di ricorso). La (Soggetto 1) S.n.c. afferma che i verbali di accertamento non individuerebbero con esattezza le condotte contestate, ciò determinando una lesione del diritto di difesa. In particolare, il verbale 1 contesterebbe la sosta in ZTL, senza tuttavia tenere conto che detta infrazione presupporrebbe l'accesso alla ZTL in ore non autorizzate; il verbale 2 contesterebbe la sosta affiancata ad altro veicolo, laddove la norma punirebbe la sosta in seconda fila; i verbali 3 (mancata esposizione titolo di pagamento), 4 (accesso in ZTL non autorizzato) e 5 (rilevamento elettronico) non conterrebbero alcun riferimento ai provvedimenti presupposti in forza dei quali venivano accertate le infrazioni.

La censura è inammissibile per quanto già esposto al precedente punto 2.2., trattandosi di questioni cui non si fa cenno nella sentenza impugnata e che dalla lettura del ricorso non risultano proposte nei gradi di merito.

3.4. Infine, la ricorrente deduce: «C) Tali elementi sono aggravati poi, dal rilascio dei pass che notoriamente avviene da parte all'(Soggetto 2) in violazione della legge 641/90 (art. 4 e 6 istruttoria e procedimento; art. 3 motivazione; ed al conflitto di interessi che determina ex art. 6 bis)». (così a pag. 11 di ricorso). La ricorrente denuncia l'illegittimità della delega da (Omissis) ad (Soggetto 2) del «potere istruttorio e di rilascio», il che comporterebbe la violazione: dell'art. 7 del Codice della Strada, che abilita solo i Comuni a limitare la circolazione e a condizionarla ad un pagamento; della legge sul procedimento amministrativo, determinando un conflitto di interessi; dei diritti di riservatezza al trattamento dei dati personali.

La censura è inammissibile sia perché generica e non riferita in alcun modo alla fattispecie oggetto di ricorso, sia perché, al pari della precedente, pone questione di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata e che dalla lettura del ricorso non risulta essere stata oggetto di uno specifico motivo di opposizione nei gradi di merito.

4. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, non essendosi costituita la parte intimata.

5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso principale a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
 
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione il 23 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2023.

 

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