Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Civile, Sezione seconda, sentenza n. 1414 del 23 gennaio 2007
Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 1414 del 23/01/2007
Circolazione Stradale - Artt. 200 e 201 del Codice della Strada - Contestazione, verbalizzazione e notificazione delle violazioni - Compilazione e notificazione del verbale da parte di agente diverso da quello che aveva proceduto al rilevamento della infrazione ed alla quale neanche aveva assistito - Irrilevanza - In tema di violazioni delle norme sulla circolazione stradale e delle relative sanzioni pecuniarie amministrative, il fatto che il verbale sia stato compilato da un agente diverso da quello che aveva proceduto al rilevamento della infrazione è irrilevante ai fini della validità della contestazione alla luce del fatto che il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S., nel disciplinare le modalità della contestazione non immediata, nel prevedere che il verbale sia redatto dall'agente accertatore, legittima il compimento di tale attività da parte di qualsiasi soggetto che faccia parte dell'organo che sia abilitato a compiere gli accertamenti di competenza dell'organo stesso, senza distinzione tra componenti dell'organo che abbiano assistito all'infrazione, e componenti che non vi abbiano assistito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. R. ha proposto ricorso per Cassazione, con tre motivi, avverso la sentenza del Giudice di Pace di C. del 4 aprile 2003 con la quale è stata respinta l'opposizione proposta dall'A. avverso il verbale di contravvenzione elevato il 31.5.2002 dalla Polizia Municipale di C. per la violazione di cui agli artt. 13 e 146 C.d.S. (inosservanza della segnaletica stradale). L'intimato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei tre motivi di ricorso - che possono essere trattati congiuntamente - il ricorrente denunzia una serie di violazioni dell'art. 112 c.p.c., nonchè violazioni di legge che conviene trattare separatamente.
1. Omesso esame della doglianza relativa alla sottoscrizione del verbale ed alla autenticazione della sottoscrizione.
La doglianza non è fondata.
Il ricorrente non precisa i termini della censura con la indicazione esatta delle caratteristiche del verbale che gli venne notificato e delle contestazioni proposte in merito ad esso.
La giurisprudenza costante di questa Corte afferma che in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi del tutto legittima se il verbale stesso risulta redatto "con sistema meccanizzato o di elaborazione dati", giusta disposto dall'art. 383 reg. esec. C.d.S., comma 4 e art. 385, commi 3 e 4 reg. esec. C.d.S., e del D.Lgs. n. 39 del 1993, art. 3, comma 2 (a mente del quale, nella redazione di atti amministrativi la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, "dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile", e, quindi, nella specie, del verbalizzante (Cass. 1923/99).
In tema di violazioni delle norme sulla circolazione stradale, quindi, e delle relative sanzioni pecuniarie amministrative il fatto che il verbale sia stato compilato da un agente diverso da quello che aveva proceduto al rilevamento della infrazione è irrilevante ai fini della validità della contestazione, in quanto il D.P.R. n. 495 del 1992, art. 385, recante il regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, nel disciplinare le modalità della contestazione non immediata di cui all'art. 201 C.d.S., prevede che il verbale sia redatto dall'"agente accertatore", espressione, questa, che rende legittimo il compimento di tale attività da parte di qualsiasi soggetto che faccia parte dell'organo, e sia abilitato, in siffatta qualità, a compiere gli accertamenti di competenza dell'organo stesso, senza distinzione tra componenti dell'organo che abbiano assistito all'infrazione, e componenti che non vi abbiano assistito. Nè assume alcun rilievo, ai predetti fini, la circostanza della omessa sottoscrizione del verbale da parte dell'accertatore, avuto riguardo alla necessaria informatizzazione del servizio (Cass. 2105/2001), purchè non via sia dubbio sulla provenienza dell'atto nè il ricorrente alleghi gli elementi giustificativi di tale dubbio.
2. Non sussiste violazione dell'art. 112 c.p.c., quanto alla doglianza di omessa indicazione nel verbale delle norme violate che, peraltro, il Giudice di Pace ha correttamente risolto, ravvisando l'irrilevanza dell'omissione. Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che, per quanto concerne la mancata indicazione, nel verbale notificato, della norma violata dal trasgressore, il diritto di difesa di costui non viene in concreto menomato dalla mancata conoscenza della norma che sanziona il comportamento illecito, purchè nel verbale siano indicati non tanto il precetto violato quanto, soprattutto, la condotta materiale che ne integra la violazione, anche nel caso in cui sia stata erroneamente indicata la norma applicabile (Cass. 6621/97; Cass. 11475/2993; Cass. 13267/2000; Cass. 7123/2006; Cass. 2767/96), potendo gli elementi mancanti essere conosciuti dal trasgressore con l'uso delle normale diligenza.
3. Il ricorrente lamenta che il Giudice di Pace non abbia provveduto sulla sua doglianza relativa alla omessa indicazione, nel verbale, delle diverse conseguenza tra il ricorso proposto al giudice (che non comporta aumento di sanzione in caso di rigetto) e quello proposto al Prefetto che, sempre in caso di rigetto, comporta un aumento della sanzione minima.
La censura è inammissibile per difetto di interesse poichè - a prescindere dal rilievo sul se una simile carenza possa comportare nullità del verbale - risulta che il ricorrente ebbe a proporre il ricorso più "vantaggioso" tra i due previsti in alternativa e, cioè, quello al Giudice di Pace.
4. Lamenta ancora il ricorrente di aver dedotto la mancata indicazione della certificazione di autenticazione e sottoscrizione del verbale e del deposito dell'originale presso l'ufficio di provenienza; di aver dedotto la mancata indicazione della via (o, meglio, del "punto esatto" dove era stata rilevata l'infrazione); l'errata indicazione delle norme violate; la difformità del verbale notificato rispetto all'originale depositato; la mancata indicazione nel verbale dei motivi che avevano impedito la contestazione immediata.
Le censure non sono fondate.
4a - Il ricorrente non ha dedotto - quanto alle suindicate doglianze proposte al Giudice di Pace - il vizio di omessa pronunzia (vedi 2^ motivo di ricorso). Il ricorrente lamenta solo che il Giudice di Pace ha omesso di valutare tali doglianza "con la dovuta attenzione", deduce un "errore di valutazione" e censura, infatti, la sentenza per vizio di motivazione. Ne consegue che il Collegio non è abilitato ad accedere agli atti per controllarne la fondatezza.
In definitiva il ricorrente ripropone le stesse censure disattese dal Giudice di merito il che le rende inammissibili per questa stessa ragione oltre che per la loro genericità. 4b - In ogni caso: a) della sottoscrizione del verbale si è già detto; b) la mancata indicazione del "punto preciso" e del numero civico della strada in cui era stata rilevata l'infrazione non è necessaria alla contestazione soprattutto quando il ricorrente non allega - come nella specie - nessun concreto pregiudizio al diritto di difesa, che, anzi, è stato da lui ampiamente esercitato; c) si è anche detto della irrilevanza della mancata o erronea indicazione delle norme violate, bastando, nel verbale, la corretta enunciazione del fatto integrante la violazione; d) il Giudice ha dato congrua risposta alla doglianza relativa alla mancata indicazione, nel verbale, delle ragioni che avevano impedito la contestazione immediata rilevando che il verbale medesimo era stato redatto in "assenza del conducente e/o proprietario del veicolo". Quanto sulla difformità tra il verbale prodotto e quello notificato, già la genericità della censura ne comporta la inammissibilità, che deriva anche dal fatto che essa tratta di una questione non dedotta nel ricorso in opposizione per cui il Giudice non era tenuto a prenderla in esame. In ogni caso - secondo quanto risulta dallo stesso ricorso - tratta(va)si di difformità che, quand'anche esistenti, non pregiudicavano in alcun modo il diritto di difesa del trasgressore nè il ricorrente allega la lesione di tale diritto o denunzia la falsità di alcuno dei due verbali.
Il ricorso, in definitiva, deve essere rigettato.
Non si fa luogo a condanna alle spese, non avendo il Comune intimato svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2007.
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