Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 25467 del 30 agosto 2023

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 25467 del 30/08/2023
Circolazione Stradale - Artt. 200 e 201 del Codice della Strada - Contestazione, verbalizzazione e notificazione delle violazioni - Elementi del verbale di contestazione - Affermazione degli accertatori - Principio di non contraddizione - Riportare sui verbali di contestazione che alla guida del veicolo utilizzato per commettere le infrazioni ci sia un conducente debitamente identificato e, successivamente, riportare sugli stessi verbali che la mancata contestazione immediata era dovuta all'assenza del trasgressore, evidenzia come le due affermazioni urtino in modo irriducibile contro il principio di non contraddizione.


RITENUTO IN FATTO

(Soggetto 1) proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di (Omissis) avverso una serie di sei verbali di contestazione di violazioni del C.d.S. (art. 192 comma 1 e 6, art. 154, comma 5 e 10, art. 100, comma 9 e 11, art. 141, comma 3 e 8, art. 154, comma 1 e 8) e del codice della navigazione (art. 1174), commesse con un motociclo targato (Omissis) nell'arco di pochissimi minuti dopo le ore 17.00 del (Omissis). I verbali erano stati elevati il giorno successivo dalla Polizia Municipale di (Omissis). Le sanzioni pecuniarie ammontano complessivamente a Euro 514,50, cui si aggiunge la decurtazione di 16 punti dalla patente di guida. L'opposizione è stata rigettata in primo e secondo grado.

Egli ricorre in cassazione con tre motivi. Il Comune di (Omissis) è rimasto intimato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Con il primo motivo si censura, sotto un primo profilo, che il Tribunale abbia rilevato che i verbali attestano che (Soggetto 1) era alla guida del motociclo, mentre nello spazio che questi riservano all'indicazione del trasgressore non è scritto alcunché e il verbale gli è indirizzato nella sua qualità di proprietario; sotto un secondo profilo, si censura che il giudice abbia attribuito efficacia di prova legale alla percezione del numero della targa, che in forza del suo posizionamento (attestato nel verbale medesimo) era da equipararsi ad una percezione di accadimento così repentino da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo. Si deduce violazione degli art. 2700 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., L. n. 689 del 1981, art. 23.

Con il secondo motivo si censura che i verbali, pur attestando che la violazione è stata accertata in presenza del trasgressore, non indicano i motivi per i quali la contestazione immediata non è stata possibile. Si deduce violazione degli artt. 200, 201 C.d.S., nonché del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 385.

Con il terzo motivo si denuncia la mancanza della comunicazione al conducente circa la decurtazione di punti sulla patente ex art. 126-bis C.d.S., comma 2. Si deduce violazione degli artt. 126-bis C.d.S., comma 2, art. 2700 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. 2. - I motivi possono esaminarsi congiuntamente per interrelazione. Essi sono fondati.

La motivazione della sentenza è affetta da una contraddizione che non può essere composta in via interpretativa. Essa è alla base di ciascuna delle censure articolate dal ricorrente. Nella sentenza impugnata si legge a pagina 4 che: "gli accertatori hanno riportato nei verbali che il sig. (Soggetto 1) era alla guida del veicolo motociclo targato CD (Omissis)" e poi, alla pagina successiva, al fine di giustificare la mancata contestazione immediata, si scrive: "dell'assenza del trasgressore si dà atto in tutti i verbali".

Nel loro insieme le due affermazioni urtano in modo irriducibile contro il principio di non contraddizione.

3. - Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata, la causa è rinviata al Tribunale di Ferrara, in persona di diverso magistrato, a cui è demandata altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinvia la causa al Tribunale di Ferrara, in persona di diverso magistrato, a cui demanda altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2023.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2023.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o odinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, è possibile iscriversi liberamente al canale pubblico Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale