Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quinta, sentenza n. 24599 del 24 giugno 2022
Corte di Cassazione Penale, Sezione V, sentenza numero 24599 del 24/06/2022
Circolazione Stradale - Art. 80 del Codice della Strada - Artt. 477 e 482 c.p. - Revisione - Falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative - Apposizione di un falso bollino di avvenuta revisione - Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative e la formazione di una falsa attestazione dell'avvenuta revisione di un autoveicolo (cd. bollino), anche quando la stessa sia apposta sulla carta di circolazione, e non la mera esibizione agli organi competenti di una falsa revisione previsto dal comma 17 dell'art. 80 del C.d.S., ossia l'uso di un atto falso, in quanto escluderebbe l'applicabilità del principio di specialità.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Salerno, con sentenza emessa il 26 marzo 2021, riformava, solo in merito alla pena, ridotta a mesi otto di reclusione, e alla revoca della confisca della carta di circolazione con ordine di cancellazione del falso bollino di revisione, la sentenza emessa dal Tribunale di Salerno in data 5 luglio 2019, nei confronti di M. A., chiamato a rispondere del delitto previsto dagli artt. 110, 477 e 482 c.p., perché in concorso con persona non identificata contraffaceva la carta di circolazione relativa alla autovettura Audi targata (OMISSIS), apponendovi o facendovi apporre il falso bollino di avvenuta revisione datato (OMISSIS).
2. Il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte di Salerno nell'interesse di M. A. consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p..
3. Il primo motivo censura la sentenza per erronea applicazione della legge penale, rilevando come avrebbe dovuto trovare applicazione la disciplina dell'illecito amministrativo prevista dall'art. 80 C.d.S., comma 17, in luogo del delitto previsto dall'art. 482 c.p..
4. Il secondo motivo censura la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del reato, nel senso che la sentenza impugnata non avrebbe argomentato adeguatamente in ordine alla responsabilità personale del M., sia perché lo stesso ebbe a limitarsi alla sola esibizione del contrassegno, sia anche perché la condotta di falso ben potrebbe essere addebitabile a altri, che abbiano operato all'insaputa del M., in quanto la condotta medesima avvantaggerebbe chi effettua la revisione e non il proprietario dell'autovettura, sia infine perché non è comprovato come M. abbia realizzato la falsa attestazione.
5. Il terzo motivo censura la sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p., non avendo la Corte di merito motivato a riguardo in modo adeguato.
6. Il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte datate 11 aprile 2022, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. I primi due motivi per connessione logica vanno trattati congiuntamente.
2.1. Va premesso che il ricorso, in continuità con i motivi di appello, non contesta l'esibizione da parte di M. della carta di circolazione con l'apposizione del bollino falso in ordine alla revisione dell'autoveicolo. Censura, invece, la sentenza per vizio di motivazione e conseguente erronea applicazione dell'art. 482 c.p. - falsità materiale commessa dal privato - in luogo dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 80 C.d.S., comma 17.
2.2. Va in primo luogo evidenziato come costituisca certificazione amministrativa il talloncino che si appone sulla carta di circolazione e che comprova l'avvenuta revisione del veicolo, atto ritenuto derivativo rispetto all'atto del pubblico ufficiale che ne costituisce il presupposto logico-normativo, vale a dire quello in cui è documentato lo svolgimento positivo delle operazioni di revisione (Sez. 5, n. 22786 del 26/04/2021, Biasion, Rv. 281415; Sez. 5, n. 7900 del 14/01/2019, Porubin, Rv. 275346; Sez. 5, n. 49221 del 04/10/2017, Borrega, Rv. 271414; Sez. 5, n. 46499 del 01/07/2014, Bellone, Rv. 261019). In particolare le sentenze Biasion e Borrega hanno chiarito che "se il certificato amministrativo documenta dati già in possesso della pubblica amministrazione, con la funzione di attestare la verità o la scienza di fatti che non sono stati direttamente compiuti o percepiti dal pubblico ufficiale, l'atto pubblico ha invece natura costitutiva e non riproduttiva, costituendo il primo passaggio di detti fatti dalla realtà fenomenica a quella documentale".
2.3. Tale premessa consente di rilevare come dalla contestazione operata a M. venga esclusa del tutto la falsificazione in atto pubblico da parte del pubblico ufficiale, vale a dire da parte del soggetto abilitato alla revisione. Ciò che viene contestato a M. è solo la falsità del bollino - in quanto l'ultima revisione emergente dai registri informatici della Motorizzazione risaliva all'anno 2009 per l'autoveicolo in questione e non si rinveniva alcuna traccia di quella asserita del 2014 - apposto sulla carta di circolazione.
2.4. La sentenza impugnata chiarisce con argomentazione non discutibile, logica e coerente, che l'ipotesi alternativa fornita dalla difesa circa la esclusiva responsabilità del titolare di una agenzia di pratiche automobilistiche, che avrebbe agito all'insaputa di M., sia rimasta una mera congettura, dunque non abbia trovato alcun fondamento probatorio, e né dal ricorso né dai motivi di appello, né dalle sentenze di merito emerge che tale tesi alternativa sia stata sostenuta dallo stesso M. con proprie dichiarazioni o in altro modo con mezzi di prova contraria.
2.5. Pertanto coerente con le emergenze probatorie e con l'imputazione è la circostanza che M. abbia esibito un bollino di revisione falso apposto sulla carta di circolazione. La Corte di appello rende conto logicamente della falsità del bollino come anche della circostanza che M. abbia concorso nella formazione della certificazione falsa, "in quanto unico soggetto interessato alla falsificazione della carta di circolazione in quanto è il proprietario del veicolo non sottoposto alla corretta procedura di revisione" (pag. 5 della sentenza).
2.6. Le censure mosse a tale logica argomentazione appaiono del tutto ipotetiche, sganciate dalle emergenze probatorie, tendono a una rivalutazione in fatto del materiale istruttorio, chiedendo a questo Collegio di offrirne una diversa lettura, inammissibile in sede di legittimità. E d'altro canto la Corte di cassazione, in caso in tutto analogo, ha ritenuto "del tutto logicamente motivato il provvedimento impugnato, nella parte in cui ha osservato che l'unica persona interessata alla contraffazione della carta di circolazione fosse il ricorrente in quanto proprietario del veicolo non sottoposto a regolare procedura di revisione" (Sez. 5, n. 38119, del 08/07/2016, Bartoli).
2.6. Se dunque comprovato è che M. abbia concorso nella falsificazione materiale del bollino di revisione, ne consegue che anche infondata è la censura relativamente alla applicazione dell'art. 80 C.d.S., comma 17.
2.7. A riguardo va evidenziato come la Corte di appello abbia correttamente motivato, in linea con l'orientamento della Corte di legittimità.
2.8. Infatti, deve ribadirsi il principio di diritto per il quale è integrato il delitto di falsità materiale in certificato amministrativo commesso da privato, ai sensi degli artt. 477 e 482 c.p. quanto alla formazione di una falsa attestazione dell'avvenuta revisione di un autoveicolo (cd. bollino), anche quando la stessa sia apposta sulla carta di circolazione (cfr. Sez. 5, n. 7900 del 14/01/2019, Porubin, Rv. 275346, in relazione a certificazione proveniente dall'estero; Sez. 5, n. 46499 del 01/07/2014, Bellone, Rv. 261019), non potendo invece configurarsi la fattispecie di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 80, comma 17, riguardante condotta diversa quale è quella di mera esibizione agli organi competenti di una falsa revisione, ossia l'uso di un atto falso. Proprio la diversità radicale fra le due fattispecie - falsificazione della certificazione e uso dell'atto falso - esclude l'applicabilità del principio di specialità (Sez. 5, n. 23670 del 02/04/2004, Giusti, Rv. 228903), ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9 che prevede si applichi la disposizione speciale solo "quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa".
2.9. Per le ragioni fin qui esposte, la Corte d'appello ha congruamente motivato quanto alle ragioni per cui M. non si sia limitato solo a esibire l'atto falso, ma abbia concorso nella sua formazione, dal che la infondatezza del ricorso quanto i primi due motivi.
3. Quanto al terzo motivo, inerente la censura per il mancato riconoscimento della tenuità del fatto dell'art. 131 bis c.p., lo stesso è infondato. Il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., comma 1, ma non è necessario che il giudice esamini tutti gli elementi addotti essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento e che ha ritenuto rilevante e decisivo ai fini della sua scelta (Sez. 5, n. 660 del 02/12/2019, dep. 2020, P., Rv. 278555 - 01; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01). Nel caso in esame esiste una motivazione esplicita, in quanto la Corte di appello effettua una valutazione di gravità della condotta riferita anche alle gravi conseguenze della circolazione del veicolo non revisionato, quindi alla gravità del danno cagionato e del pericolo conseguente alla condotta, come previsto dall'art. 133 c.p., comma 1, n. 2). La valutazione che esclude la tenuità della condotta è in concreto e logica, colma in modo pertinente l'ambito di discrezionalità che l'art. 131-bis c.p. rimette al giudice, in linea con i parametri delibativi della tenuità del fatto.
Pertanto il ricorso sul punto è infondato.
4. Consegue pertanto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2022.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2022.
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