Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione sesta - sottosezione 3, ordinanza n. 31289 del 24 ottobre 2022

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 3, ordinanza numero 31289 del 24/10/2022
Circolazione Stradale - Art. 193 del Codice della Strada - Principio di solidarietà e ricorso in sede giurisdizionale - Il verbale di pronto soccorso dell'ospedale fa fede della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato e delle dichiarazioni dal medesimo rese ma non può estendere la propria efficacia a fatti, in base alla prospettazione della parte ricorrente, non citati nel verbale che attengono all'an della responsabilità invocata.


RITENUTO IN FATTO

che:

(Soggetto 1) convenne in giudizio, con atto di citazione del 23/4/2015, davanti al Giudice di Pace di Sala Consilina la signora (Soggetto 2) e la compagnia Assicurazioni Ge. Italia Spa per sentirli condannare al risarcimento dei danni riportati a seguito di un sinistro stradale avvenuto in data 12/7/2014, allorché il conducente (suo padre (Soggetto 3)) dell'auto sulla quale l'attore viaggiava quale terzo trasportato, di proprietà di (Soggetto 2), aveva perduto il controllo a causa del manto stradale in pessime condizioni e il predetto veicolo era finito fuori strada;

il Giudice di Pace, sentiti i testi di parte attrice e disposta una CTU medica sulla persona del danneggiato, accolse la domanda liquidando il danno nella misura di Euro 17.057,15 oltre interessi e spese;

a seguito di appello della compagnia di assicurazioni Ge. Italia Spa , il Tribunale di Lagonegro, dichiarando di decidere la causa in base "alla ragione più liquida", ha accolto il motivo di appello con cui si deduceva l'erronea valutazione del compendio istruttorio acquisito in giudizio; ad avviso del giudice i testi - che avevano riferito di aver aiutato i danneggiati ad uscire dal veicolo incidentato, di averli identificati e di aver offerto al danneggiato sanguinante dal volto la disponibilità a chiamare il 118 - non sarebbero attendibili e, comunque, la loro testimonianza non sarebbe sufficiente a ritenere provato l'an del sinistro; in accoglimento del gravame il Tribunale ha quindi rigettato la domanda dell'(Soggetto 1) condannandolo alle spese del doppio grado;

avverso la sentenza (Soggetto 2) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi;

ha resistito Ge. Italia Spa con controricorso.

il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.;

la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

con il primo motivo di ricorso - omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e art. 111 Cost., comma 6 - il ricorrente sostiene che il ragionamento seguito dal Tribunale sarebbe implausibile nelle conclusioni e che il giudice di secondo grado avrebbe omesso di valutare fatti decisivi per il giudizio, quali le condizioni di dissesto della strada teatro del sinistro, la cui precarietà era stata documentata dalla produzione di materiale fotografico, la corrispondenza tra la data riportata sul referto medico rilasciato dal Pronto Soccorso ed il giorno in cui ebbe a verificarsi l'incidente, il sanguinamento dal volto dell'(Soggetto 1);

il motivo è infondato perché l'apparato motivazionale della impugnata pronunciata risponde a parametri logici e lineari avendo il Tribunale accertato la mancata prova del sinistro, escludendo in radice la responsabilità invocata in punto di an;

la pronuncia ha ritenuto inverosimili le seguenti circostanze: che il conducente di un'autovettura uscita di strada che veda il proprio figlio sanguinare dal volto, rifiuti di chiamare il 118 per il soccorso medico o le autorità competenti per i necessari rilievi; che un soccorritore che non ha alcun rapporto di parentela con le persone coinvolte in un sinistro stradale e non dichiara di conoscerli comunque da prima, identifichi con assoluta precisione due su tre occupanti dell'autovettura e non ricordi in nessun modo il nominativo del terzo; che entrambi i testimoni riferiscano che l'appellato sanguinava dal volto, quando il referto di pronto soccorso in atti parla di "trauma cranico minore" e di "ematoma escoriato regione zigomatica dx", senza che compaia alcun cenno ad una ferita aperta e sanguinante;

la motivazione indica dunque con precisione le ragioni per le quali il Tribunale ha ritenuto di escludere che si sia fornita in giudizio la prova dell'an del sinistro, circostanze rispetto alle quali gli elementi menzionati dal ricorrente non corrispondono a fatti storici pretermessi ma ad elementi di prova che il giudice di merito, valutando le risultanze istruttorie, non ha ritenuto di valorizzare. Peraltro costituisce consolidato principio quello secondo cui "In tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. È, pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice" (Cass., 2, n. 21187 del 2019); a quanto precede va aggiunto che il motivo tende ad una rivalutazione del merito non consentita in questa sede;

con il secondo motivo di ricorso - nullità della sentenza in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e art. 116 c.p.c., erronea valutazione di una risultanza probatoria secondo il prudente apprezzamento del giudice e non come prova legale - il ricorrente lamenta che il giudice del gravame non abbia attribuito al verbale del Pronto Soccorso di Polla il valore di prova legale ed abbia sconfessato arbitrariamente la valenza legale del referto dando una propria interpretazione dei fatti;

il motivo, in disparte profili di inammissibilità per difetto di autosufficienza della censura, è palesemente infondato;

premesso che il verbale di pronto soccorso fa fede della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato e delle dichiarazioni dal medesimo rese ma non può estendere la propria efficacia a fatti, in base alla prospettazione del ricorrente, non citati nel verbale che attengono all'an della responsabilità invocata, occorre rilevare che, contrariamente a quanto riferito dal ricorrente, il contenuto del verbale non è stato affatto negletto dal giudice del merito ma è stato, anzi, valorizzato nella parte in cui il giudice ha da esso desunto la presenza di un "trauma cranico minore" e di un "ematoma escoriato regione zigomatica dx" al fine di ritenere inattendibili le testimonianze acquisite agli atti che avevano, invece, riferito di un sanguinamento al volto;

conclusivamente il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo;

si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2800 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di cassazione, il 25 maggio 2022.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2022.

 

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