Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Civile, Sezione terza, ordinanza n. 15264 del 30 maggio 2023
Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 15264 del 30/05/2023
Circolazione Stradale - Art. 193 del Codice della Strada - Sinistro stradale - Presunzione di colpa - Funzione sussidiaria - In tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista in ugual misura a carico di ciascuno dei conducenti dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione meramente sussidiaria, giacché opera solo ove non sia possibile l'accertamento in concreto della misura delle rispettive responsabilità, con la conseguenza che, nel caso in cui risulti che l'incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno di essi e che, per converso, nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo è esonerato dalla presunzione suddetta e non è, pertanto, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
FATTI DI CAUSA - RAGIONI DELLA DECISIONE
1. (Soggetto 1) convenne in giudizio la sig.ra (Soggetto 2) e G. Assicurazioni Spa al fine di sentirle condannare al pagamento in solido di somma a titolo di risarcimento dei danni fisici subiti a causa di un sinistro stradale. Espose che il giorno (Omissis), alle (Omissis) del mattino, il motociclo condotto dal (Soggetto 3) e sul quale viaggiava in qualità di terzo trasportato venne a collisione con l'autovettura condotta dalla (Soggetto 2), che, uscendo da un parcheggio, nel tentativo di effettuare un'inversione di marcia, aveva invaso la corsia percorsa dal motociclo.
2. Si costituì in giudizio la G. Assicurazioni Spa, contestando l'addebito di responsabilità della propria assicurata, sostenendo essere stato il sinistro cagionato dalla esclusiva condotta di guida imprudente del conducente del motociclo, il quale viaggiava ad alta velocità e a fari spenti su di un veicolo rubato, privo di patente di guida e in stato di ebbrezza alcolica.
3. Il Tribunale di (Omissis) rigettò la domanda proposta da parte attrice, ritenendo trattarsi legittima la manovra della convenuta assicurata, manovra di inversione ad "U" consentita, in quanto attuata su di un rettilineo e non in prossimità di una curva, laddove il conducente del motociclo aveva mantenuto un comportamento imprudente e non rispettoso del codice della strada, viaggiando ad alta velocità e a fari spenti su di un veicolo rubato, privo di patente di guida e in stato di ebbrezza alcolica, come emerso dal alcoltest.
4. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello il (Soggetto 1).
5. Con sentenza n. 471-2019 depositata in data 27/05/2019 la Corte di appello di Cagliari ha rigettato l'appello.
6. Avverso la sentenza d'appello il (Soggetto 1) propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui G. [Assicurazioni Spa] resiste con controricorso. L'intimata (Soggetto 2) non ha svolto attività difensiva.
7. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis 1 c.p.c..
8. Le parti hanno depositato memorie illustrative.
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, "Violazione, erronea o falsa applicazione dell'art. 2054, comma 1 c.c., del D.lgs. 30/04/1992 n. 285 (codice della strada), artt. 145, comma 2, e 154, commi 1, 3 e 6, e del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 349, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3", lamentando non essersi dalla Corte di merito considerata la condotta di guida della convenuta con riferimento all'art. 154, comma 6, del Codice della strada, essendo stata l'inversione di marcia effettuata dalla (Soggetto 2) negligentemente e imprudentemente in prossimità di una curva e di un'intersezione, e comunque in corrispondenza di braccio di strada adducente ad area di intersezione. Si duole che, diversamente da quanto dalla Corte di merito affermato, l'illuminazione al momento del sinistro era buona, essendo pertanto ben possibile un tempestivo avvistamento del motociclo.
2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, "Violazione, falsa o erronea applicazione degli artt. 40 e 41 c.p., e dei principi giurisprudenziali richiamati in tema di nesso di causalità, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3", lamentando l'immotivata omessa applicazione del principio del "più probabile che non" nell'accertamento del nesso causale in materia di danni da circolazione stradale. Si duole dell'erronea valutazione delle emergenze processuali e probatorie, con particolare riferimento al giudizio controfattuale.
3. I motivi di ricorso, che possono essere scrutinati congiuntamente in quanto connessi, sono sotto plurimi profili inammissibili.
3.1. Va anzitutto osservato che in violazione del requisito prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 366, 1 co., n. 6, c.p.c., il ricorrente omette di riportare nel ricorso il contenuto degli atti e dei documenti del giudizio di merito invocati a sostegno delle mosse censure (in particolare, il rapporto redatto dagli agenti della Polizia Municipale di (Omissis) intervenuti per i rilievi di rito), dei quali non risulta nemmeno indicata la sede processuale dove rinvenirli (Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701). A tale stregua, non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non essendo invero sufficienti affermazioni - come nel caso - del tutto apodittiche (vedi già Cass. 21/8/1997, n. 7851). Risponde d'altro canto a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso vanno sempre ed indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.
Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519).
3.2. In secondo luogo, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che la ricostruzione di un incidente stradale, nella sua dinamica e nella sua eziologia, con la valutazione delle condotte dei singoli conducenti dei veicoli coinvolti, la determinazione della velocità di questi ultimi, e la valutazione delle risultanze, ai fini dell'accertamento e della graduazione delle rispettive colpe e delle conseguenti responsabilità, sono rimesse al giudice di merito e, integrando apprezzamenti di fatto, sono sottratte, se sorrette da corretta e adeguata motivazione, a sindacato in sede di legittimità (Cass., 5/4/2003, n. 5375; Cass., 10/7/ 2003, n. 10880; Cass., Sez. III, 30/7/2004, n. 14628).
3.3. Emerge evidente come l'odierno ricorrente inammissibilmente prospetti in realtà una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., sez. III, 11/10/2018, n. 25149; Cass., Sez. Un., sent. 26/2/2021, n. 5442, in motivazione; Cass., Sez. II, 8/3/2022, n. 7523, in motivazione; Cass., Sez. 6-3, 1/7/2021, n. 18695, in motivazione; Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135).
3.4. In terzo luogo, la decisione gravata è ossequiosa del principio, che va qui ribadito, secondo il quale "in tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista in ugual misura a carico di ciascuno dei conducenti dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione meramente sussidiaria, giacché opera solo ove non sia possibile l'accertamento in concreto della misura delle rispettive responsabilità, con la conseguenza che, nel caso in cui risulti che l'incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno di essi e che, per converso, nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo è esonerato dalla presunzione suddetta e non è, pertanto, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. n. 29803/2008. Cass. n. 18631 /2015)" (così Cass., Sez. III, 26/10/2017, n. 25412).
3.5. Orbene, nell'impugnata sentenza la Corte di merito ha fatto invero piena e corretta applicazione di tale principio, là dove ha affermato non essere "irrilevante ai fini della decisione il fatto che il (Soggetto 3), conducente del motociclo, forse in accertato stato di ebbrezza alcolica e privo di patente di guida: lo stesso, inoltre, come risulta dalla planimetria redatta dai verbalizzanti, procedeva al centro strada, anziché tenendosi sul lato destro della propria corsia di marcia; parimenti, in materia di danni da circolazione stradale, segnatamente di ricostruzione della dinamica dell'incidente, non pare possa farsi applicazione del principio del "più probabile che non"" (così a p. 7, ultimo p., della sentenza).
3.6. A tale stregua, il ricorso è inammissibile altresì ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c..
4. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
5. Non è viceversa a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell'altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente G. Assicurazioni Spa , delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 13.100,00, di cui Euro 12.900,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, 1 comma, quater, inserito dalla l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2023.
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