Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Civile, Sezione terza, ordinanza n. 18371 del 27 giugno 2023
Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 18371 del 27/06/2023
Circolazione Stradale - Art. 193 del Codice della Strada - Incidente stradale - Danni al terzo trasportato - Risarcimento - L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento in favore del terzo trasportato, esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, nei termini di cui all'articolo 145 Codice delle assicurazioni private, presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli.
FATTI DI CAUSA
1. (Soggetto 1), proprietaria e trasportata sul veicolo condotto dal marito, conveniva in giudizio la (Omissis) Assicurazioni e (Soggetto 2) al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro stradale verificatosi nel settembre 2013.
Il Giudice di Pace di (Omissis), con la sentenza n. 664/15, ritenendo la domanda non provata sia nell'an che nel quantum, rigettava la domanda e condannava l'attrice al pagamento delle spese processuali.
2. Il Tribunale di (Omissis), con la sentenza n. 3191/2021, del 14 luglio 2021, confermando la decisione di primo grado, rigettava l'appello.
In particolare, il Giudice dell'appello - ritenendo non provata la dinamica del sinistro - precisava che l'unico teste escusso non era presente al momento dell'incidente ed aveva riferito circostanze contraddittorie rispetto a quanto dichiarato dalla appellante.
Inoltre, dichiarava inutilizzabile il certificato di Pronto Soccorso, perché depositato oltre i termini di cui all'art. 320 c.p.c..
3. Avverso tale sentenza (Soggetto 1) propone ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi.
3.1. Resiste con controricorso la (Omissis) Assicurazioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c. n. 5 violazione dell'art. 132, II comma, n. 4 c.p.c..
Il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato la domanda perché non provata. Al contrario, sostiene che dalle dichiarazioni del teste che devono essere valutate nel loro complesso - risulta provata la dinamica dell'incidente, mentre, sarebbe ininfluente la produzione del certificato del Pronto Soccorso, perché il suo contenuto sarebbe stato confermato nella comparsa di risposta dalla (Omissis) Assicurazioni.
Il motivo è inammissibile.
Per quanto riguarda la denuncia ai sensi dell'art. 360 n. 5, essa è inammissibile ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c. per doppia conforme. Per quanto riguarda la violazione ai sensi dell'art. 132 n. 4 c.p.c., la censura è inammissibile perché la carenza motivazionale è stata irritualmente denunciata mediante il confronto con le risultanze istruttorie e non sulla base dell'intima natura testuale della motivazione.
4.1. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente censura la violazione dell'art. 41 Codice delle Assicurazioni, in relazione all'art. 360, I comma, nn. 3 e 5, c.p.c..
Il Giudice di secondo grado - esercitando il suo potere-dovere di qualificare i fatti posti alla base della domanda - avrebbe dovuto applicare l'art. 141 Cod. Ass. A giudizio della ricorrente, infatti, tale norma sarebbe applicabile anche ai sinistri stradali in cui non sono stati coinvolti veicoli diversi da quelli in cui viaggiava il trasportato. Per tale ragione, in applicazione di tale norma, la (Soggetto 1) avrebbe correttamente assolto il proprio onere probatorio con la mera allegazione del trasporto sul veicolo, spettando piuttosto alla compagnia assicurativa provare il caso fortuito.
Il motivo è infondato.
L'azione diretta prevista dall'art. 141 c. ass. in favore del terzo trasportato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli (Cass. Sez. U. n. 35318 del 2022).
4.2. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni.
Il Tribunale di (Omissis) avrebbe errato nel non ritenere dimostrato il fatto, il danno, il nesso causale e l'imputabilità soggettiva dell'incidente in capo al danneggiante (Soggetto 2).
Dalla testimonianza resa nel corso del giudizio, infatti, risulta come la responsabilità del sinistro sia imputabile esclusivamente al conducente del veicolo che, terminando la corsa contro un cancello, ha cagionato danni alla passeggera.
Il motivo è inammissibile.
Le censure proposte sono dirette a provocare una nuova valutazione delle risultanze di causa, diversa da quella espressa dal giudice di merito e conforme a quella sostenuta dalla parte.
Nel caso di specie, il Giudice di secondo grado, valutando le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso nel corso del giudizio e ritenendo inutilizzabile il certificato del Pronto Soccorso, ha motivatamente rigettato la domanda, ritenendo non assolto l'onere della prova da parte della ricorrente.
Si afferma, in particolare, che, in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto alla base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico- giuridico (Cass. ord. n. 14358/2018).
5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della società controricorrente che liquida in complessivi Euro 2.000, oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 28 marzo 2023.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2023.
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