Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione sesta - sottosezione 3, ordinanza n. 36583 del 14 dicembre 2022

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 3, ordinanza numero 36583 del 14/12/2022
Circolazione Stradale - Art. 193 del Codice della Strada - Responsabilità e risarcimento - Incidente stradale - Concorso di colpa - La velocità non adeguata, tenuta da una delle parti deceduta a causa del sinistro stradale ed accertata dal giudice, implica una responsabilità ricorrente del danneggiato, se non vi è modo di attribuire l'intera responsabilità all'altro.


RITENUTO IN FATTO

Che:

(Soggetto 7) conveniva, innanzi al Tribunale di Napoli, la società Gen. Ass. Spa , nella qualità di gestore per la regione Campania del Fondo di garanzia per le Vittime della Strada, al fine di ottenere il risarcimento danni dovuti ad un sinistro stradale occorsogli il (Omissis) per responsabilità di un conducente di motoveicolo, mai identificato, il quale, trovandosi davanti al ricorrente, pure lui a bordo di un motociclo, ha effettuato improvvisamente una inversione ad U, obbligando quest'ultimo ad una manovra di emergenza che gli faceva perdere l'equilibro e lo portava ad impattare contro una cabina dell'ENEL. Il giudizio proseguiva su istanza degli eredi a seguito del decesso dell'originario attore.

Si costitutiva la compagnia assicuratrice chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale di Napoli, sent. 3157/2015, dichiarava la responsabilità concorsuale dell'attore nella misura del 30 %, e del 70% del conducente del veicolo rimasto ignoto e condannava Gen. al risarcimento di Euro 171.500,00 in favore di ciascuno dei genitori dell'attore, (Soggetto 1) e (Soggetto 2), e di Euro 85.750,00 in favore di ciascuno dei fratelli nonché condannava la compagnia assicurativa alle spese di lite.

Gen. Ass. Spa proponeva appello avverso la pronuncia di prime cure.

Si costituivano i genitori (Soggetto 1) e (Soggetto 2) nonché i fratelli (Soggetto 3), (Soggetto 5), (Soggetto 4) e (Soggetto 6) con comparsa di risposta e contestuale appello incidentale circa il concorso di colpa riconosciuto in primo grado.

La Corte d'Appello di Napoli accoglieva l'appello principale incrementando la responsabilità di (Soggetto 7) al 50%, e riducendo il risarcimento a 51.655,00 dovuto nei confronti di ciascuno dei genitori e ad Euro 25.827,00 in favore dei fratelli.

Avverso tale pronuncia ricorrono per cassazione i genitori (Soggetto 1) e (Soggetto 2) nonché i fratelli (Soggetto 3), (Soggetto 5), (Soggetto 4) e (Soggetto 6) affidandosi ad un unico motivo.

V'è controricorso delle Gen. Spa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che;

Con il primo motivo ed unico motivo si prospetta la violazione o la falsa applicazione dell'art. 2054 c.p.c., commi 1 e 2, e dell'art. 154 C.d.S., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 nonché "l'error in iudicando" circa un fatto decisivo per il giudizio, per l'errata applicazione della presunzione di colpa del conducente.

La Corte avrebbe errato poiché avrebbe attribuito una responsabilità concorsuale al danneggiato non per una concreta violazione dell'art. 141 C.d.S., comma 1, bensì perché non avrebbe provato di averne rispettato il precetto, ovvero di avere moderato la velocità e di aver rispettato la distanza di sicurezza con il motociclo che lo precedeva. Tale statuizione si porrebbe in aperta contraddizione con la concreta responsabilità del sinistro accertata dalla stessa Corte: la condotta tenuta dal conducente del motoveicolo ignoto assorbirebbe l'intera efficacia causale dell'evento, non residuando alcuna ipotizzabile responsabilità per il danneggiato. Dall'accoglimento del motivo, peraltro, deriverebbe, in ossequio al principio di soccombenza, la condanna alle spese di lite per la compagnia assicurativa anche per il secondo grado.

Il motivo è infondato.

Come è noto, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (Cass. 7479 del 2020; Cass. 23431 del 2014).

La corte di merito ha fatto applicazione di questo principio di diritto, posto che, dopo aver accertato la responsabilità del motociclo rimasto ignoto (che avrebbe fatto una improvvisa inversione ad U), ha comunque valutato la condotta del ricorrente, ed ha ritenuto colpevole anche essa, ossia ha ritenuto, con accertamento in fatto qui non censurabile, che egli avrebbe potuto tenere una velocità inferiore adeguata alle condizioni ed al caso.

L'obiezione che la responsabilità ricorrente è stata attribuita al ricorrente "non perché egli avrebbe violato l'art. 141 C.d.S., ma perché non avrebbe provato di averne rispettato il precetto" è un litote: la Corte ha chiaramente ritenuto che la velocità non era adeguata, e che dunque, stante la colpa del danneggiato, non v'era modo di attribuire l'intera responsabilità all'altro. Ed è questo accertamento che corrisponde al principio di diritto sopra riportato. Per il resto il motivo indulge sul giudizio di assolvimento dell'onere probatorio, che è riservato al giudice del merito.

Il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite nella misura di 3500,00 Euro, oltre 200,00 Euro di spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2022.

 

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