Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Civile, Sezione terza, sentenza n. 5111 del 3 marzo 2011
Corte di Cassazione Civile, Sezione III, sentenza numero 5111 del 03/03/2011
Circolazione Stradale - Artt. 2, 24 e 193 del Codice della Strada - Definizione e classificazione delle strade - Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile - Strade di uso pubblico ed aree a queste equiparate - Aree di servizio - Sinistro stradale - Il danneggiato da un sinistro stradale ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile per i sinistri cagionati da veicoli posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, per tali ultime dovendosi intendere quelle aree che, ancorché di proprietà privata, sono aperte ad un numero indeterminato di persone, come certamente è per le aree destinate alla distribuzione di carburante al pubblico degli utenti.
RITENUTO IN FATTO
che S. M. ricorre per cassazione - affidandosi ad un unico motivo col quale denuncia violazione e falsa applicazione dei principi informatori della materia dell'assicurazione obbligatoria di cui alla L. n. 990 del 1969 - avverso la sentenza n. 510/05 del giudice di pace di L'Aquila che, decidendo secondo equità, ha parzialmente accolto la domanda di risarcimento proposta dalla S. nei confronti della Gas S. A. s.r.l. e di P. M. (quali proprietaria e conducente della macchina operatrice con targa che, procedendo in retromarcia, aveva urtato il veicolo dell'attrice) e l'ha rigettata nei confronti dell'assicuratrice Ax. Assicurazioni s.p.a. sul rilievo che il fatto era avvenuto su area privata;
che resiste con controricorso la Ax. Assicurazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che non è controverso tra le parti che l'area dove è avvenuto il fatto fosse utilizzata per la distribuzione di carburanti;
che il danneggiato da un sinistro stradale ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile, ai sensi del combinato disposto della L. n. 990 del 1969, legge, per i sinistri cagionati da veicoli posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, per tali ultime dovendosi intendere quelle aree che, ancorché di proprietà privata, sono aperte ad un numero indeterminato di persone (cfr., ex multis, Cass., nn. 4603/2000, 20911/2005, 17279/2009), come certamente è per le aree destinate alla distribuzione di carburante al pubblico degli utenti;
che quello appena esposto è un principio informatore della materia dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore, sicché ne è denunciabile la violazione con ricorso per cassazione anche avverso le sentenze emesse dal giudice di pace secondo equità;
che da tale principio - che va anche in quest'occasione ribadito - il giudice di pace s'è discostato laddove ha sostenuto il contrario, in particolare enunciando i principi affermati da Cass., nn. 1561/1998 e 7682/2000;
che la prima delle due sentenze citate dal giudice di pace non è difforme dall'orientamento sopra indicato (come chiaramente risulta dalla lettura della motivazione), mentre la seconda (cui adde, ex coeteris, Cass., nn. 258/08 e 8058/90) è impropriamente richiamata, in quanto attinente alla precedenza che compete a chi circoli su strada rispetto a chi vi si immetta provenendo da luogo "non soggetto a pubblico passaggio" e debba per questo dare la precedenza a chi circoli sulla strada (ai sensi dell'art. 105, previgente C.d.S., comma 3, la cui formulazione è identica a quella dell'art. 145 nuoco C.d.S., comma 5, di cui al D.Lgs. n. 383 del 1992);
che i concetti di (a) luogo "non soggetto a pubblico passaggio" ai fini della regolazione dell'obbligo di dare la precedenza stabilito dal codice della strada a favore di chi circoli sulla strada e quello di (b) area equiparata a strada pubblica ai fini dell'applicabilità della legge sull'assicurazione obbligatoria, non sono necessariamente coincidenti in relazione agli scopi perseguiti dai due diversi plessi normativi, essendo il primo volto a porre le regole della circolazione ed il secondo a garantire il risarcimento al danneggiato;
che la sentenza va, dunque cassata con rinvio allo stesso giudice di pace, che deciderà nel rispetto dell'enunciato principio e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, al giudice di pace di L'Aquila.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2011.
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