Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Civile, Sezione terza, ordinanza n. 22723 del 20 luglio 2022
Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 22723 del 20/07/2022
Circolazione Stradale - Art. 193 del Codice della Strada - Incidente stradale - Mancata copertura assicurativa obbligatoria di responsabilità civile - Incidenza della mancata copertura assicurativa con da verificazione dell'evento - La messa in circolazione del veicolo sprovvisto della prescritta copertura assicurativa obbligatoria di responsabilità civile pur costituendo una violazione di carattere amministrativo, con le conseguenti sanzioni previste dalla legge, non integra un comportamento causalmente ricollegabile al sinistro stradale stesso, per cui l'eventuale regolare assicurazione del veicolo non avrebbe potuto scongiurare neanche in minima parte la concreta verificazione del sinistro.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 19/3/2019, la Corte d'appello di Roma, in accoglimento degli appelli proposti, in via principale e incidentale, da Ge. Italia s.p.a., M. L. e della Gr. Assicurazioni s.p.a., in riforma della decisione di primo grado, tra le restanti statuizioni, per quel che ancora rileva in questa sede, ha dichiarato l'esclusiva responsabilità di Pl. Si. nella causazione del sinistro stradale dedotto in giudizio, con la conseguente condanna dello stesso (in proprio e nella qualità di erede di Pa. Lu., proprietaria del veicolo dallo stesso condotto), nonché di Pl. Da. e Pl. Gi. (in qualità di eredi di Pa. Lu.), in solido con la Gr. Assicurazioni s.p.a., a risarcire i danni subiti da G. S. e G. M., in proprio e quali eredi di Go. Ma. e R. B. M., in conseguenza di detto sinistro.
2. Con la stessa decisione, la corte territoriale ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni contestualmente proposta da P. L., P. D. e P. F., disponendo, infine, la restituzione, a carico di G. S., G. M., P. L., P. D. e P. F., di quanto percepito da Ge. Italia s.p.a. a titolo di provvisionale e di esecuzione della sentenza di primo grado.
3. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato come, in occasione del sinistro in esame, il veicolo condotto da Pl. Si. avesse inopinatamente e imprudentemente tagliato la strada al veicolo condotto da M. L. (di proprietà della (OMISSIS) s.r.l., nelle more fallita, e garantito dalla Ge. Italia s.p.a., quale impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in quanto privo di copertura assicurativa), così provocando, per propria esclusiva responsabilità, a seguito dell'urto tra i due veicoli, gravi danni alle persone trasportate sul veicolo condotto dal M. (segnatamente, Go. Ma. e R. B.), dai quali era derivato, a distanza di alcuni giorni, il decesso di Go. Ma..
4. Tale presupposto ha quindi giustificato la condanna di Pl. Si., unitamente a tutti gli eredi della proprietaria del veicolo investitore, e della Gr. s.p.a., in favore dei congiunti di Go. Ma. e della stessa R. B. (deceduta nelle more del giudizio), là dove la domanda di P. L., P. D. e P. F., nipoti di Go. Ma. e di R. B., era rimasta del tutto sfornita di prova.
5. Avverso la sentenza d'appello, G. S., G. M., P. D., P. L. e P. F. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di otto motivi d'impugnazione.
6. Pl. Si., Pl. Da. e Pl. Gi. resistono con controricorso, proponendo, a loro volta, ricorso incidentale sulla base di cinque motivi d'impugnazione.
7. La Gr. Assicurazioni s.p.a. resiste con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale affidato a quattro motivi d'impugnazione.
8. M. L. e la Ge. Italia s.p.a. (nella qualità spiegata) resistono con tre distinti controricorsi ciascuna.
9. Nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede.
10. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, instando per l'accoglimento del quarto motivo del ricorso principale (erroneamente indicato come quinto nelle conclusioni), per il rigetto dei restanti motivi del ricorso principale e di entrambi i ricorsi incidentali.
11. G. S., G. M., P. D., P. L. e P. F., da un lato, e Pl. Si., Pl. Da. e Pl. Gi., dall'altro, M. L. e la Ge. Italia s.p.a., hanno depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo del ricorso principale, G. S., G. M., P. D., P. L. e P. F. censurano la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2054 e dell'art. 193 C.d.S. (in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente attribuito la responsabilità del sinistro in esame a Pl. Si., senza avvedersi della mancata dimostrazione, ad opera delle controparti, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, con particolare riguardo alla colpevole messa in circolazione, da parte delle stesse, di un veicolo privo di copertura assicurativa, in violazione del divieto sul punto imposto dalla legge.
2. Il motivo è infondato.
3. Osserva il Collegio come la censura in esame evidenzi, a carico del conducente il veicolo antagonista al Pl., il ricorso di una specifica violazione (quella consistita nella messa in circolazione di un'autovettura priva di copertura assicurativa in contrasto con l'obbligo imposto dall'art. 193 C.d.S.) la cui commissione, pur quando suscettibile di determinare la responsabilità del proprietario del veicolo sul piano amministrativo (con le conseguenti sanzioni previste dalla legge), non vale a integrare alcuna violazione di regole cautelari direttamente destinate a prevenire la verificazione di eventi dannosi appartenenti alla categoria di quello specificamente dedotto in giudizio.
4. In altri termini, la sottrazione all'obbligo di assicurazione del veicolo concretamente immesso nella circolazione stradale non vale in alcun modo a integrare (tanto di per se’, quanto in associazione ad eventuali altre forme di violazione cautelare) un comportamento causalmente ricollegabile all'evento dannoso dedotto in giudizio, attesa l'intuitiva evidenza del rilievo per cui l'eventuale adozione del comportamento alternativo corretto (ossia l'eventuale regolare assicurazione del veicolo) in nessun modo avrebbe di per se’ contribuito (sia pure in minima parte) a scongiurare la concreta verificazione del sinistro.
5. Del tutto infondatamente, pertanto, gli odierni ricorrenti hanno ritenuto di porre in correlazione, agli oneri probatori imposti dall'art. 2054 c.c., la violazione dell'art. 193 cit., trattandosi, con riguardo a tale ultima norma, di una regola avente finalità, prospettive cautelari e propensioni causali del tutto estranee all'orizzonte di applicazione del ridetto art. 2054 c.c..
6. Con il secondo motivo, i ricorrenti principali censurano la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2054 c.c., nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale omesso di considerare l'avvenuta condanna in sede penale del M. in relazione al medesimo evento dedotto nell'odierno giudizio civile, trascurando di dettare alcuna motivazione in ordine al dissenso manifestato rispetto agli esiti di detto giudizio penale.
7. Il motivo è inammissibile.
8. Osserva preliminarmente il Collegio come la censura in esame risulti integralmente fondata sul presupposto dell'omessa considerazione, da parte del giudice a quo, dei contenuti della sentenza emessa in sede penale a carico del M., senza tuttavia provvedere al puntuale adempimento degli oneri di allegazione e di localizzazione imposti, a pena di inammissibilità, dall'art. 366 c.p.c., n. 6 in relazione a tale atto, e senza neppure precisare i termini e i contenuti delle considerazioni argomentate a propria difesa con riferimento a detta decisione.
9. Varrà peraltro rilevare come, in assenza di alcun vincolo legato al giudicato connesso all'emissione della sentenza penale sul fatto controverso (per la mancata attestazione del passaggio in giudicato di detta sentenza penale - di cui, al contrario, la Gr. Assicurazioni s.p.a. deduce l'avvenuta riforma in appello, con l'assoluzione del M. - e, in ogni caso, per la mancata attestazione della partecipazione di tutte le parti dell'odierno procedimento civile a quel processo penale), il giudizio fatto proprio dal giudice penale finisce col costituire esclusivamente una (tra le altre) delle fonti di prova disponibili dal giudice civile, il cui omesso esame, in tanto rileva ai fini dell'odierno giudizio di legittimità, in quanto sia riferito a un fatto decisivo secondo le prescrizioni di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5; prescrizioni nella specie non rispettate, avendo il giudice civile ritenuto evidentemente più attendibile, sulla base del complesso delle prove acquisite al giudizio, una ricostruzione del fatto diverso da quella fatta propria dal giudice penale, della quale non risultano adeguatamente argomentate in questa sede le ragioni della relativa decisività.
10. Con il terzo motivo, i ricorrenti principali censurano la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2055 c.c. (in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale omesso di esaminare l'errore in cui era incorso il giudice di primo grado nel condannare, nella misura del 50% ciascuno, e non già in solido, i responsabili del sinistro che lo stesso giudice di primo grado aveva attribuito paritariamente alla colpa di entrambi i protagonisti del sinistro.
11. Il motivo è inammissibile per difetto di rilevanza.
12. Al riguardo, è appena il caso di rilevare come, avendo il giudice d'appello, in riforma della decisione del primo giudice, attribuito la responsabilità del sinistro esclusivamente a carico di uno solo dei due protagonisti, le condanne a carico dei responsabili del veicolo rimasto vittima del fatto sono venute tutte meno, con il conseguente venir meno delle ragioni della presente doglianza.
13. Con il quarto motivo, i ricorrenti principali censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., nonché degli artt. 2, 3, 29, 31 e 32 Cost. (in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale escluso il diritto dei nipoti di Go. Ma. e di R. B. al risarcimento dei danni connessi al decesso e ai danni alla persona conseguenti al sinistro in esame, in violazione delle norme di cui agli artt. 2043 e 2059 c.c. così come interpretati dalla corrente giurisprudenza di legittimità.
14. Il motivo è inammissibile.
15. Osserva il Collegio come i ricorrenti abbiano prospettato il vizio in esame senza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudice a quo a sostegno della decisione assunta.
16. Sul punto, varrà richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 c.p.c., n. 4 (Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 - 01).
17. Nella specie, la corte territoriale ha escluso il diritto dei nipoti di Go. Ma. e di R..B. al risarcimento dei danni connessi al decesso e ai danni alla persona conseguenti al sinistro in esame, non già in ragione della qualità formale di nipoti, e dunque della relazione parentale dedotta, o in considerazione del difetto del mero dato della convivenza (motivazione che si sarebbe posta in evidente contrasto con i principi sul punto già riconosciuti da questa Corte di legittimità: cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 7743 del 08/04/2020, Rv. 657503 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 29332 del 07/12/2017, Rv. 646716 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 21230 del 20/10/2016, Rv. 642944 - 01), bensì sul presupposto della mancata adeguata dimostrazione, da parte degli interessati, di un rapporto personale con i propri nonni tale da giustificare il riconoscimento del danno denunciato, al di là del solo contrassegno formale della relazione parentale o del mero dato della persistenza (o meno) di una relazione di convivenza.
18. Ciò posto, l'odierna censura dei ricorrenti, nel riproporre la questione dell'esclusione del diritto dei nipoti al risarcimento dei danni connessi al decesso e ai danni ai propri nonni conseguenti al sinistro, in violazione delle norme di cui agli artt. 2043 e 2059 c.c. (così come interpretati dalla corrente giurisprudenza di legittimità), dimostra di non essersi punto confrontata con la decisione impugnata, con la conseguente relativa inammissibilità per le specifiche ragioni indicate.
19. Con il quinto motivo, i ricorrenti principali censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. (in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente escluso il risarcimento del danno biologico terminale subito in proprio da Go. Ma. prima del relativo decesso e successivamente trasmesso iure haereditario agli eredi, non avendo adeguatamente considerato la circostanza del lasso di tempo di ventotto giorni intercorso tra il giorno del sinistro e la morte del Go..
20. Il motivo è inammissibile.
21. Osserva preliminarmente il Collegio come gli odierni ricorrenti abbiano argomentato la doglianza in esame in termini irriducibilmente generici e, in ogni caso, trascurando di associare, alla dimensione critica della censura, il rigoroso rispetto degli oneri di puntuale allegazione imposti dell'art. 366 c.p.c., n. 6.
22. Ferme tali premesse, varrà rilevare come la corte territoriale abbia escluso l'acquisizione, al patrimonio del Go. (e conseguentemente la trasmissione iure haereditario ai propri eredi), di un danno biologico terminale derivato dal sinistro, rilevando come gli elementi di prova acquisiti (sotto il profilo del decorso clinico) fossero valsi a fornire la prova che il decesso dell'infortunato ebbe a verificarsi in termini di immediata e diretta derivazione dal sinistro stradale, con la conseguente esclusione di alcuna possibile configurabilità di danni inferti alla relativa integrità fisica (in se’ considerata); danni, questi ultimi, evidentemente assorbiti, in termini logici e ontologici, dal riscontro del decesso quale (unico) evento immediatamente e direttamente conseguente al fatto dannoso.
23. In forza di tali premesse, deve ritenersi che, attraverso l'odierna censura, i ricorrenti si siano inammissibilmente spinti a prospettare la rinnovazione, in questa sede di legittimità, del riesame nel merito della vicenda oggetto di lite, come tale sottratto alle prerogative della Corte di cassazione.
24. Deve qui, infatti, ribadirsi il principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della congruità della coerenza logica, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 331 del 13/01/2020, Rv. 656802 01; Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709).
25. Si tratta di premesse argomentative che inducono a riconoscere l'avvenuta elaborazione, da parte del giudice d'appello, di una motivazione rispettosa dei canoni di correttezza giuridica dell'interpretazione e di un'adeguata misura di congruità dell'argomentazione, immune da vizi d'indole logica o giuridica e, come tale, del tutto idonea a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dai ricorrenti.
26. Con il sesto motivo, i ricorrenti principali censurano la sentenza impugnata per violazione dell'art. 1681 c.c. (in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente disposto la relativa condanna alla restituzione di quanto percepito a titolo risarcitorio, avendo omesso di rilevare come gli originari attori avessero esercitato, accanto all'azione per responsabilità extracontrattuale, un'azione di responsabilità da inadempimento del contratto di trasporto concluso con la società (OMISSIS) s.r.l., con la conseguente responsabilità del vettore per i danni che colpiscono la persona del viaggiatore in assenza di alcuna prova, come nel caso di specie, di aver adottato tutte le misure idonee evitare il danno.
27. Il motivo è inammissibile.
28. Osserva preliminarmente il Collegio come gli odierni ricorrenti abbiano totalmente omesso di specificare i termini e i contenuti dell'eventuale riproposizione della questione in esame in sede di appello, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., sì da riscontrare la persistente legittimazione a discuterne in questa sede di legittimità.
29. Ferme tali premesse, varrà in ogni caso considerare come, sulla base del principio di necessaria e completa allegazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c., n. 6 (valido oltre che per il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 anche per quelli previsti dai nn. 3 e 4 della stessa disposizione normativa), il ricorrente che denunzi la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498).
30. Siffatto onere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che una data circostanza debba reputarsi comprovata dall'esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente medesimo è tenuto ad allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circostanze affermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria riproduzione di singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o della controparte.
31. E' appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l'espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali, dopo aver affermato che la prescrizione dell'art. 366 c.p.c., n. 6, è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum, attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d'improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l'ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l'onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell'allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317).
32. Nella violazione di tali principi devono ritenersi incorsi i ricorrenti con il motivo d'impugnazione in esame, atteso che gli stessi, nel dolersi che la corte d'appello avrebbe erroneamente disposto la relativa condanna alla restituzione di quanto percepito a titolo risarcitorio (omettendo di rilevare come gli originari attori avessero esercitato, accanto all'azione per responsabilità extracontrattuale, un'azione di responsabilità da inadempimento del contratto di trasporto concluso con la società (OMISSIS) s.r.l., con la conseguente responsabilità del vettore per i danni che colpiscono la persona del viaggiatore in assenza di alcuna prova, come nel caso di specie, di aver adottato tutte le misure idonee evitare il danno), hanno tuttavia omesso di fornire alcuna idonea e completa indicazione circa gli atti processuali (e il relativo contenuto) comprovanti il ricorso effettivo di detto errore (attesa l'insufficienza, a tal fine, delle scarne riproduzioni contenute in ricorso), con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza del motivo d'impugnazione proposto.
33. Con il settimo motivo, i ricorrenti principali censurano la sentenza impugnata per violazione dell'art. 141 cod. ass. (in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente disposto, a carico dei ricorrenti, la restituzione di quanto percepito a titolo risarcitorio nei confronti di Ge. Italia s.p.a. essendo quest'ultima, in quanto impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, garante di uno dei veicoli protagonisti del sinistro, comunque tenuta a tenere indenne i terzi trasportati da ogni conseguenza derivante dal sinistro, al di là degli eventuali successivi rapporti di rivalsa tra le imprese assicurative.
34. Il motivo è infondato.
35. Osserva il Collegio come (impregiudicata la questione concernente l'estensibilità dell'art. 141 cod. ass. all'impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada) il tema concernente l'applicabilità retroattiva dell'art. 141 cod. ass. debba essere definitivamente risolto in senso negativo; e tanto, ad esito di un esame comparativo dei diversi orientamenti che si sono succeduti nel tempo, nella giurisprudenza di questa Corte, con riguardo alla questione in esame.
36. Varrà sul punto rammentare come, secondo un primo indirizzo (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 4147 del 13/02/2019; Sez. 3, Sentenza n. 14388 del 27/3/2019, entrambe riccamente ed estesamente argomentate), la portata innovativa della norma in esame sarebbe apprezzabile, non già con riferimento al fondamento della responsabilità ascritta all'assicurazione del vettore del terzo danneggiato, bensì sul piano degli oneri di allegazione e prova gravanti su quest'ultimo, cui è attribuito il potere di azione diretta ai fini del risarcimento del danno. Si tratterebbe, in tal senso, con riguardo alla disposizione di cui all'art. 141 cit., di uno strumento aggiuntivo di tutela, diretto ad agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice. Il proprium della norma (secondo quanto esplicitamente affermato da Sez. 3, Sentenza n. 14388 del 27/3/2019) sarebbe "solo di tipo processuale", esaurendosi per l'appunto nel sollevare il terzo trasportato, danneggiato, dall'onere di allegare la responsabilità dell'assicurato e di provare le modalità del sinistro, e non sostanziale, "restando esclusa la responsabilità dell'assicuratore del vettore ove sia certa a priori ovvero si accerti, in virtù di eccezione e prova offerta dall'assicuratore, l'assenza di colpa dell'assicurato".
37. In contrasto con tale orientamento, la successiva giurisprudenza di questa Corte (di cui è espressione Sez. 3, Sentenza n. 17963 del 23/06/2021) ha viceversa ritenuto, sulla base di argomentazioni che il Collegio ritiene preferibili e suscettibili di risolvere con certezza la questione (argomentazioni alle quali integralmente si rimanda, anche al fine di ritenerle parte integrante della presente motivazione), come il proprium della norma in esame esibisca piuttosto connotati di indubbio rilievo sostanziale, tenuto conto che: a) l'assicuratore del vettore è tenuto a rispondere in ogni caso, pur in presenza della prova (o addirittura della mancata contestazione) dell'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo antagonista, salvo solo il caso fortuito (da intendere però restrittivamente rappresentato da "fattori naturali e fattori umani estranei alla circolazione di altro veicolo"; b) quale contropartita, il terzo trasportato che scelga di avvalersi di tale strumento di tutela potrà ottenere il risarcimento nei limiti del massimale di legge, non di quello eventualmente maggiore contrattualmente previsto nel contratto di assicurazione.
38. Il rilievo di tali occorrenze, nella misura in cui rivela la dissoluzione del fondamento colposo della responsabilità (sia pure presunta) del vettore assicurato, introducendone un sostanziale fondamento oggettivo, induce a ritenere che l'art. 141 cit. abbia introdotto una vera e propria norma di diritto sostanziale (e non meramente processuale), valendo al riguardo il tenore decisivo della considerazione secondo cui detta disposizione (come già rilevato da Sez. 3, Ordinanza n. 22566 del 25/9/2018) è valsa ad attribuire al terzo danneggiato vere e proprie situazioni soggettive nuove e originali, spendibili sul piano della relazione sostanziale con l'assicuratore del vettore, e suscettibili di arricchirne il patrimonio, sia pure secondo la conformazione e nei limiti dettati dalle norme della medesima disposizione.
39. Ciò posto, nella misura in cui l'art. 141 è tale da attribuire, al terzo trasportato, la titolarità di nuove prerogative di carattere sostanziale, la stessa non potrà che applicarsi ai soli fatti verificatisi (e ai soli rapporti insorti) in epoca successiva alla relativa entrata in vigore; con la conseguenza che, alla vicenda in esame (verificatasi nel (OMISSIS)), l'art. 141 cod. ass. (entrato in vigore in data 1/1/2006) non può ritenersi in nessun modo applicabile, con la conseguente attestazione dell'infondatezza della censura in esame.
40. Con l'ottavo motivo, i ricorrenti principali censurano la sentenza impugnata per violazione dell'art. 91 c.p.c. (in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente condannato G. S. e G. M. al rimborso delle spese di lite in favore di controparte, in violazione del principio che esclude le parti vittoriose del giudizio dal sostegno dei conseguenti oneri.
41. Il motivo è infondato.
42. Al riguardo, è appena il caso di rilevare come, avendo G. S. e G. M. insistito nella domanda di condanna del M. e della Ge. Italia s.p.a. (viceversa assolti da ogni pretesa), gli stessi devono ritenersi soccombenti nel giudizio di merito, con la conseguente infondatezza dell'odierna contestazione fondata sul falso presupposto della propria condizione di parti vittoriose.
43. Con il primo motivo del proprio ricorso incidentale, Pl. Si., Pl. Da. e Pl. Gi. censurano la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 651 c.p.p. (in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente trascurato il giudicato formatosi sui fatti oggetto dell'odierno giudizio nel procedimento penale conclusosi con la condanna di M. L. ai sensi dell'art. 589 c.p., pervenendo all'attribuzione della responsabilità dell'odierno sinistro a carico del Pl. il contrasto con gli elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio.
44. Il motivo è infondato, quando non inammissibile.
45. Al riguardo, varrà richiamare quanto già argomentato in relazione al rigetto del secondo motivo del ricorso principale, assumendo valore decisivo, ai fini dell'esame dell'odierna censura, tanto la mancata dimostrazione del passaggio in giudicato della sentenza penale invocata, quanto l'irrilevanza di un eventuale giudicato penale formatosi ad esito di un procedimento in cui il responsabile civile (in questo caso Ge. Italia s.p.a., quale impresa designata per il fondo di garanzia) non fu citato o non intervenne (cfr. l'art. 651 c.p.p.).
46. Ciò posto, muovendo dalla considerazione di tale pronuncia penale alla stregua di un mero elemento di prova liberamente valutabile dal giudice, l'odierna censura - quale denuncia dell'erroneo governo, da parte del giudice di merito, delle informazioni probatorie acquisite in sede istruttorie - deve ritenersi inammissibile, risolvendosi in una proposta di rivisitazione nel merito dei fatti di causa, non consentita in sede di legittimità.
47. Con il secondo motivo, i ricorrenti incidentali censurano la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell'art. 2054 c.c. (in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale, nel richiamare la sentenza di primo grado, erroneamente omesso di differenziare gli importi dovuti dai responsabili dei due veicoli condotti dai protagonisti del sinistro, nonché per aver altresì omesso di condannarli in solido.
48. Il motivo è inammissibile.
49. Varrà al riguardo evidenziare come, a seguito dell'attribuzione, in sede di appello, dell'integrale responsabilità del sinistro a carico del Pl., la condanna pronunciata dal primo giudice a carico del M. e della Ge. Italia s.p.a. (peraltro sulla base di una pronuncia neppure localizzata in questa sede) è totalmente venuta meno, con la conseguente caduta della rilevanza dell'odierna censura.
50. Con il terzo motivo, i ricorrenti incidentali censurano la sentenza impugnata per falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 154 (in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente attribuito a carico di Pl. Si. la violazione dell'art. 154 C.d.S. in assenza di alcun riscontro del corrispondente comportamento negli atti di causa, e senza alcuna considerazione del comportamento del conducente il veicolo sul quale viaggiava Go. Ma., privo di assicurazione, non autorizzato allo svolgimento di attività di autoambulanza, nè dell'uso della sirena e dei lampeggianti azionati in occasione del fatto in esame.
51. Il motivo è infondato.
52. Osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13672 del 21/05/2019, Rv. 654218 - 01, confermata da Sez. 3, Ordinanza n. 6941 del 11/03/2021, Rv. 660910 - 01), nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054 c.c., comma 2, nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno; la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente.
53. Nel caso di specie, la corte territoriale ha evidenziato come, a prescindere dalla formale legittimità dell'uso della sirena e dei lampeggianti, o dell'autorizzazione al trasporto di infermi, il veicolo condotto dal M. avesse legittimamente segnalato, attraverso quegli stessi segnali luminosi e sonori, proprio la necessità di affrettare la propria condotta di guida in considerazione del malessere e delle gravi condizioni che si andavano manifestando a carico della persona trasportata, senza peraltro violare, ne i limiti di velocità, ne' le prescrizioni imposte in loco sui sensi di marcia (sottolineando come il sorpasso fosse consentito dalla linea tratteggiata), piuttosto rilevando la determinante imprudenza di Pl. Si. nel non concedere la precedenza al veicolo in (legittimo) sorpasso all'atto di eseguire la manovra di svolta a sinistra, manovra per sua natura destinata a tagliare la strada ai veicoli procedenti secondo lo stesso senso di marcia. Si tratta, pertanto, dell'avvenuta corretta applicazione, nel caso di specie, dell'art. 154 C.d.S., nella parte in cui impone, a chi intende cambiare direzione di marcia, di agire facendo attenzione a non costituire in alcun modo pericolo o intralcio alla circolazione.
54. Proprio la violazione, da parte del Pl., di tale ultima norma cautelare valse, ad avviso del giudice d'appello, a determinare la verificazione del sinistro in esame per esclusiva e integrale responsabilità di quest'ultimo; occorrenza che, unitamente all'accertamento della regolare condotta di guida del M. (accertamento raggiunto attraverso il corretto esercizio dei poteri di valutazione critica degli elementi di prova da parte del giudice di merito), libera il M. dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054 c.c., comma 2 nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, in forza del richiamato principio di diritto ripetutamente ribadito nella giurisprudenza di questa Corte.
55. Con il quarto motivo, i ricorrenti incidentali censurano la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 141 (in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare la necessità che i terzi trasportati rivolgessero le proprie pretese risarcitorie nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile del veicolo sul quale erano a bordo al momento del sinistro.
56. Il motivo è infondato.
57. Al riguardo, è appena il caso di richiamare le argomentazioni già illustrate con riferimento alla decisione di rigetto del settimo motivo del ricorso principale; argomentazioni, nella specie dirette a escludere l'applicabilità dell'art. 141 cit. al caso di specie.
58. Con il quinto motivo, i ricorrenti incidentali censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 c.c. (in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente richiamato, ai fini della liquidazione del danno, la decisione del primo giudice che, nel quantificare il danno, ha provveduto a una valutazione in via equitativa dello stesso senza attenersi alle tabelle di regola utilizzate a tal fine, senza esplicitare i criteri applicati per giungere alla quantificazione dell'importo determinato.
59. Il motivo è inammissibile.
60. Osserva il Collegio come gli odierni ricorrenti si siano limitati a contestare le affermazioni fatte proprie dalla corte territoriale sulla base di un'astratta e solo generica opposizione alla decisione impugnata, senza individuarne gli essenziali passaggi logico-giuridici, senza individuare la voce di danno asseritamente determinata in misura arbitraria e, prima ancora, senza allegare e dimostrare l'avvenuta proposizione di tale questione in appello, esaurendo il proprio contrasto argomentativo nella rilevazione secondo cui il primo giudice avrebbe omesso di esplicitare i criteri applicati al fine di giungere alla quantificazione del danno.
61. L'assoluta genericità e astrattezza della censura vale a escluderne l'ammissibilità, dovendo al riguardo trovare applicazione il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte ai sensi del quale i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza non possono essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non prenda concreta posizione, articolando specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa, atteso che il ricorrente ha l'onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il devolutum della sentenza impugnata, con la conseguenza che il requisito in esame non può ritenersi soddisfatto qualora il ricorso per cassazione sia basato su forme argomentative o modalità di formulazione tali da rendere impossibile l'individuazione della critica mossa ad una parte ben identificabile del giudizio espresso nella sentenza impugnata, rivelandosi del tutto carente nella specificazione delle deficienze e degli errori asseritamente individuabili nella decisione (cfr. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1479 del 22/01/2018, Rv. 646999 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 10420 del 18/05/2005, Rv. 580895 - 01; v. altresì Sez. 3, Sentenza n. 4741 del 04/03/2005, Rv. 581594 - 01, riaffermata, in motivazione non massimata, da Sez. U, Sentenza n. 7074 del 20/03/2017).
62. Con il primo motivo del proprio ricorso incidentale, la Gr. Assicurazioni s.p.a. si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 345 c.p.c. (in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale omesso di rilevare l'inammissibilità della domanda nuova proposta in grado di appello dalla Ge. Italia s.p.a., con particolare riguardo all'accertamento della responsabilità esclusiva di Pl. Si. nella causazione del sinistro dedotto in giudizio, essendosi la Ge. Italia s.p.a. limitata, nel corso del giudizio di primo grado, ad invocare il rigetto della domanda dei danneggiati senza richiedere alcun accertamento della responsabilità esclusiva del Pl..
63. Il motivo è infondato.
64. Osserva preliminarmente il Collegio come la pretesa novità della domanda in violazione dell'art. 345 c.p.c., pur essendo rilevabile d'ufficio dal giudice d'appello, avrebbe dovuto essere rilevata dall'odierna ricorrente incidentale nel corso del giudizio di appello, ossia fino all'ultimo momento processuale di interlocuzione rispetto alla decisione.
65. Trova così applicazione l'art. 157 c.p.c., comma 3 nel senso per cui, quando una nullità è rilevabile d'ufficio e la legge non ne prevede la rilevabilità in ogni stato e grado del processo, il potere della parte deve esercitarsi nel grado corrispondente a quello in cui permane il potere di rilevazione del giudice e, in mancanza, non può esercitarsi con l'impugnazione della decisione che non abbia esercitato il potere d'ufficio (cfr., ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 21529 del 27/07/2021, Rv. 662196 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 21381 del 30/08/2018, Rv. 650325 - 01).
66. Varrà, peraltro, rilevare l'infondatezza in ogni caso dell'odierna censura, avendo la stessa Gr. Assicurazioni s.p.a. specificato, a pag. 17 del proprio ricorso incidentale, come Ge. Italia s.p.a. avesse richiesto nel merito, in via principale, il rigetto delle domande proposte nei confronti della stessa "perché infondate in fatto e in diritto e non provate", e solo in via subordinata l'accertamento della colpa concorrente dei protagonisti del sinistro: asserzioni da cui consegue, per via logica, l'avvenuta richiesta, in via principale, da parte di Ge. Italia s.p.a., di un accertamento dei fatti dedotti in giudizio che escludessero in toto la responsabilità del M. (dalla stessa garantito), e dunque anche (in tesi) nel senso dell'accertamento dell'integrale responsabilità del Pl..
67. Con il secondo motivo, la ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 651 c.p.p. (in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale omesso di riconoscere l'autorità di cosa giudicata della sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata a carico di M.L. in relazione al medesimo evento di danno dedotto nell'odierno giudizio civile.
68. Con il terzo motivo, la ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale del tutto trascurato le risultanze del procedimento penale su cui era stata fondata la decisione di primo grado, nonché delle ulteriori circostanze emergenti dalla relazione dell'incidente stradale acquisita agli atti del giudizio.
69. Entrambi i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione - sono inammissibili.
70. Al riguardo, varrà richiamare quanto già argomentato in relazione al rigetto del secondo motivo del ricorso principale e del primo motivo del ricorso incidentale di Pl. Si., Pl. Da. e Pl. Gi., assumendo valore decisivo, ai fini dell'esame dell'odierna censura (al di là l'assorbente rilievo circa l'assoluta carenza di indicazione in ordine all'eventuale avvenuta argomentazione in appello sulla sentenza penale), tanto la mancata dimostrazione del passaggio in giudicato della sentenza penale invocata, quanto l'irrilevanza di un eventuale giudicato penale formatosi ad esito di un procedimento in cui il responsabile civile (in questo caso Ge. Italia s.p.a., quale impresa designata per il fondo di garanzia) non fu citato o non intervenne (cfr. l'art. 651 c.p.p.).
71. Ciò posto, muovendo dalla considerazione di tale pronuncia penale (e di tutti gli altri atti del procedimento penale) alla stregua di meri elementi di prova liberamente valutabili dal giudice, le odierne censure - quali denunce dell'erroneo governo, da parte del giudice di merito, delle informazioni probatorie acquisite in sede istruttorie - deve ritenersi inammissibile, risolvendosi in una proposta di rivisitazione nel merito dei fatti di causa, non consentita in sede di legittimità.
72. Con il quarto motivo, la ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2054 c.c. (in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto di poter superare, sulla base degli elementi di prova acquisiti, la presunzione di uguale responsabilità dei protagonisti del sinistro in relazione alla vicenda in esame, non avendo adeguatamente verificato se il M. avesse effettivamente fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
73. Il motivo è infondato.
74. Al riguardo, varrà richiamare quanto già argomentato in relazione al rigetto del terzo motivo del ricorso incidentale di Pl. Si., Pl. Da. e Pl. Gi., assumendo valore decisivo, a tal fine, l'avvenuto accertamento del valore causale esclusivo della condotta del Pl. nella determinazione del sinistro stradale in esame e la rilevata correttezza della condotta di guida del M.. E tanto, in applicazione del ricordato principio di diritto, ai sensi del quale, nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054 c.c., comma 2, nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno; la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13672 del 21/05/2019, Rv. 654218 - 01, confermata da Sez. 3, Ordinanza n. 6941 del 11/03/2021, Rv. 660910 - 01).
75. Sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza del ricorso principale e di entrambi i ricorsi incidentali, dev'essere pronunciato il rigetto degli stessi.
76. La reciprocità della soccombenza vale a giustificare, ad avviso del Collegio, l'integrale compensazione tra tutte le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.
77. Dev'essere infine attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale e dei ricorsi incidentali, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale ed entrambi i ricorsi incidentali.
Dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale e dei ricorsi incidentali, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 29 aprile 2022.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2022.
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