Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione terza - sottosezione 3, ordinanza n. 36173 del 12 dicembre 2022

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 3, ordinanza numero 36173 del 12/12/2022
Circolazione Stradale - Art. 193 del Codice della Strada - Sinistro stradale - constatazione amichevole di incidente - CID - Valore confessorio - In un sinistro stradale ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio.


RITENUTO IN FATTO

che:

Con atto di citazione (Soggetto 2) snc, in persona del l.r.p.t., ha citato innanzi al GdP di Verona gli eredi di (Soggetto 2) e la società G. Italia Spa per ottenere la condanna in solido dei convenuti e della compagnia assicuratrice per i danni riportati dalla vettura della parte attrice a seguito di sinistro causato da (Soggetto 2).

Assumeva che quest'ultimo, con un autocarro, avrebbe urtato la vettura dell'attrice, una Mercedes ML, parcheggiata nel cortile dell'abitazione.

Si sono costituiti in giudizio i convenuti chiedendo il rigetto della domanda.

Il GdP di Verona, sent. n. 1003/2018, ha rigettato la domanda attorea poiché infondata.

Ha proposto appello la (Soggetto 2).

Il Tribunale di Verona, sent. 249/2021, ha rigettato l'appello ed ha condannato l'appellante alle spese di lite. Il Tribunale ha precisato che, anche volendo considerare attendibile la ricostruzione del fatto contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, (secondo il modulo di costatazione amichevole) non può ritenersi provato il rapporto causale tra quella dinamica e il danno all'autovettura fatto valere, come peraltro confermato dalla CTU. Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione la (Soggetto 2) articolando due motivi. Gli intimati non si sono costituiti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1 - Con il primo motivo si prospetta l'errata interpretazione di norme di diritto nonché l'omessa ammissione di mezzi di prova ritenuti rilevanti e la mancata considerazione di un documento fondamentale ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3-5: si assume che non è stato ammesso l'interrogatorio formale della sig.ra (Soggetto 3), erede di (Soggetto 2) e convenuta contumace in appello, e che i giudici non avrebbero tenuto conto del modulo di constatazione amichevole e della dichiarazione stragiudiziale della convenuta (Soggetto 3) che affermava di aver rivenuto il mezzo del padre colliso con quello della parte attrice nell'immediatezza dei fatti e, in ultimo, della fattura relativa ai danni subiti.

2 - Con il secondo motivo di ricorso si prospetta l'errata interpretazione di norme (non si dice quali) nonché omesso esame, oltre ad erronea valutazione del modulo di constatazione amichevole sottoscritta dalle parti: la Corte avrebbe dovuto ritenere dirimente, quanto alla dinamica del sinistro, il modulo compilato e sottoscritto dai soggetti coinvolti nel sinistro, contente, secondo il ricorrente, l'ammissione di responsabilità da parte di (Soggetto 2), successivamente deceduto, senza prova contraria.

3 - I motivi possono valutarsi insieme e sono inammissibili.

Mirano ad una rivalutazione dei fatti, o si dolgono di una loro incompleta considerazione.

Quanto alla mancata assunzione delle prove, la sua censura è limitata al difetto di motivazione: il giudice di merito ha invece fornito argomento della decisione assunta, ritenendo la CTU decisiva per escludere che l'incidente fosse andato secondo il racconto della parte attrice. A prescindere da ciò, la mancata ammissione delle prove è vizio della decisione impugnata qualora si dimostri che, se assunta, quella prova avrebbe determinato una diversa decisione (Cass. 16214/ 2019).

La ricorrente non lo dimostra, ne’ può trarsi argomento dal riferimento, ipotetico, che vi fa la CTU, la quale, da quanto viene riportato, ha asserito l'inverosimiglianza della dinamica prospettata dalla parte, ed avrebbe soltanto ritenuto possibile un giudizio di compatibilità dei danni (ossia del loro ammontare) qualora fosse emerso aliunde un incidente.

In sostanza, il giudice di merito ha escluso con motivazione adeguata che le prove fossero necessarie, essendo emessa dalla CTU l'inverosimiglianza della dinamica raccontata dalla parte attrice.

Quanto al valore confessorio della constatazione amichevole di incidente, che la ricorrente lamenta essere stato trascurato, è principio di diritto che "ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio" (Cass. 8451/2019).

E tale incompatibilità è stata, come si è detto, accertata dal CTU, cui il giudice di merito ha fatto riferimento.

Il secondo motivo in particolare non aggredisce in modo idoneo la ratio decidendi la quale non riguarda la dinamica del sinistro, che viene assunta così come indicato nell'atto di citazione, ma attiene al nesso di causalità fra il sinistro, così assunto, ed il danno, nesso che il giudice del merito ha reputato non provato.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2022.

 

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